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Attualità

Studi di settore, approvati 12 nuovi questionari

Sette sono di evoluzione, cinque riguardano attività finora escluse; tra queste, i grandi magazzini

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L'Agenzia delle Entrate ha predisposto, con provvedimento direttoriale del 27 settembre scorso, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dodici nuovi questionari, che contribuiranno a incrementare la base dati in suo possesso, ai fini di una successiva rielaborazione, per realizzare nuovi studi di settore o, in altri casi, procedere all'aggiornamento di quelli già in vigore. Si tratta, in particolare, di questionari di diversa tipologia: quelli "tradizionali" per elaborare nuovi studi di settore e, quindi, assoggettare a questo strumento attività "residuali" per numerosità di contribuenti, e questionari per l'evoluzione di studi già realizzati. I questionari dovranno essere compilati con riferimento al periodo di imposta 2004.

Nello specifico, i questionari di evoluzione sono sette: due interessano il comparto delle manifatture e cinque quello dei servizi; cinque sono i nuovi questionari per attività finora escluse dallo strumento degli studi di settore. I contribuenti coinvolti sono circa 400mila.
Tra gli obiettivi del presente invio, l'Agenzia ha quello di rispettare i termini fissati dall'ultima Finanziaria (comma 399 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004), che prescrive una revisione "ordinaria" degli studi in un termine di quattro anni dalla precedente approvazione ed entrata in vigore degli stessi, ovvero dalla data della loro ultima revisione.

Gli studi di settore costituiscono uno strumento in grado di determinare i ricavi o compensi "potenziali" delle imprese e dei lavoratori autonomi all'interno dei singoli settori economici, considerando le condizioni di operatività degli stessi e tenendo conto, oltre che delle variabili di natura contabile, anche di variabili strutturali interne (ad esempio, il processo produttivo, l'area di vendita, l'ubicazione, eccetera), e variabili strutturali esterne all'azienda o all'attività professionale (ad esempio, l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza, eccetera).
La mutevolezza delle variabili considerate in sede di costruzione del singolo studio di settore fanno sì che lo stesso, per poter essere in grado di cogliere la capacità di un'azienda o di un professionista di produrre ricavi o compensi, deve essere sottoposto a una attività di revisione nel tempo.

Tale esigenza è emersa subito dalla volontà del primo legislatore; lo strumento costituito dagli studi di settore - per logica istitutiva e costruttiva - deve essere il più possibile vicino alla realtà economica del Paese. Si ricorda, infatti, il comma 7 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146: "con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono".

Da qui, per l'aggiornamento, il ricorso ai questionari di evoluzione che consentono di richiedere le informazioni strettamente necessarie per la manutenzione dei corrispondenti vecchi studi di settore. Non contengono, pertanto, per quanto possibile, dati già in possesso o altrimenti reperibili dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, i questionari provengono da riunioni di confronto con le Associazioni di categoria interessate, secondo il tradizionale iter "interlocutorio" che consente il miglioramento e l'affinamento degli studi in vigore, con l'adeguamento degli stessi alla mutata realtà del settore.

L'Agenzia non sempre però ha ritenuto di procedere a una richiesta separata di informazioni attraverso lo strumento del questionario per aggiornare la base dati; a tal proposito, si ricorda l'inserimento in diversi modelli di Comunicazione dei dati per gli studi di settore, allegati a Unico, di ulteriori dati nei Quadri Z - Dati complementari, che non entrano nella funzione statistica di calcolo dei ricavi stimati, ma che hanno il solo scopo di essere utilizzati per aggiornare - successivamente - lo studio. Metodologia adottata per le prime evoluzioni degli studi di settore, in particolare per l'SG68U - Trasporto di merci su strada, approvato, nella versione evoluta, con decreto ministeriale 25 marzo 2002 e applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e per gli studi SD13U - Finissaggio dei tessili ed SG69U - Lavori edili, applicabili, entrambi, a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

Tra i questionari di evoluzione, si segnalano l'ESG40, relativo alla vendita e locazione di beni propri, e l'ESD30, relativo al recupero dei rottami metallici. Il primo contribuirà all'evoluzione dello studio di settore SG40U, approvato con decreto ministeriale del 6 marzo 2003 e in vigore dal 2002. Questo studio, sin dalla prima applicazione, è stato approvato con un quadro Z, relativo ai dati complementari, per la successiva evoluzione, che ora si realizza con il presente questionario, con il vantaggio di un restyling più completo, ed è stato oggetto di un particolare intervento nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 17/7/2003. Si ricorda, in proposito, l'attenzione posta sui contribuenti che effettuano un'"attività mista", ossia coloro che affiancano all'attività principale di locazione quella secondaria di vendita di beni immobili e viceversa, con l'inserimento nel quadro Z ("Dati complementari"), di un'ulteriore informazione circa la "percentuale di ricavi derivanti dalla vendita di immobili". Poiché, con riferimento a tali soggetti, lo studio di settore predisposto potrebbe fornire una stima impropria dei ricavi, dovuta all'eventuale classificazione nell'ambito di un gruppo omogeneo piuttosto che in un altro (ad esempio, a causa di maggiori ricavi derivanti dalla vendita rispetto alla locazione nell'ambito di un anno, per contingenti situazioni di mercato, e il verificarsi della situazione esattamente opposta l'anno successivo).

Il questionario ESD30, invece, accorpa i codici attività dello studio SD30U - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rottami metallici, relativo al comparto manifatturiero, e i codici attività dello studio SM26U - Commercio all'ingrosso di rottami metallici, relativo al comparto del commercio, al fine di realizzare un unico studio e, in tal modo, semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti che esercitano le attività manifatturiere della preparazione e recupero dei rottami metallici e quelle della vendita all'ingrosso.

Infine, si evidenzia che ulteriore obiettivo che si consegue con i nuovi studi di settore che si realizzeranno è la riduzione del numero dei soggetti obbligati all'annotazione separata nei casi di attività multipunto e/o multiattività, in alcune fattispecie, con la conseguente semplificazione fiscale a carico dei contribuenti.
Si vuole elaborare una nuova versione "evoluta" degli studi capace di cogliere le caratteristiche sia dei contribuenti che esercitano la medesima attività in più punti di produzione e/o vendita che di quelli che esercitano contemporaneamente più attività economiche, in modo che per tali soggetti non sia più d'obbligo l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, così come previsto dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999; per cui, in questi casi, non sarà più necessario applicare la versione sperimentale di Gerico A.s. (Gerico - Annotazione separata).

La presente "tornata" di questionari ne include, quindi, alcuni del tutto "nuovi", per attività finora non interessate né dagli studi di settore né, in parte, e a certe condizioni, dai parametri. Si cerca pertanto di ricomprendere in tale strumento anche quelle attività genericamente inquadrate sotto codici di attività "n.c.a." (non compresi altrove), secondo la classificazione Atecofin 2004.

Si ricorda infine che i contribuenti sono tenuti a trasmettere i dati richiesti esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di Internet o del servizio Entratel, come per le dichiarazioni dei redditi, ovvero rivolgendosi agli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998, e che all'indirizzo dei contribuenti verrà recapita una semplice lettera informativa circa l'approvazione dei questionari, con le modalità di reperimento e di invio, e non più il questionario cartaceo. Il termine per la trasmissione è fissato al 15 dicembre 2005.

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