La sua pubblicazione rappresenta un’occasione per ricordare (seppure soltanto in lingua italiana) alcuni dei passaggi fondamentali di questo adempimento.
Innanzitutto, gli interessati e gli esonerati
È sufficiente che la dichiarazione di successione sia presentata da una delle persone obbligate all’adempimento, ossia uno dei soggetti seguenti:
- eredi per legge o per testamento che non abbiamo rinunciato espressamente all’eredità anche se non l’hanno ancora accettata, i legatari (soggetti a cui il defunto ha lasciato espressamente determinati oggetti o beni) o i loro rappresentanti legali
- immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- esecutori testamentari
- trust
- amministratori dell’eredità
- curatori delle eredità giacenti.
In pratica, dichiarazione fino a un anno dal decesso
Per quanto riguarda il periodo a disposizione, gli eredi hanno tempo 12 mesi dall’apertura della successione - data che, in genere, coincide con il decesso - per presentare la relativa dichiarazione all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto e, in caso questa risultasse all’estero, all’ultima residenza in Italia.
Se poi fosse ignoto agli eredi l’ultimo luogo in cui il parente ha risieduto nel nostro Paese, la denuncia deve essere presentata alla direzione provinciale II di Roma, ufficio territoriale Roma 6, Eur Torrino, in via Canton 20.
Per gli immobili, adempimenti soft
Gli immobili indicati nella dichiarazione di successione non devono essere denunciati alle amministrazioni locali ai fini dell’Imu. È compito, infatti, degli uffici delle Entrate, che hanno ricevuto il Modulo 4, trasmettere una copia della successione ai Comuni interessati in modo che possano aggiornare i loro dati.
Non devono, inoltre, più essere allegati gli “estratti catastali” (articolo 30, comma 1, lettera e), del Dlgs 346/1990) identificativi dei fabbricati ereditati, perché già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
I contribuenti, però, hanno il compito, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, di richiedere la voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia per la modifica della titolarità catastale dei fabbricati caduti in successione.
Inoltre, prima, di consegnare la denuncia all’ufficio delle Entrate, devono calcolare e versare, utilizzando il modello F23, le imposte ipotecarie, catastali, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e speciali catastali.
Uno sguardo al modello
Il modello è disponibile on line sul sito internet dell’Agenzia oppure può essere ritirato presso un qualsiasi ufficio delle Entrate.
Nel frontespizio vanno inseriti i dati anagrafici del de cuius e dell’erede dichiarante, oltre al valore complessivo dei beni in successione (asse ereditario).
Segue l’albero genealogico del defunto. È fondamentale non sbagliare nell’indicare la ricostruzione dei legami di famiglia perché, per determinare la “legittima”, viene considerato fino al sesto grado di parentela.
Nei quadri successivi, trovano posto le informazioni su eredi e legatari, beni, titoli e azioni, così come vanno evidenziati lasciti e donazioni precedenti al decesso, ma anche rimborsi d’imposta e passività lasciati in “eredità”.