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Attualità

Sospensione delle compensazioni:
sì, con “evidenti profili di rischio”

Saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati degli F24 e alle altre informazioni in possesso dell’Agenzia, presentano anomalie meritevoli di approfondimento

Nell’ambito della procedura per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, l’attività dell’Agenzia delle entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, ma interesserà solo quelle che presentano “evidenti” profili di rischio, anche in base all’esperienza maturata nell’attività di controllo.  
In ogni caso, anche se la procedura intercetta e segnala operazioni legittime (falsi positivi), durante il periodo di sospensione il contribuente può inviare all’Amministrazione gli elementi informativi ritenuti necessari per lo sblocco dell’F24 sospeso.
Il chiarimento è stato fornito ieri dal Mef in commissione Finanze della Camera, come replica all’interrogazione n. 5-00537. La risposta del ministero riproduce la posizione dell’Agenzia delle entrate.
 
Contrasto alle indebite compensazioni: sospensione degli F24
Con il provvedimento 28 agosto 2018, sono stati definiti i criteri e le modalità per la sospensione dell’esecuzione degli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (vedi “F24 con compensazioni a rischio: individuati i criteri per la selezione”).
In tal modo, è stata data attuazione a quanto previsto dal comma 49-ter, dell’articolo 37, Dl 223/2006, introdotto dalla legge di bilancio 2018, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni dei crediti d’imposta.
Per effetto di tali disposizioni, quindi, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento (modello F24), al cui interno sono presenti compensazioni con “profili di rischio“.
Il provvedimento ha indicato i criteri da utilizzare per la selezione, in via automatizzata, dei modelli F24 da sottoporre a verifica e ha delineato la procedura per sospenderne l’esecuzione.
Tali criteri sono relativi:
  • alla tipologia dei debiti pagati
  • alla tipologia dei crediti compensati
  • alla coerenza dei dati indicati nell’F24
  • ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici), relativi ai soggetti indicati nell’F24
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai contribuenti indicati nell’F24
  • al pagamento di debiti iscritti a ruolo. 
Se dopo il controllo automatizzato, il credito risulta utilizzato in modo corretto, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti si considerano eseguiti alla data indicata nel file inviato. Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
 
L’interrogazione
Con l’interrogazione presentata presso la commissione Finanze della Camera sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di applicazione dei criteri selettivi indicati dal provvedimento.
 
La risposta
Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate sottolinea che la ratio delle nuove disposizioni è quella di contrastare l’indebito utilizzo dei crediti in compensazione. Pertanto, l’attività di verifica e controllo non interessa la generalità delle compensazioni, ma solo quelle che presentano “evidenti” profili di rischio, anche alla luce dell’esperienza maturata nell’attività di controllo.
In altre parole, a essere selezionate saranno esclusivamente quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e alle altre informazioni in possesso dell’Agenzia, presentano indizi e anomalie “meritevoli di approfondimento”.
I criteri elencati nel provvedimento, peraltro, sono finalizzati a consentire la concreta applicazione dei parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione.
In ogni caso, anche se la procedura intercetta e segnala operazioni legittime (falsi positivi), durante il periodo di sospensione il contribuente può comunque inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per lo sblocco dell’F24 sospeso.
L’Agenzia, quindi, evidenzia che i contribuenti interessati hanno sempre la possibilità di chiarire la propria posizione e di ottenere, anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, il buon esito del pagamento, senza alcuna sanzione.

Infine, l’Amministrazione sottolinea che, in base ai risultati che emergeranno dall’applicazione della nuova procedura, i parametri indicati nel provvedimento del 28 agosto saranno progressivamente perfezionati, sia allo scopo di limitare la selezione di falsi positivi sia per incrementare l’efficacia della procedura.
 
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