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Attualità

Spettacoli gratuiti: l'Erario perde l'Iva per strada

Niente titolo d'accesso se l'evento è svolto lungo un percorso o in aree non circoscritte l'accesso alle quali non può essere controllato, limitato o impedito dall'organizzatore

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Con la risoluzione n. 28/E del 28 febbraio, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini Iva, delle prestazioni spettacolistiche fruite gratuitamente, in quanto svolte lungo un percorso, ovvero in aree o spazi non delimitati o circoscritti, l'accesso ai quali non è soggetto a controllo o limitazione da parte dell'organizzatore.

In particolare, la risoluzione in argomento ha preso in esame le seguenti fattispecie:

  • manifestazione sportiva svolta in uno stadio, con ingresso a pagamento alle tribune e ingresso gratuito alle curve
  • gara ciclistica, di atletica, eccetera, svolta su strada con libero accesso, ma con partenza e/o arrivo in un velodromo o stadio, l'ingresso nei quali è a pagamento
  • manifestazioni carnevalesche, rievocazioni storiche e iniziative similari, svolte in luoghi pubblici a cui è possibile assistere sia a pagamento, da apposite tribune, sia con libero accesso, dalla strada o dalla piazza.

L'Amministrazione finanziaria ha richiamato, preliminarmente, il principio generale contenuto nell'articolo 3, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi, ai fini Iva, quelle rese, verso corrispettivo, in esecuzione di uno specifico rapporto giuridico obbligatorio che intercorre tra prestatore e committente.
Il principio della onerosità della prestazione di servizio è derogato dalle disposizioni recate dai successivi commi terzo e quinto dello stesso articolo 3; il terzo comma riguarda, in via generale, le prestazioni, diverse da quelle spettacolistiche, rese gratuitamente dalle imprese, il quinto, invece, come chiarito dalla circolare n. 165 del 7 settembre 2000, reca una speciale disciplina in merito alle prestazioni di servizi gratuite, relative agli spettacoli e alle altre attività elencati nella tabella C, allegata al Dpr n. 633 del 1972.

In particolare, in base alla previsione di cui alla lettera a), quinto comma dell'articolo 3 in argomento, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva, a prescindere dal loro valore unitario, le prestazioni rese dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; sono, invece, assoggettate a imposizione le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente oltre l'anzidetto limite.

Anche le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente (sia quelle escluse dal campo di applicazione Iva in quanto rientranti nel limite del contingente, sia quelle assoggettate a tributo in quanto rese al di sopra di tale soglia) devono essere certificate mediante un titolo d'accesso, emesso tramite gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Detto titolo, che costituisce la modalità peculiare di certificazione nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento, deve contenere, nell'ipotesi di prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del ministero delle Finanze 13 luglio 2000, l'indicazione dell'ingresso gratuito.

La risoluzione in commento precisa che il regime delle prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, di cui all'articolo 3, quinto comma, del citato Dpr n. 633 del 1972, riguarda le manifestazioni spettacolistiche fruite dallo spettatore "all'interno di uno spazio o un'area specificamente delimitati" rispetto ai quali l'organizzatore è in grado di controllare l'ingresso.
La possibilità, da parte dell'organizzatore, di limitare l'accesso al luogo di fruizione dello spettacolo, infatti, comportando la necessaria cooperazione dell'organizzatore stesso alla realizzazione dell'interesse dello spettatore ad assistere alla manifestazione, consente l'instaurazione di un rapporto giuridico tra i due soggetti diretto a soddisfare detto interesse.

Nel caso, invece, di evento spettacolistico svolto lungo un percorso o in aree non delimitate o circoscritte, l'accesso alle quali non può essere controllato, limitato o impedito dall'organizzatore, per cui lo spettacolo può essere fruito liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso o nello spazio non soggetto a controllo, non intercorre alcun rapporto giuridico tra l'organizzatore e i fruitori dell'evento. In tali ipotesi, non istaurandosi, tra gli anzidetti soggetti, alcun rapporto rilevante ai fini tributari, non trova applicazione la disciplina degli ingressi gratuiti, di cui all'articolo 3, quinto comma, del Dpr n. 633 del 1972 e, conseguentemente, non deve essere rilasciato agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica alcun titolo d'accesso da parte dell'organizzatore.

In particolare, in relazione all'ipotesi di manifestazione sportiva svolta in uno stadio, con ingresso a pagamento alle tribune e ingresso gratuito alle curve, la citata risoluzione ha chiarito che, essendo le prestazioni gratuite rese in favore di spettatori posizionati in specifici settori del complesso sportivo, l'accesso ai quali è soggetto a controllo e limitazione da parte dell'organizzatore, trova applicazione la disposizione recata dall'articolo 3, quinto comma, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972.
Conseguentemente, le prestazioni, rese ai soggetti che beneficiano dell'ingresso gratuito in specifici settori dello stadio, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità. Rispetto a esse sussiste, altresì, l'obbligo di certificazione con titoli di accesso recanti l'indicazione dell'ingresso gratuito.

Nelle ipotesi di gare ciclistiche, di atletica, eccetera, ovvero di eventi carnevaleschi, di rievocazioni storiche e di iniziative similari, alle quali lo spettatore assiste posizionandosi in strade o piazze non delimitate, il cui accesso non è controllato dall'organizzatore, non si instaura alcun rapporto giuridico tra quest'ultimo e gli spettatori che si posizionano negli spazi liberi. Conseguentemente, tali fattispecie non assumono rilevanza agli effetti tributari, e a coloro che assistono allo spettacolo collocandosi negli spazi liberi non deve essere rilasciato alcun titolo d'accesso.

La disciplina degli ingressi gratuiti di cui al più volte citato articolo 3, quinto comma, del Dpr n. 633/1972, trova applicazione, invece, nel caso in cui alle predette manifestazioni lo spettatore assista alla partenza o all'arrivo in spazi o tribune specificamente allestiti e circoscritti, l'accesso ai quali è sottoposto a controllo e limitazione da parte dell'organizzatore. In tal ipotesi sussiste, pertanto, il conseguente obbligo di certificazione con titoli di accesso rilasciati tramite misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

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