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Attualità

Spese sanitarie da inviare all’Sts:
fattura elettronica sempre vietata

Anche quando sono presenti sia informazioni che vanno trasmesse al Sistema tessera sanitaria sia altre voci, come in caso di ricovero ospedaliero con pagamento di somme a titolo di comfort

I soggetti tenuti all’invio dei dati all’Sts non devono e non possono emettere fatture elettronicamente. Continuano, pertanto, a rilasciarle in formato cartaceo, anche nel caso in cui la trasmissione al Sistema Ts non vada eseguita per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.

È, in estrema sintesi, il contenuto degli ultimi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica (faq da 56 a 58) pubblicati dall’Agenzia delle entrate nella pagina del portale “Fatture e Corrispettivi” in cui sono raccolte le risposte alle domande più frequenti.


Questa volta, l’attenzione è rivolta alle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie.
 
  • Gli operatori che devono inviare al Sistema tessera nazionale i dati relativi alle prestazioni da loro effettuate e utilizzati dall’amministrazione finanziaria per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (medici, Asl, ospedali, farmacie, ottici, veterinari eccetera) non devono e non possono emettere le fatture elettroniche. Infatti, la legge di bilancio 2019, intervenendo sul “collegato fiscale”, ha esplicitamente vietato a tali soggetti, per il periodo di imposta 2019, l’emissione di fatture elettroniche, con riferimento a quelle contenenti dati da inviare al Sistema tessera sanitaria. Essi, pertanto, continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati all’Sts secondo le ordinarie modalità. 
  • Il divieto di emettere fattura elettronica opera anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell’opposizione alla trasmissione manifestata dall’interessato. 
  • Niente fattura elettronica anche quando il documento contiene sia spese sanitarie, da inviare al Sistema Ts (salvo opposizione del cittadino), sia altre voci di spesa non sanitarie. In questi casi, per i quali, dunque, deve essere emessa fattura in formato cartaceo, vanno distinte due diverse ipotesi:
    • se sono distintamente evidenziati i due tipi di spesa (come nel caso, ad esempio, di un ricovero ospedaliero per il quale la clinica differenzia la somma pagata per prestazioni sanitarie da quella pagata a titolo di comfort), entrambi gli importi vanno comunicati al Sistema Ts, inviando e classificando quello relativo alla spesa sanitaria secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai Dm che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati all’Sts, nonché segnalando quello riferito alle spese non sanitarie con il codice AA (“altre spese”)
    • se, invece, la quota di spesa sanitaria non è distinguibile da quella non sanitaria, l’intera somma deve essere segnalata al Sistema tessera sanitaria come “altre spese” (codice AA).
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