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Attualità

Studi di settore, si perfeziona il modello

In bozza sul sito dell'Agenzia la modulistica per comunicare i dati rilevanti del periodo d'imposta 2007

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Nuova sezione dedicata ai soci amministratori e ragguaglio ad anno del valore dei beni strumentali.
Sono queste le principali novità presenti nel quadro contabile relativo ai redditi d'impresa dei nuovi modelli per l'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2007, reperibili in bozza sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. I modelli pubblicati riguardano i "vecchi" studi di settore, ossia quelli già in vigore nel periodo d'imposta 2006. La pubblicazione delle bozze di quelli relativi ai nuovi studi (i 68 per i quali la Commissione degli esperti del 31 gennaio scorso ha espresso parere favorevole) è attesa invece per i prossimi giorni.
I soci amministratori
Nel quadro F del modello studi di settore per il 2007 è stata introdotta una nuova sezione di "Ulteriori elementi", che riguarda l'eventuale presenza di soci amministratori nelle società soggette agli studi.
In particolare, viene richiesto il numero dei soci aventi la qualifica di amministratori, con la distinzione in base alla tipologia di rapporto con cui sono legati alla società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente o altro rapporto), nonché l'indicazione della percentuale di lavoro prestato e delle corrispondenti spese per i compensi corrisposti per lo svolgimento delle funzioni inerenti la qualifica di amministratore.

Riguardo alla percentuale di lavoro prestato, il criterio cui attenersi che viene indicato dalle istruzioni (quello del raffronto con l'apporto di lavoro prestato per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente o di un collaboratore che lavori per l'intero anno) è mutuato dall'analogo criterio previsto nel quadro A - Personale addetto all'attività - con riferimento ai collaboratori familiari e ai familiari diversi, agli associati in partecipazione e ai soci. Tale modalità di determinazione - come ricordato dalle istruzioni - è stata oggetto di approfondimento nelle circolari 32/2005 (al paragrafo 7.4.2) e 23/2006 (al paragrafo 5.1).

Quest'ulteriore appesantimento del quadro contabile degli studi di settore si è reso necessario - venendo incontro alle istanze più volte avanzate al riguardo dalle associazioni di categoria - allo scopo di attuare interventi correttivi per evitare distorsioni nella stima dei ricavi, dovute al diverso impatto di queste componenti di costo in regressione per una società di capitali rispetto a una società di persone.

Come è noto, le istruzioni di compilazione dei modelli degli studi di settore prevedono che il compenso corrisposto al socio amministratore delle società di persone vada indicato tra le "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa", mentre quello corrisposto da parte delle società e degli enti soggetti all'Ires debba rientrare tra le "Spese per acquisti di servizi".
Da questo deriva che, a fronte di un costo di identica natura, per il solo dato formale rappresentato dalla diversa forma giuridica che contraddistingue una società di persone rispetto a una società di capitali, il modello di regressione possa operare una stima differente nell'uno rispetto all'altro caso.
La differenziazione in questione è stata trattata in prassi (si veda la circolare 38/2007, paragrafo 3 dell'allegato 4), con indicazioni dirette agli uffici affinché tenessero conto di possibili sovrastime in danno delle società di capitali, in presenza di elevati importi di compenso agli amministratori, per effetto della determinazione di maggiori ricavi di normalità economica da parte dell'indicatore del "Valore aggiunto per addetto", che è influenzato dalle spese per acquisti di servizi e non anche dalle spese per lavoro dipendente.

Altra questione, rispetto a quella trattata dalla circolare 38/2007, è quella riguardante la non uniformità di trattamento, nell'ambito della forma societaria prescelta (società di persone o società di capitali), di situazioni sostanzialmente uguali e solo formalmente differenti, per la presenza o meno di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro dipendente che regolamenti il rapporto con il socio amministratore.
Infatti, in assenza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro dipendente (e in mancanza di compensi specifici per l'attività di amministratore), in regressione opera (solo) la variabile relativa ai soci con occupazione prevalente e non prevalente, la quale, per equiparare le società alle imprese individuali, è strutturata in modo da considerare, in base alle percentuali di lavoro prestato, l'apporto dei soci con l'esclusione del primo.
Qualora sia invece presente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro dipendente, nella funzione di regressione entra in gioco non la variabile relativa ai soci, bensì quella costituita dalle spese per acquisti di servizi (nel caso di società di capitali) ovvero dalle spese per lavoro dipendente (nelle società di persone). Entrambe le variabili non operano questo genere di neutralizzazione, perché considerano l'intero ammontare dei compensi per l'attività di amministratore corrisposti al socio-dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, senza annullare quelli relativi al primo socio.

In presenza, infatti, di contratto di lavoro dipendente o di co.co.co. le istruzioni del quadro A del modello studi di settore prevedono che la variabile relativa ai soci non debba essere interessata, indicando, invece, la compilazione dei righi relativi, rispettivamente, al numero delle giornate retribuite dei dipendenti e al numero dei collaboratori coordinati e continuativi (componenti che non rilevano ai fini della regressione).
In definitiva, la scelta operata dalla società riguardo alla configurazione del rapporto con il socio amministratore (contratto di collaborazione coordinata e continuativa/lavoro dipendente oppure prestazione d'opera da lavoro autonomo) potrebbe influenzare il risultato della stima operata da Gerico, determinandone tendenzialmente un peggioramento nel primo caso, alle condizioni indicate (assenza di specifici compensi).

L'acquisizione delle nuove informazioni relative ai soci amministratori consentirà all'agenzia delle Entrate di disporre di tutti gli elementi utili a individuare eventuali correttivi da introdurre nella funzione di stima dei nuovi studi di settore, in approvazione per il periodo d'imposta 2008.

Altre novità
Tra le altre novità del quadro F, si segnalano:

 

  • il ragguaglio ad anno del valore dei beni strumentali. Nei nuovi modelli, i beni strumentali mobili da indicare ai fini degli studi di settore (sia per i redditi d'impresa che di lavoro autonomo) devono essere considerati non più per l'intero valore in base alla presenza o meno dei beni stessi alla data di chiusura del periodo d'imposta, bensì in proporzione del numero dei giorni di possesso rispetto all'anno. In caso di attività per un periodo diverso da 12 mesi (ad esempio, a causa di cessazione e inizio dell'attività entro 6 mesi, mera prosecuzione dell'attività o di periodo d'imposta diverso da 12 mesi), il valore dei beni strumentali deve determinarsi calcolando il prodotto tra il valore del bene e il rapporto tra i giorni di possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell'attività. La modifica, pertanto, è coerente con la possibilità di applicare gli studi anche per i soggetti con periodo d'imposta diverso dai dodici mesi (in conseguenza dell'abrogazione della relativa causa di esclusione operata dalla legge finanziaria per il 2007); il nuovo criterio, in effetti, si armonizza con il meccanismo di normalizzazione delle variabili di stock applicato da Gerico in base ai mesi di attività nel corso del periodo d'imposta o dei mesi di durata dello stesso indicati sul frontespizio del modello
  • il dettaglio, tra le spese per lavoro dipendente, dell'ammontare relativo ai compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi. Tale dettaglio - già presente nel quadro contabile relativo ai redditi di lavoro autonomo - è stato richiesto anche ai fini di riconciliazione con le statistiche Istat
  • tra gli "Altri proventi e componenti positivi" e gli "Altri componenti negativi", l'ammontare rispettivamente positivo o negativo (eccedente i 5mila euro se positivo) della somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir. Tale indicazione è richiesta per i contribuenti che nel periodo d'imposta 2008 intendono avvalersi del regime dei minimi previsto dalla legge finanziaria per il 2008
  • l'inserimento automatico, da parte del software Gerico, del reddito d'impresa calcolato come somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi indicati nel quadro contabile. Pertanto, il dato del rigo F28 (soggetto a controllo "bloccante confermabile" rispetto al corrispondente rigo del modello Unico) non è più oggetto di compilazione.

 

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