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Attualità

Stock option, “controllo” penalizzante

La vendita dei titoli al soggetto che incorpora la società emittente comporta revoca del beneficio fiscale

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Con la risoluzione n. 5/E del 4 gennaio 2008, l’agenzia delle Entrate torna ad affrontare problematiche aventi riguardo la disciplina fiscale delle stock option, con riferimento al cosiddetto “azionariato popolare ai dipendenti” disciplinato dal comma 2, lettera g), dell’articolo 51 del Tuir.
Come noto, la disposizione agevolativa prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo che non può superare complessivamente nel periodo d’imposta 4 milioni di lire (pari a 2.065,83 euro).
Ai fini dell’applicazione della norma, è richiesto che le azioni non siano riacquistate da parte della società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute per almeno tre anni. Qualora le azioni siano cedute prima del termine del triennio, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

La fattispecie oggetto della risoluzione riguarda il riacquisto di azioni proprie da parte della società emittente allo scadere del vincolo triennale di detenzione, con la particolarità che le azioni di cui sono in possesso i dipendenti derivano dal concambio effettuato per effetto di una operazione di fusione tra la società originariamente emittente le azioni e un’altra società.
Nel caso prospettato, i dipendenti assegnatari dei diritti di opzione hanno ritenuto opportuno in primo luogo aderire all’Opa lanciata da una società che intendeva assumere il controllo della loro società di appartenenza e, successivamente, sottoscrivere un accordo in base al quale si sono impegnati a cedere le azioni in loro possesso, sia pur una volta decorso il termine triennale.
Va evidenziato che proprio tale accordo, di per sé funzionale all’acquisizione del predetto controllo, non poteva che preludere alla cessione definitiva della partecipazione alla controparte.
Una volta conclusasi tale operazione, i medesimi dipendenti sono pertanto risultati assegnatari di azioni della nuova società ricevute in concambio delle azioni già in loro possesso.

L’agenzia delle Entrate ha innanzi tutto ribadito il principio già affermato con la risoluzione 118/2005, laddove è stato affermato che, qualora le azioni siano cedute prima del termine del triennio, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione, quale compenso in natura di lavoro dipendente.
L’agevolazione non spetta in nessun caso nell’ipotesi in cui le medesime azioni siano riacquistate dalla società emittente ovvero dal datore di lavoro, a prescindere dal periodo di possesso.

Nella risoluzione in commento viene in aggiunta valorizzata la disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 51 del Tuir; è specificato, infatti, che il trattamento riferito alle azioni emesse dall’impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro è esteso anche alle azioni emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Tale assunto determina la conseguenza che la revoca dell’agevolazione si ha non solo nell’ipotesi di cessione a favore della società emittente, ma anche di cessione delle azioni oggetto di agevolazione a favore della società che abbia, tra l’altro, il controllo della società emittente.
La cessione delle azioni con le modalità esposte determina pertanto, al momento della vendita dei titoli con le modalità prospettate dall’interpellante, l’assoggettamento a tassazione quale reddito da lavoro dipendente dell’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto delle azioni.

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