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Attualità

Successione e donazione d’azienda: agevolato il passaggio al coniuge

Esenti da imposta anche i trasferimenti di azioni e quote di partecipazione in società

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Il coniuge non paga più l’imposta sulle successioni e donazioni sul trasferimento di aziende, di quote societarie e di azioni. E se nell’azienda trasferita è presente un immobile, anche le imposte ipotecaria e catastale per l’espletamento delle formalità di trascrizione e di voltura non sono dovute. Presupposti principali per godere dell’esenzione sono: la prosecuzione per almeno cinque anni dell’esercizio dell’attività dell’impresa trasferita e, nel caso si trasferiscano partecipazioni, la conservazione del controllo societario per il medesimo periodo.

Come si ricorderà, con il decreto legge 262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 286/2006) è stata reintrodotta nel nostro sistema tributario l’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
Con il ritorno dell’imposta, anche il trasferimento a causa di morte o a titolo gratuito tra vivi di aziende e di partecipazioni (quote sociali e azioni) rientra tra gli atti per i quali è dovuto il tributo.
Tuttavia, con la Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) era stato previsto un caso di esenzione dal pagamento dell’imposta, vale a dire quando a beneficiare del trasferimento sono i “discendenti” che, con espressa dichiarazione, accettino di proseguire l’attività d’impresa o di mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
A tale beneficio si accompagna anche quello dell’esonero dal pagamento delle imposte ipotecaria e catastale se nel passaggio d’azienda è compreso un immobile.

Delle stesse agevolazioni, però, non era stato ammesso a usufruire anche il coniuge del donante o della persona deceduta.
La Finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 31, della legge 244/2007) interviene a colmare questa lacuna, estendendo ai coniugi il beneficio dell’esenzione, sempre che sussistano le stesse condizioni già dettate per i discendenti.

I presupposti per l’esenzione
Con l’entrata in vigore della legge finanziaria, quindi, l’esenzione da imposta sulle successioni e sulle donazioni (e dalle imposte ipocatastali) è ammessa in presenza delle condizioni di seguito riportate:

  1. destinatari del trasferimento devono essere, come detto, il coniuge e i discendenti del disponente. L’agevolazione non spetta, pertanto, anche a fratelli e sorelle o altri parenti
  2. quando si ereditano o si ricevono in donazione quote di società o azioni di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, è necessario che, grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquisiscano o integrino il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società. Se le quote sono possedute in società di persone, la legge non pone alcuna particolare condizione per l’ottenimento dell’agevolazione
  3. i beneficiari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In caso contrario, si decade dal beneficio
  4. tale impegno, infine, deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatari) nella dichiarazione di successione (o nell’atto di donazione).

Se manca anche una delle condizioni sopra elencate, non si ha diritto all’agevolazione fiscale. Si decade dalla stessa nel caso in cui sia già stata fruita.

Effetti derivanti dalla perdita del beneficio
La decadenza comporta il pagamento:

  • dell’imposta sulle successioni e donazioni, nella misura ordinaria
  • di una sanzione amministrativa (prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997) pari al 30% del tributo non versato
  • degli interessi di mora, che vanno calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

E’ utile ricordare che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 341/2007, ha precisato che non rientra tra le cause di decadenza il conferimento dell’azienda o della partecipazione in un’altra società, al fine di continuare l’attività imprenditoriale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla donazione o dall’apertura della successione. L’operazione di conferimento, difatti, in tal caso è ritenuta assimilabile al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa e non determina, pertanto, la perdita del beneficio dell’esenzione.
In tale occasione, l’Agenzia ha chiarito che si deve intendere rispettata la condizione della prosecuzione dell’attività, quando, ad esempio, l’azienda è conferita in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta. Oppure quando si conferisce l’azienda in una società di capitali, a patto che, in tal caso, le azioni o le quote assegnate al beneficiario gli consentano di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società stessa.

L’agevolazione in sintesi
A CHI SPETTA: coniuge, discendenti.
IN COSA CONSISTE: non dovuta imposta di successione e donazione e imposte ipotecaria e catastale.
LE CONDIZIONI: proseguimento dell’attività o controllo della società per almeno 5 anni.
COSA COMPORTA LA DECADENZA: versamento dell’imposta, della sanzione (30%) e degli interessi di mora.

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