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Attualità

Srl, ampliato l'accesso alla trasparenza

In caso di possesso o acquisto di partecipazioni in regime di pex, l'opzione è valida. Plusvalenze e utili concorrono a formare il reddito secondo le regole previste per gli imprenditori individuali

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Lo schema di decreto correttivo dell'Ires, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 marzo 2005, amplia le possibilità di accesso al regime della trasparenza fiscale per le società a ristretta base proprietaria(1), ossia società a responsabilità limitata e società cooperative, rientranti nell'ambito degli studi di settore, la cui compagine sociale sia costituita esclusivamente da soci persone fisiche(2).
L'opzione de qua era stata introdotta dal legislatore della riforma con l'intento di evitare nell'esercizio dell'attività d'impresa discriminazioni a danno delle società di capitali rispetto a quelle di tipo personale.
Infatti, a seguito dell'eliminazione del credito d'imposta, le nuove regole di tassazione sui dividendi hanno inserito, accanto al prelievo Ires sul reddito prodotto dalle società, una parziale imposizione in capo al percettore persona fisica, che, in talune situazioni reddituali, comporta un carico tributario complessivo superiore a quello previsto per le società di persone, quest'ultimo determinato secondo la disciplina contenuta nell'articolo 5 del Tuir.

In particolare, al di fuori del regime della trasparenza, si osservano fenomeni di doppia imposizione economica sui dividendi percepiti dai soci, che vengono incisi una prima volta in capo alla società, a seguito del prelievo Ires (in misura pari al 33 per cento) e, successivamente, in capo ai soci stessi, per effetto della tassazione degli utili distribuiti.
Ciò comporta, in presenza di redditi medio - bassi del socio, che il livello di tassazione che ne risulta appare più gravoso di quello che il medesimo reddito avrebbe subito se prodotto da società di persone o impresa individuale.
Al verificarsi di tali condizioni, l'adesione al regime della trasparenza delle società a ristretta base proprietaria rende neutrale sul piano fiscale la scelta per tale forma societaria rispetto alle società di persone, consentendone un utilizzo non penalizzante. Ciò è reso possibile dal fatto che con l'esercizio dell'opzione l'imponibile fiscale viene imputato direttamente in capo ai soci e assoggettato a tassazione in un'unica soluzione, secondo le regole previste per le persone fisiche (sistema progressivo a scaglioni di reddito), con la conseguenza che gli eventuali utili distribuiti non concorrono alla formazione del reddito imputato.

Sulla base delle considerazioni svolte, si deve rilevare che, in vigenza della normativa ante decreto correttivo, l'accesso alla trasparenza era fortemente limitato dalla previsione contenuta nella norma primaria di riferimento (articolo 116 del Testo unico), che impediva l'esercizio dell'opzione ovvero ne sanciva la perdita di efficacia, rispettivamente, in caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir.
La ratio della disposizione era quella di precludere ai soci persone fisiche la possibilità di fruire, per il tramite del meccanismo di imputazione del reddito, del regime di esenzione delle plusvalenze che il legislatore delegato ha voluto riservare alle sole società di capitali.
Infatti, nell'ipotesi di cessione di partecipazioni di cui all'articolo 87, il beneficio delle eventuali plusvalenze esenti sarebbe stato trasferito in capo ai soci, con aggiramento della disciplina fiscale propria delle plusvalenze realizzate da persone fisiche.

Con l'emanazione del decreto ministeriale del 23 aprile 2004, il divieto di detenzione delle suddette partecipazioni era stato mitigato attraverso la previsione di alcune ipotesi eccezionali.
In particolare, all'articolo 14 si consentiva l'esercizio dell'opzione nel caso in cui il possesso di dette partecipazioni fosse riconducibile a un obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.
Al riguardo, la circolare Ires/4 del 22 novembre 2004 aveva specificato, a titolo meramente esemplificativo, che potevano essere considerate tali le quote del consorzio Conai, del consorzio Coou, ovvero del consorzio Polisco(1).

Tale regime derogatorio appare ora privo di significato, atteso che l'articolo 4 dello schema di decreto correttivo prevede l'eliminazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 116 del Tuir, secondo cui "L'opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87". Contestualmente, al comma 2 della norma viene inserito il seguente periodo: "Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59".
Pertanto, in caso di possesso o acquisto da parte della società trasparente di partecipazioni in regime di participation exemption, l'opzione è valida, e le plusvalenze realizzate, nonché gli utili distribuiti, concorrono alla formazione del reddito imputato per trasparenza secondo le regole previste per gli imprenditori individuali(4).
In definitiva, la società trasparente viene equiparata a una società di persone, in coerenza con i criteri direttivi fissati nella legge delega all'articolo 4, comma 1, lettera h), ultimo periodo.

Appare opportuno sottolineare come il testo novellato, nel disciplinare anche la tassazione dei dividendi percepiti dalla società trasparente, abbia colmato una lacuna nel raccordo fra la disciplina dettata ai fini dell'Ires e quanto disposto in merito alla tassazione delle persone fisiche.
Come noto, infatti, le disposizioni ante correttivo, consentivano l'accesso al regime in questione nei casi in cui le partecipazioni possedute dalla trasparente non si qualificassero ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 87 del Tuir.
L'impianto normativo così delineato lasciava tuttavia aperta la porta a possibili fenomeni elusivi. Infatti, in caso di percezione di dividendi relativi a tali partecipazioni, i soci persone fisiche avrebbero potuto fruire del medesimo regime di tassazione dei dividendi riservato alle sole società di capitali.

Ipotizziamo, ad esempio, una situazione in cui tre soci persone fisiche possiedano la Alfa srl e, in previsione della distribuzione di utili di quest'ultima, decidano di costituire la società Beta srl alla quale cedere le partecipazioni in Alfa.
La Beta srl e i suoi soci presentano tutti i requisiti necessari per l'esercizio della trasparenza.
La società Beta iscrive la partecipazione in Alfa nell'attivo circolante e aderisce alla suddetta opzione. Nel regime ante correttivo i dividendi distribuiti da Alfa srl avrebbero concorso alla formazione del reddito di Beta in misura pari al 5 per cento dell'intero ammontare e, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione, sarebbero confluiti ai soci al momento dell'imputazione del reddito. Ciò avrebbe comportato un sensibile risparmio d'imposta per i soci persone fisiche, dovuto proprio alla riqualificazione dei dividendi, imponibili per il 40 per cento del loro ammontare secondo quanto disposto dalle regole generali per gli utili percepiti dagli imprenditori individuali, in reddito "trasparente".

Tuttavia, qualora la natura della partecipazione non pex fosse stata artatamente conseguita attraverso l'iscrizione della medesima nell'attivo circolante al solo scopo di fruire della minor imposizione sui dividendi, si sarebbe potuto contestarne la classificazione ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600(5).
In una logica di controllo, il comportamento posto in essere poteva risultare elusivo, atteso che è il possesso prolungato di una partecipazione societaria che ragionevolmente comporta la percezione di dividendi.
Le modifiche attuate rendono ora omogeneo il trattamento tributario da riservare ai dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni possedute dalla partecipata, siano esse iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie ovvero rispondano a una logica speculativa, disponendone la loro parziale inclusione nel reddito imputato.

Va comunque segnalato che tali modifiche acquistano efficacia, per quanto concerne il regime della trasparenza fiscale, a partire dal periodo d'imposta che avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005, a condizione che per i contribuenti destinatari delle nuove norme siano scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione.
Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta dell'anno 2004, coincidente con l'entrata in vigore delle disposizioni Ires, potrebbero porsi problematiche operative circa l'applicazione della disciplina antielusiva in presenza di somme imputate ai soci per effetto di distribuzioni di dividendi relativi a partecipazioni possedute dalla società "trasparente".


NOTE:
1. All'opzione di cui all'articolo 116 del Testo unico sono applicabili, in quanto compatibili, le medesime disposizioni che disciplinano il regime della trasparenza delle società di capitali, salvo quanto previsto dalle norme specifiche.

2. La circolare esplicativa Ires/4 del 22 novembre 2004 ha chiarito che possono rientrare fra i soggetti ammessi alla trasparenza anche i consorzi svolgenti attività commerciale, costituiti da imprenditori individuali sotto forma di società a responsabilità limitata.

3. La citata circolare ha precisato che "in tutti i casi citati, la partecipazione all'entità collettiva è stata resa obbligatoria in quanto ritenuta strumentale al finanziamento di un'attività di interesse generale".

4. Le nuove disposizioni in materia di redditi d'impresa dispongono che le plusvalenze di cui all'articolo 87 sono esenti da imposizione limitatamente al 60 per cento del loro ammontare, mentre gli utili distribuiti non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

5. Si rammenta, che con l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, sono state introdotte ulteriori fattispecie fra quelle tassativamente previste al comma 3 dell'articolo 37-bis fra cui, alla lettera f), le classificazioni in bilancio, aventi a oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettere da c) a c)- dequinquiesl Tuir.


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