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Attualità

Studi di settore, l'annotazione separata nel 2005

La semplificazione degli obblighi

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Le informazioni desumibili dai modelli per l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, dal software Ge.Ri.Co. Annotazione Separata 2005 e dalla circolare della direzione centrale Accertamento n. 32/E del 21 giugno 2005, forniscono le indicazioni necessarie per l'applicazione degli studi di settore da parte dei contribuenti che svolgono due o più attività, ovvero, una o più attività in diverse unità di produzione e/o di vendita nel corso del 2005.

La necessità di introdurre la disciplina dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore è nata dall'esigenza di ampliare la platea dei contribuenti ai quali applicare gli studi di settore, precedentemente sottratti a tale disciplina, e valutati soltanto in base ai parametri. Attraverso la separazione delle componenti necessarie per l'applicazione dei diversi studi di settore riguardanti le varie attività svolte o i diversi luoghi di esercizio della attività sono state poste le premesse per la applicazione degli studi all'insieme delle attività svolte dal contribuente.

La complessità di tale disciplina ha però indotto l'Amministrazione a ricercare soluzioni finalizzate a superare la laboriosità dell'annotazione separata. E' il caso, ad esempio, dello studio SG60U, in vigore dal periodo d'imposta 2000, relativo agli stabilimenti balneari, che trova applicazione anche quando sono svolte attività connesse (ristorante, bar, gelateria, eccetera) dalle quali derivano percentuali significative in termini di conseguimento dei ricavi, nonché dello studio SM13U, in vigore dal periodo d'imposta 2002, che trova applicazione anche se unitamente all'esercizio prevalente dell'attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - codice attività 52.47.2, sono svolte una o più attività diverse.

Inoltre, grazie alla particolare strutturazione dei questionari inviati ai contribuenti, apposite elaborazioni finalizzate a individuare le peculiarità gestionali e i conseguenti modelli organizzativi connessi allo svolgimento dell'attività in più punti, hanno consentito di evitare la causa di inapplicabilità connessa alla presenza dei cosiddetti "multipunto", e, quindi, l'obbligo di annotazione in molti studi di settore.

Infine, l'avvio a regime dell'attività di evoluzione, oltre a indagare lo svolgimento dell'attività anche in presenza di più punti di produzione e vendita, estendendone, conseguentemente, l'applicabilità a ogni modalità di esercizio, dal versante delle "multiattività", presenta un risvolto particolarmente interessante e significativo con riferimento sia all'accorpamento di precedenti studi vigenti in forma separata, sia all'individuazione delle attività "complementari".

I nuovi studi di settore e i contribuenti "multi-punto"
Tra le particolarità che caratterizzano l'applicazione dei nuovi studi di settore approvati per il periodo d'imposta 2004 è da segnalare, in primo luogo, l'adozione di misure idonee ad apportare significativi benefici in termini di semplificazione degli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti "multi punto".
Si tratta, in particolare, dell'ampliamento degli studi di settore applicabili anche in presenza di più unità di produzione e/o di vendita. Infatti, per tutti i nuovi studi approvati, il software Ge.ri.co. è in grado di stimare anche le posizioni dei contribuenti che svolgono l'attività in più unità operative.

Questa connotazione, che ha contraddistinto sin dal primo momento l'approvazione delle versioni "evolute" nonché, da qualche anno, anche le versioni di studi "completamente nuove", per i primi studi approvati operava solo con riferimento ad attività per le quali la presenza di più punti di produzione e/o di vendita costituiva una caratteristica fisiologica di esercizio (ad esempio, degli "ambulanti", "intermediari", "edili", eccetera). Con tale accorgimento si evita l'insorgere della causa di inapplicabilità connessa alla presenza dei cosiddetti "multipunto" e si superano, conseguentemente, le problematiche applicative connesse all'annotazione separata.

Come già anticipato, la formulazione di uno studio applicabile anche in presenza di strutture aziendali caratterizzate da una composita disarticolazione territoriale, è il risultato della particolare strutturazione dei questionari predisposti per la raccolta delle informazioni, nonché dell'adozione di apposite elaborazioni statistico-matematiche finalizzate a individuare le specificità gestionali e i conseguenti modelli organizzativi connessi allo svolgimento dell'attività in più punti.
Nella tabella sono distintamente individuati gli studi di settore per i quali lo svolgimento delle attività in più punti di produzione o di vendita determina una causa di inapplicabilità e quelli che risultano, invece, sempre applicabili anche in presenza di più punti di produzione e vendita.

I nuovi studi di settore e i contribuenti "multi-attività"
Avendo sempre riguardo all'alleggerimento degli adempimenti imposti ai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore, va evidenziato che con l'attività di evoluzione, entrata in fase di piena attuazione nel corso del 2004, si raggiunge l'obiettivo di valutare con un unico modello lo svolgimento di attività originariamente comprese nell'ambito di applicazione di più studi di settore. E' il caso dei seguenti studi "evoluti" applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2004:

  • TD01U (Fabbricazione e commercio di prodotti di panetteria), che accorpa gli studi SD01A, SD01B e SM14U
  • TD04A (Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali), che accorpa gli studi SD04B, SD04C e SD04D
  • TD04B (Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini), che accorpa gli studi SD04A e SD04E
  • TD07B (Confezione ed accessori per abbigliamento), che accorpa gli studi SD07B, SD07C, SD07D, SD07E, SD07F e SD07G
  • TD09A (Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno), che accorpa gli studi SD09A, SD09B, SD09D e SD09E
  • TG31U (Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori), che accorpa gli studi SG31U, SG32U, SG43U, SG47U e SG49U
  • TG36U (Servizi di ristorazione), che accorpa gli studi SG35U, SG36U e SG62U
  • TG37U (Bar e caffé, gelaterie), che accorpa gli studi SG37U, SG63U e SG64U
  • TG50U (Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e altri lavori edili), che accorpa gli studi SG50U e SG71U
  • TM06A (Commercio al dettaglio elettrodomestici e casalinghi), che accorpa gli studi SM06A e SM06C
  • TM08U (Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi), che accorpa gli studi SM08A e SM08B.

Per gli studi TG36U (Servizi di ristorazione) e TG37U (Bar e caffé, gelaterie), di seguito esaminati in dettaglio, la profondità dell'intervento di evoluzione è stata estesa fino a comprendere la previsione dello svolgimento contemporaneo anche di altre attività (cosiddette "complementari"), che, se svolte in forma prevalente, sono normalmente comprese nell'ambito di applicazione di uno studio di settore diverso.

La "complementarietà" e i nuovi studi per i servizi della ristorazione e i bar e caffé, gelaterie
I nuovi studi approvati per il settore della ristorazione e per le attività di bar e caffé, gelaterie, codificati, rispettivamente, con la sigla "TG36U" e "TG37U", presentano la caratteristica di essere applicabili non solo in presenza di più unità di produzione e/o di vendita, ma anche nel caso di svolgimento contemporaneo di altre attività "complementari". Per definire l'area della "complementarietà", si è proceduto a individuare quelle attività che, con frequenza elevata, affiancano quelle prevalenti nei confronti delle quali è diretta l'applicazione dello studio. I predetti studi, inoltre, si applicano anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburante, nonché dalla cessione di generi di monopolio.
In particolare, lo studio TG36U (servizi di ristorazione), che, come già anticipato, accorpa i precedenti studi di settore codificati con le sigle SG35U, SG36U e SG62U, riguarda i soggetti che svolgono "in forma prevalente" anche in più unità operative (multipunto), una o più delle seguenti attività:

  • 55.30.A - "Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina"
  • 55.30.B - "Servizi di ristorazione in self-service"
  • 55.30.C - "Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo"
  • 55.30.2 - "Ristorazione con preparazione di cibi da asporto".0

Il predetto studio, inoltre, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'esercizio "prevalente" di una o più delle predette attività, una o più delle seguenti attività "complementari":

  • 55.40.A - "Bar e caffé"
  • 55.40.B - "Bottiglierie ed enoteche con somministrazione"
  • 55.40.C - "Bar, caffé con intrattenimento e spettacolo"
  • 55.30.4 - "Gelaterie e pasticcerie con somministrazione".

Il riferimento al criterio della prevalenza, in termini di ricavi conseguiti, determina la circostanza che lo studio in menzione trova applicazione in presenza di attività complementari dalle quali il contribuente consegue un ammontare totale di ricavi inferiore rispetto a quello conseguito dallo svolgimento delle attività "principali" (per le quali è stato specificatamente elaborato lo studio).
Quindi, ad esempio, un soggetto che consegue ricavi totali per 100.000 così suddivisi:

  • 30.000 euro dall'esercizio dell'attività di "Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina" (codice 55.30.A)
  • 40.000 euro dall'esercizio dell'attività di "Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo" (codice 55.30.C)
  • 10.000 euro dall'esercizio dell'attività di "Bar e caffé" (codice 55.40.A)
  • 20.000 euro dall'esercizio dell'attività di "Gelaterie e pasticcerie con somministrazione" (codice 55.30.4),

sarà obbligato alla compilazione del solo modello "TG36U". Infatti, l'ammontare dei ricavi (30.000 + 40.000, pari al 70 per cento di quelli totali) conseguiti nello svolgimento delle due attività per le quali è stato predisposto lo studio di settore ("Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina" e "Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo") è prevalente rispetto all'ammontare dei ricavi (10.000 + 20.000, pari al 30 per cento di quelli totali) riferibili alle altre due attività complementari ("Bar e caffé" e "Gelaterie e pasticcerie con somministrazione").

Per quanto riguarda lo studio di settore TG37U (Bar e caffé, gelaterie), per la cui elaborazione sono stati accorpati gli studi codificati con le sigle SG37U, SG63U e SG64U, precedentemente operanti in forma separata, lo stesso risulta applicabile con riferimento ai soggetti che svolgono "in forma prevalente" anche in più unità operative (multipunto), una o più delle seguenti attività:

  • 55.40.A - "Bar e caffé"
  • 55.40.B - "Bottiglierie ed enoteche con somministrazione"
  • 55.40.C - "Bar, caffé con intrattenimento e spettacolo"
  • 55.30.4 - "Gelaterie e pasticcerie con somministrazione".

Lo studio in esame studio, inoltre, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'esercizio "prevalente" di una o più delle predette attività, una o più delle attività "complementari" di seguito indicate:

  • 55.30.A - "Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina"
  • 55.30.B - "Servizi di ristorazione in self-service"
  • 55.30.C - "Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo"
  • 55.30.2 - "Ristorazione con preparazione di cibi da asporto".

Anche in questo caso, il criterio guida da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore (TG37U) è costituito dalla prevalenza dei ricavi riferibili alle attività "principali", rispetto a quelle "complementari". Ne deriva che, allo spostamento di detta prevalenza sulle attività complementari, conseguirà l'applicazione del differente studio di settore (TG36U) elaborato per dette attività.

I "precedenti" della complementarietà
In tema di attività complementari, deve essere evidenziato che i due studi TG36U e TG37U, non costituiscono i primi "esemplari" per i quali viene prevista l'applicazione di un solo studio di settore in presenza di più attività per le quali sono applicabili studi differenti.
Va ricordato, infatti che tale impostazione ha già operato per i titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali" - codice attività 92.72.1, che sono tenuti ad applicare lo studio di settore SG60U anche se svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate, per le quali, inoltre, non sono tenuti a osservare gli obblighi di annotazione separata:

  • Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina - codice 55.30.A
  • Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - codice 55.30.2
  • Servizi di ristorazione in self-service - codice 55.30.B
  • Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo - codice 55.30.C
  • Bar e caffè - codice 55.40.A
  • Gelaterie e pasticcerie con somministrazione - codice 55.30.4
  • Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo - codice 55.40.C.

Analoga scelta è stata, poi, effettuata anche nel caso dei contribuenti che svolgono, nell'unica unità di vendita, come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici", codice 52.47.2. Detti soggetti, applicano lo studio di settore SM13U e non compilano i modelli per l'annotazione separata, anche nel caso in cui l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non prevalenti, a qualunque codice di attività esse appartengano, supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

E' il caso, inoltre, degli studi TD12U (Produzione e commercio di pane) e TG44U (Alberghi e motel con e senza ristorante, affittacamere e alloggi). Per questi ultimi, analogamente a quanto abbiamo visto per gli studi TG36U (ristoranti) e TG37U (Bar), (e differentemente dagli studi SG60U e SM13U, dove l'assenza dell'annotazione separata ricorre solo nella ipotesi di svolgimento dell'attività in una sola unità operativa), è stato previsto che lo studio sia applicabile in presenza di attività complementari anche se l'attività è svolta utilizzando più punti di produzione e di vendita.
In particolare, lo studio TD12U trova applicazione nei confronti dei soggetti che svolgono anche in più strutture (unità di produzione e/o di vendita) una o entrambe le seguenti attività:

  • 15.81.1 - Fabbricazione di prodotti di panetteria
  • 52.24.1 - Commercio al dettaglio di pane.

Detto studio, trova, inoltre, applicazione nei confronti dei contribuenti che svolgono unitamente "all'esercizio prevalente" di una o entrambe le predette attività, una o più delle seguenti attività "complementari":

  • 52.11.2 - Supermercati
  • 52.11.3 - Discount di alimentari
  • 52.11.4 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • 52.25.0 - Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
  • 52.27.1 - Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
  • 52.27.2 - Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
  • 52.27.3 - Commercio al dettaglio di caffé torrefatto
  • 52.27.4 - Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari.

Analogamente a quanto ricordato per lo studio TD12U, sono tenuti a utilizzare, invece, lo studio TG44U, i contribuenti che esercitano in forma prevalente anche in più strutture, una o più tra le seguenti attività:

  • 55.11.0 - Alberghi e motel, con ristorante
  • 55.12.0 - Alberghi e motel, senza ristorante
  • 55.23.4 - Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze
  • 55.23.6 - Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

Tale studio (TG44U) trova applicazione anche nel caso di svolgimento congiunto delle seguenti attività "complementari":

  • 55.30.A - Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
  • 55.40.A - Bar e caffé
  • 55.30.4 - Gelaterie e pasticcerie con somministrazione.

Va, in particolare rilevato, che la previsione delle predette attività complementari nell'ambito di applicazione dello studio TG44U, ha posto rimedio ai problemi di chi gestiva un albergo con annesso ristorante. Tali contribuenti potevano applicare infatti lo studio di settore degli alberghi unicamente se offrivano il servizio di ristorazione ai soli clienti presenti nella propria struttura. L'apertura del ristorante anche ai clienti provenienti dall'esterno, determinava, invece, anche l'applicabilità dello studio di settore relativo ai ristoranti, con il conseguente obbligo di provvedere all'annotazione separata. L'approvazione del nuovo studio TG44U evita, dunque, la predetta complicazione, sollevando dai corrispondenti adempimenti una platea notevolmente estesa di operatori del settore.

E' superfluo, infine, ricordare che, ricorrendo l'ipotesi di applicabilità di un unico studio di settore in presenza di attività complementari, se per un verso il contribuente è liberato dal rispetto degli adempimenti prescritti in tema di annotazione separata, per l'altro, non è possibile osservarli spontaneamente. Conseguentemente, si passa da un'applicazione sperimentale degli studi fornita di maggiori tutele per il contribuente ad un'applicazione ordinaria degli stessi.

Applicazione degli studi ad attività complementari: analogie e differenze
Le disposizioni concernenti l'applicazione degli studi di settore precedentemente indicati ad attività complementari, come si è potuto notare, ha la medesima logica, ma una portata leggermente diversa in relazione ai singoli studi. Nella tabella che segue sono poste in evidenza tali peculiarità.

Studio
di settore
Rapporto tra attività principali
e attività complementari
Applicazione anche in presenza di attività svolte in più punti
SG60U - Stabilimenti balneariNon è necessario che le attività principali siano prevalenti rispetto alle complementari che sono specificamente individuateNo
SM13U - GiornalaiNon è necessario che le attività principali siano prevalenti rispetto alle complementari e qualunque attività può essere considerata complementareNo
TD12U - Produzione di paneLe attività principali devono essere prevalenti rispetto alle complementari che sono specificamente individuateSi
TG44U - AlbergatoriLe attività principali devono essere prevalenti rispetto alle complementari che sono specificamente individuateSi
TG36U - Servizi di ristorazioneLe attività principali devono essere prevalenti rispetto alle complementari che sono specificamente individuateSi
TG37U - Bar e caffè, gelaterieLe attività principali devono essere prevalenti rispetto alle complementari che sono specificamente individuateSi

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