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Attualità

Stock option plans fra vecchie e nuove regole (2)

Le modifiche apportate al comma 2-bis dell’articolo 51 del Tuir a opera del decreto legge 262/2006

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Come accennato nel precedente intervento, il comma 2-bis dell’articolo 51 del Tuir è stato recentemente modificato dapprima dal comma 25 dell’articolo 36, decreto legge n. 223/06, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e poi dall’articolo 3, comma 12, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, che a sua volta ha sostituito le previsioni introdotte dal citato comma 25 dell’articolo 36 del Dl “Visco-Bersani”.
Quest’ultima norma (che nel testo iniziale aveva eliminato la disciplina di favore per le stock options, abrogando la lettera g-bis) dell’articolo 51) aveva integrato il comma 2-bis dell’articolo 51 del Tuir, aggiungendo i seguenti periodi: “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito”.

L’agevolazione, in sostanza, era subordinata al verificarsi di due ulteriori condizioni.
In primis era necessario che il dipendente non cedesse le azioni ricevute nei cinque anni successivi alla data dell’assegnazione e che, nello stesso periodo quinquennale, su di esse non fossero costituite garanzie di qualsiasi tipo (ad esempio, pegno, disposizioni di mandato a vendere).
Nel caso di cessione delle azioni o della loro costituzione in garanzia prima del decorso dei cinque anni dalla data di assegnazione, scattava l’obbligo di tassazione nel periodo d’imposta in cui si fosse verificata la cessione o la costituzione della garanzia, quale reddito di lavoro dipendente. In tal modo, l’importo che non avesse concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione veniva assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui era effettuata la cessione o la costituzione della garanzia(5).

La seconda ulteriore condizione introdotta riguardava il valore delle azioni assegnate che non doveva superare l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d’imposta precedente a quello dell’assegnazione, vale a dire la retribuzione annua calcolata al lordo di imposte, contributi e deduzioni, come risultante dal Cud. Pertanto, l’agevolazione non spettava se il valore delle azioni assegnate fosse stato superiore al limite reddituale di riferimento: in tal caso, la differenza tra il valore delle azioni assegnate e l’importo pagato dal dipendente concorreva interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente(6).

Ai sensi dell’articolo 36, comma 26, del decreto 223/2006, il dies a quo per l’applicazione delle nuove condizioni viene individuato nel giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. In sostanza, le nuove disposizioni si applicavano alle assegnazioni di azioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (quindi successivamente al 4 luglio 2006), anche se i relativi piani fossero stati deliberati anteriormente al 5 luglio 2006.

Il reticolato normativo in materia, tuttavia, è stato nuovamente modificato, come accennato, con il decreto legge 262/2006 (“collegato alla Finanziaria 2007”).
In base all’attuale formulazione del comma 2-bis dell’articolo 51, infatti, la disposizione agevolativa di cui alla lettera g-bis) si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione
  2. che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati
  3. che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

Con la disciplina attualmente vigente, dunque, il criterio temporale utilizzato per restringere l’ambito applicativo del beneficio viene a essere meglio calibrato, rispetto a quanto previsto dal Dl 223/2006. Ciò in quanto tale criterio opera, per così dire, sia a monte – in riferimento al diritto di opzione, che fin dalla sua attribuzione deve prevedere un termine minimo di tre anni entro cui non può essere esercitato – che a valle, poiché permane il vincolo quinquennale di inalienabilità delle azioni assegnate previo esercizio del relativo diritto di opzione, ma risulta mitigato e razionalizzato, rispetto alla precedente formulazione normativa, dalla previsione secondo cui lo stesso si riferisce ai titoli, oggetto di opzione, che rappresentino un valore non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Quanto alla condizione di cui al punto b. che precede, si deve poi sottolineare che il requisito della quotazione in mercati regolamentati deve sussistere in capo alla società emittente, non ab origine, sin dalla data di offerta delle azioni, ma quando la relativa opzione è esercitabile, decorso dunque il periodo minimo di tre anni.

Determinazione della plusvalenza
L’articolo 68 del Tuir (in materia di determinazione dei redditi diversi) stabilisce, al comma 6, in linea generale, che, per determinare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, occorre calcolare la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla sua produzione (come, ad esempio, spese sostenute per bolli, commissioni e simili).
Da tanto consegue che, in ipotesi di negoziazione di titoli sottoscritti in seguito all’adesione a piani aziendali di stock options, il valore di carico dell’azione rilevante ai fini del computo del capital gain da tassare sarà dato dal costo ovvero dal maggior valore normale dell’attività finanziaria sottostante (qualora la differenza rispetto al costo sia stata assoggettata a tassazione quale fringe benefit).

In sostanza, la quantificazione dell’effettiva misura della plusvalenza imponibile realizzata dal contribuente impone di verificare se il valore dell’attività finanziaria ricevuta abbia in precedenza scontato o meno l’imposizione quale reddito di lavoro dipendente(7).
In caso affermativo, rileverà esclusivamente la quota del capital gain eccedente l’ammontare che ha già concorso a formare il reddito imponibile del dipendente; in caso contrario, l’intera plusvalenza realizzata sarà assoggettata a tassazione come capital gain.

Può essere utile rifarsi agli esempi illustrati nel precedente intervento, cui si rinvia, fermo restando che la tassazione o meno come reddito di lavoro dipendente, a seguito delle novità legislative di cui si è dato conto, dipende ora anche dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni esposte.
Nel caso prospettato nell’esempio A, la successiva cessione delle azioni detenute dal dipendente a seguito dell’esercizio del relativo diritto di opzione attribuitogli, a un prezzo, si supponga, di 100mila euro, determinerà una plusvalenza pari a 40mila euro data dalla differenza fra 100mila (corrispettivo percepito a seguito della cessione) e 60mila (prezzo di sottoscrizione corrisposto dal dipendente). Ciò in quanto l’importo pari a 20mila euro (80mila, valore delle azioni alla data di assegnazione – 60mila, prezzo di sottoscrizione), non è stato a suo tempo tassato come reddito di lavoro dipendente, in quanto il prezzo di sottoscrizione (60mila) era superiore al valore normale delle azioni alla data di offerta (che si supponeva di 50mila euro).

Nel caso prospettato nell’esempio B, invece, la successiva cessione delle azioni detenute dal dipendente a seguito dell’esercizio del relativo diritto di opzione attribuitogli, a un prezzo, si supponga, sempre di 100mila euro, determinerà una plusvalenza pari a 20mila euro, data dalla differenza fra 100mila (corrispettivo percepito a seguito della cessione) e 80mila (valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione). Ciò in quanto l’importo pari a 35mila euro (80mila, valore delle azioni alla data di assegnazione – 45mila, prezzo di sottoscrizione), è stato a suo tempo tassato come reddito di lavoro dipendente, in quanto il prezzo di sottoscrizione (45mila) era inferiore al valore normale delle azioni alla data di offerta (che si supponeva di 50mila euro).

Ovviamente, la tassazione della plusvalenza avverrà con le regole ordinarie previste, a seconda che si tratti di partecipazione qualificata o meno.

2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 29

NOTE
5. Con la circolare 4/8/2006, n. 28, l’Agenzia delle entrate ha precisato, tra l’altro, che, in caso di cessione o di costituzione in garanzia anche di parte delle azioni, il regime agevolativo non è applicabile con riguardo alla totalità delle azioni oggetto della medesima assegnazione.
La medesima circolare ha inoltre precisato che, ai fini dell’individuazione del momento impositivo, assume rilevanza la notizia, acquisita dal datore di lavoro, dell’avvenuta cessione delle azioni da parte del dipendente, sempreché il cessionario non sia lo stesso datore di lavoro o la società emittente. Pertanto, il datore di lavoro deve applicare le relative ritenute nel primo periodo di paga utile, successivo all’avvenuta conoscenza del presupposto impositivo, anche per effetto di un’apposita comunicazione del dipendente.

6. Con la circolare 28/2006, in ordine a tale ulteriore requisito, l’Agenzia delle entrate ha precisato che si deve tener conto della sola retribuzione relativa al rapporto di lavoro con riferimento al quale viene erogato il fringe benefit, escludendo, quindi, eventuali redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri datori di lavoro e conguagliati dal datore di lavoro che assegna le azioni.
In tale occasione è stato, inoltre, chiarito che, in mancanza della possibilità di individuazione del parametro della retribuzione lorda annua dell’anno precedente (come, ad esempio, nel caso in cui in detto anno il soggetto assegnatario delle azioni percepisca un trattamento pensionistico), si debba fare riferimento all’ultima retribuzione lorda annua relativa al rapporto di lavoro per il quale il fringe benefit è stato erogato.

7. La circolare 25/02/2000, n. 30, ha precisato al riguardo che qualora l’attività finanziaria sia stata assoggettata a tassazione con le regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, allorché l'attività' stessa venga ceduta, la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura. Qualora, invece, l'acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva.

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