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Attualità

Gli studi di settore 2005 (5)

Soggetti non obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata

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Non sono soggetti all'obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione separata i contribuenti che esercitano attività:

  • svolte in un medesimo punto e comprese nello stesso studio di settore
  • per le quali non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorché tali attività risultino residuali rispetto all'attività prevalente; in tal caso, il contribuente è assoggettato ai parametri. In deroga a tale principio, si può rientrare nel meccanismo di applicazione dell'annotazione separata se, volontariamente, si è provveduto ad annotare separatamente i ricavi relativi alle attività esercitate (comprese quelle per le quali non risultano elaborati studi di settore) e sempre che l'ammontare dei ricavi relativi alle attività per le quali non risultano elaborati studi di settore sia di entità non superiore al 20 per cento dei ricavi complessivamente conseguiti
  • produttive di reddito di lavoro autonomo. Rientrano in questa ipotesi i contribuenti che qualificano il proprio reddito quale reddito di lavoro autonomo e sono soggetti agli studi di settore con doppio quadro contabile SG41U, SG53U, SG56U, SG73B, SG82U, SG87U, SG91U, SG93U, SG94U e TG74U.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di compilazione dei modelli per l'annotazione separata, i contribuenti che:

  1. dichiarano ricavi di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro
  2. sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività:
    • inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
    • periodo di non normale svolgimento dell'attività
    • periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi
    • altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, eccetera).
    Si precisa inoltre che:
    • per i contribuenti multipunto, la citata causa di esclusione opera qualora l'apertura o chiusura, in corso d'anno, di un'unità di produzione o di vendita avvenga con riferimento a un'attività compresa in uno studio di settore per il quale sussiste la corrispondente causa d'inapplicabilità
    • l'inizio o la cessazione di un'attività nel corso dell'anno (anche nel caso in cui per tale attività risultino applicabili i soli parametri) determina una causa di esclusione solo nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività iniziata o cessata siano superiori al 20 per cento dei ricavi complessivamente conseguiti dall'impresa.
    Quindi i contribuenti interessati alla causa di esclusione da studi e parametri hanno l'obbligo di compilare il modello M per indicare la causa di esclusione al rigo corrispondente.
  3. svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), per l'applicazione degli studi di settore. In questo caso, non si applicano né studi di settore né parametri, ma sussiste l'obbligo di compilazione del modello M con indicazione della causa di esclusione codice 1
  4. esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo a tutte le attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Il contribuente applicherà lo studio relativo all'attività prevalente, il cui ammontare dei ricavi non è inferiore all'80 per cento dei ricavi totali, prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono a tutte le attività svolte
  5. esercitano, in diverse unità di produzione o di vendita, esclusivamente un'attività compresa in uno studio di settore per il quale non sia prevista, nel relativo decreto di approvazione, la causa di inapplicabilità relativa allo svolgimento dell'attività in più unità di produzione o di vendita.
    Trattasi dei cosiddetti multipunto fisiologici o naturali da indicare nel modello M con codice 99, in presenza di più attività e di compilazione dei modelli per l'annotazione separata.
    Nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione degli studi di settore, sono individuati gli studi per i quali non sussiste la citata causa di inapplicabilità in ogni caso e quelli per i quali non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
    La predetta causa di inapplicabilità non sussiste neanche nel caso in cui, con riferimento agli studi di settore delle attività manifatturiere (contraddistinti dalle sigle SD o TD), le attività medesime vengano svolte utilizzando un ulteriore punto di vendita rispetto a una unità di vendita contigua a quella di produzione
  6. esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono, ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l'ammontare complessivo dei ricavi sulla base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente
  7. non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno congiuntamente conseguito:
    1. ammontare complessivo dei ricavi non superiore a 51.645,69 euro
    2. ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3mila abitanti.
    In questo caso non si applicano né studi di settore né parametri, ma sussiste l'obbligo di compilazione del modello M
  8. esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.
    Ai fini di tale esclusione, in caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità.
    In questo caso non si applicano né studi di settore né parametri, ma sussiste l'obbligo di compilazione del modello M con indicazione della causa di esclusione codice 2.
    Non vanno compilati i rimanenti modelli per l'annotazione separata, in quanto, in ogni unità operativa, l'importo dei ricavi conseguiti relativo a tutte le attività svolte non è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti all'interno della medesima unità.
    La circolare n. 58 del 2002, al paragrafo 10.6, fa rientrare in questo caso anche i contribuenti che svolgono attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavi fissi con un ammontare di ricavi non inferiore all'80 per cento dei ricavi totali, nonché una sola ulteriore attività per la quale risultano applicabili gli studi da cui derivi un ammontare di ricavi non superiore al 20 per cento dei ricavi complessivamente conseguiti.

Professionisti
Gli esercenti arti e professioni non sono mai tenuti all'obbligo di annotazione separata e alla compilazione dei relativi modelli.
La circolare n. 54/2001, paragrafo 9.1, ha precisato che i professionisti devono utilizzare lo studio di settore relativo all'attività che viene svolta in maniera prevalente, dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi o dei ricavi percepiti nel periodo di imposta.
Nel caso di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, l'attività prevalente va identificata con riferimento a quella svolta dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito.

Nel caso di professionista che svolge anche l'attività di imprenditore, è necessario tenere distinte le due posizioni e procedere all'individuazione dell'obbligo dello studio di settore in maniera separata tra lavoro autonomo e impresa.
Se le due attività sono entrambe soggette agli studi di settore, si applicheranno due distinti studi, senza possibilità di compilare i modelli per l'annotazione separata.

Studi di settore particolari con attività complementari
Nell'ottica della semplificazione e al fine di limitare l'obbligo dell'annotazione separata, le attività comprese nei seguenti studi di settore, per le quali è normale lo svolgimento contemporaneo di più attività, non prevedono l'inapplicabilità legata all'esercizio di più attività.
In pratica, non devono compilare i modelli per l'annotazione separata i contribuenti assoggettati ai seguenti studi di settore particolari, anche in presenza di altre attività definite complementari.

  • SM13U
    I contribuenti che svolgono, nell'unica unità di vendita, come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" - 52.47.2, anche nel caso in cui l'importo complessivo dei ricavi relativi alle attività non prevalenti supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, devono applicare il solo studio di settore SM13U utilizzando il corrispondente modello.

  • SG60U
    I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1, sono assoggettati al solo studio di settore SG60U, anche se svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito dell'unica unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate:
    1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina - codice attività 55.30.A
    2. ristorazione con preparazione di cibi da asporto - codice attività 55.30.2
    3. servizi di ristorazione in self-service - codice attività 55.30.B
    4. ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo - codice attività 55.30.C
    5. bar e caffè - codice attività 55.40.A
    6. gelaterie e pasticcerie con somministrazione - codice attività 55.40.4
    7. bar, caffè con intrattenimento e spettacolo - codice attività 55.40.C


  • TD12U
    I soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TD12U ("Produzione di prodotti di panetteria" - codice attività 15.81.1 e "Commercio al dettaglio di pane" - codice attività 52.24.1), evoluzione dei precedenti studi SD12U e SM14U, devono applicare il solo studio di settore TD12U, in presenza anche di una o più delle attività complementari di seguito elencate:
    1. supermercati - codice attività 52.11.2
    2. discount di alimentari - codice attività 52.11.3
    3. minimercati e altri esercizi di alimentari vari - codice attività 52.11.4
    4. commercio al dettaglio di bevande (vini, birra) - codice attività 52.25.0
    5. commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero caseari - codice attività 52.27.1
    6. drogherie, salumerie, pizzicherie e simili - codice attività 52.27.2
    7. commercio al dettaglio di caffè torrefatto - codice attività 52.27.3
    8. commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari - codice attività 52.27.4,
    se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  • TG44U
    I soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TG44U ("Alberghi e motel, con ristorante" - codice attività 55.10.A; "Alberghi e motel, senza ristorante" - codice attività 55.10.B; "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence" - codice attività 55.23.4; "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero" - codice attività 55.23.6), evoluzione dei precedenti studi di settore SG44U ed SG65U, sono assoggettati al solo studio di settore TG44U, anche se svolgono una o più delle attività complementari di seguito elencate:
    1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina - codice attività 55.30.A
    2. bar e caffè - codice attività 55.40.A
    3. gelaterie e pasticcerie con somministrazione - codice attività 55.30.4,
    se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  • TG36U
    I soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina - codice attività 55.30.A; Servizi di ristorazione in self-service - codice attività 55.30.B; Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo - codice attività 55.30.C; Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - codice attività 55.30.2), evoluzione dei precedenti studi di settore SG35U, SG36U, SG62U e SG76U (limitatamente al codice di attività 55.30.B), devono applicare il solo studio di settore TG36U, anche se svolgono una o più delle attività complementari di seguito indicate:
    1. bar e caffè - codice attività 55.40.A
    2. bottiglierie ed enoteche con somministrazione - codice attività 55.40.B
    3. bar, caffè con intrattenimento e spettacolo - codice attività 55.40.C
    4. gelaterie e pasticcerie con somministrazione - codice attività 55.30.4,
    se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  • TG37U
    I soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TG37U (Bar e caffè - codice attività 55.40.A; Bottiglierie ed enoteche con somministrazione - codice attività 55.40.B; Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo - codice attività 55.40.C; Gelaterie e pasticcerie con somministrazione - codice attività 55.30.4), evoluzione dei precedenti studi di settore SG37U, SG63U e SG64U, devono applicare il solo studio di settore TG37U, anche in presenza di una o più delle attività complementari di seguito indicate:
    1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina - codice attività 55.30.A
    2. servizi di ristorazione in self-service - codice attività 55.30.B
    3. ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo - codice attività 55.30.C
    4. ristorazione con preparazione di cibi da asporto - codice attività 55.30.2,
    se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.


5 - continua. La sesta e ultima puntata sarà pubblicata lunedì 10; le precedenti quattro sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

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