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Attualità

Sospensione termini processuali:
in arrivo le “ferie d’agosto”

Anche il contenzioso tributario, come quello amministrativo, va in vacanza per il mese del solleone. La tregua non è prevista, invece, per le notifiche di avvisi di accertamento inviati dalle Entrate

Pausa estiva per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia, in ogni suo ordine e grado, a partire dal prossimo lunedì 1° agosto fino all’ultimo giorno dello stesso mese. Il conteggio dei giorni, per depositare gli atti e i documenti, si interrompe, quindi, alla fine di luglio per riprendere poi dal primo giorno di settembre. Questo stabilisce l’articolo 16 del Dl 132/2014 che, a partire dal 2015, ha “accorciato” le vacanze del contenzioso, anche quello tributario, da 46 a 31 giorni all’anno.
 
Sospensione dei termini processuali, perciò, anche per le controversie tributarie e, di conseguenza, del conteggio dei giorni per presentare ricorso (60 giorni dalla notifica), costituirsi in giudizio (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 giorni per il resistente/appellato), fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito), depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza), riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).
Non c’è sospensione, invece, per le notifiche di avvisi di accertamento da da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Analogamente la pausa non opera per le fasi cautelari, ragione per cui il contribuente può notificare il ricorso a luglio o ad agosto contando sul fatto che, già ad agosto, possa essere discussa la sospensiva.
 
Come si conteggia il periodo di sospensione
Vediamo, innanzitutto, come incide la pausa feriale sul ricorso contro gli atti impositivi che va presentato, a pena di inammissibilità, in tutti i gradi di giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.
 
Prendiamo in esame il caso in cui il termine scade tra il 1° e il 31 agosto: qui i 31 giorni di interruzione andranno a sommarsi ai 60 normalmente previsti, di conseguenza, nel caso di un atto notificato l’11 luglio, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso sarà il prossimo 10 ottobre (20 giorni dal 12 al 31 luglio + 31 giorni di periodo feriale + 40 giorni dal 1° settembre al 10 ottobre).
 
Nel caso in cui, invece, la notifica avvenga all’interno del periodo di sospensione, il conteggio partirà direttamente dal 1° settembre, che con l’aggiunta dei 60 giorni, porterebbe al 30 ottobre l’ultimo giorno utile per l’impugnazione, che però quest’anno cade di domenica e, quindi, il termine viene procrastinato al 31 ottobre 2016.
Lo stesso vale se la scadenza per impugnare una sentenza arriva nel periodo feriale o questo tempo è compreso nel termine ordinario di impugnazione: vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione, a prescindere dal fatto che si tratti di giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 (per i quali il termine lungo per impugnare è di un anno) o dopo quella data (per i quali, invece il termine lungo è di sei mesi).
La “tregua estiva” vale anche per l’istituto della mediazione, sia per quel che riguarda il termine per notificare il ricorso e per il suo deposito in segreteria, sia per quanto riguarda il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto previsto per la conclusione della mediazione stessa.
 
Va segnalata, inoltre, una nota che riguarda la particolarità di quest’anno: il 30 luglio e il 31 cadono rispettivamente di sabato e domenica, per cui se il termine processuale dovesse scadere in uno di questi due giorni, l’articolo 155 del cpc prevede lo slittamento al primo giorno feriale successivo che è il 1° agosto, inizio della pausa estiva e, di conseguenza, il termine finisce il 1° settembre.
 
Infine occorre precisare che per i termini a ritroso il discorso va in senso opposto: è questo il caso, ad esempio, dei tempi previsti per depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza). Se l’udienza è stata fissata il 5 settembre le memorie di replica devono essere depositate entro il 25 luglio mentre i documenti vanno fatti pervenire entro il 15 luglio 2016.
 
Le “ferie” valgono anche per il Fisco
Nel ricordare la sospensione dei termini per i processi tributari è utile far presente che esiste un periodo “feriale” anche per i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali.
Le scadenze che cadono nel periodo compreso fra l’1 e il 20 agosto sono state stabilmente differite all’ultimo giorno di questo intervallo di tempo, il 20 appunto, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione (articolo 3-quater, Dl 16/2012).
Anche in questo caso il 2016 rappresenta una particolarità perché il 20 agosto viene di sabato e di conseguenza l’ultimo giorno utile diventa lunedì 22 agosto.
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