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Attualità

Sul consolidato, un "laboratorio didattico" con gli uffici locali

Prima edizione della nuova attività formativa sul tema dell'istituto di tassazione per i gruppi di imprese

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Si è svolta a Venezia, nelle giornate del 3, 4 e 5 ottobre, presso il polo formativo della direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, la prima edizione di una nuova attività formativa, frutto della sinergia tra la direzione centrale Accertamento e quella del Personale, sul tema del consolidato nazionale, istituto opzionale di tassazione per i gruppi di imprese.

L'iniziativa è frutto delle precedenti attività didattiche svolte nell'ambito del progetto "I controlli sul consolidato nazionale", predisposto dal settore "Soggetti di grandi dimensioni" dell'Agenzia delle entrate, e realizzate con il prezioso supporto dell'ufficio formazione.
Obiettivo del progetto è predisporre tutte le condizioni ottimali per poter procedere al controllo sui soggetti aderenti alla fiscal unit, ragione per cui è già stata realizzata una intensa attività formativa sulla normativa propria dell'istituto, indirizzata ai funzionari dell'Agenzia impegnati quotidianamente nelle verifiche alle grandi imprese.

A seguito di tale attività e con l'ausilio di tutti i funzionari coinvolti nel progetto, è stata, inoltre, predisposta una metodologia di controllo che raccoglie le indicazioni operative da attuare nell'ambito delle attività di verifica sulle imprese aderenti alla tassazione di gruppo.
Non poteva mancare una riflessione sulla fase di accertamento, successiva all'attività posta in essere dai verificatori, ma centrale per la cristallizzazione dei rilievi effettuati nel corso delle attività istruttorie.

In questa nuova iniziativa sono stati coinvolti i protagonisti della procedura di accertamento, ossia gli uffici locali dell'Amministrazione finanziaria, competenti a emanare gli atti impositivi in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
L'attività di approfondimento sul tema dell'accertamento ha previsto una prima fase didattica nel corso della quale, mediante relazioni tecniche, è stata esposta la normativa dell'istituto, e una seconda, interattiva, in cui si è svolto un laboratorio didattico sugli argomenti specifici dell'accertamento nel consolidato nazionale.

Nell'ambito del forum svoltosi nell'ultima giornata sono stati affrontati i temi del controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, le problematiche connesse all'emanazione e alle notificazioni degli avvisi di accertamento, il numero dei soggetti coinvolti nella eventuale fase di accertamento con adesione, i profili sanzionatori e, in ultimo, gli aspetti del contenzioso tributario.

Le problematiche emerse hanno origine nella formulazione dell'articolo 17 del decreto 9 giugno 2004, secondo cui il controllo delle dichiarazioni presentate sia dalle società consolidate che dalla consolidante (Unico SC, senza liquidazione dell'imposta) nonché le relative rettifiche, derivanti dal controllo formale sul modello, dalle attività di verifica e successivo accertamento, riferite al proprio reddito complessivo, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell'ente o delle società stesse alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

Viceversa, il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato (modello Cnm, con liquidazione Ires derivante dall'opzione), le relative rettifiche, derivanti da controlli formali sul modello Cnm, da controlli sulle rettifiche di consolidamento ovvero da controlli sulla singola posizione reddituale dei partecipanti, nonché la determinazione dell'unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell'attività di cui sopra, sono di competenza dell'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

La disposizione normativa va coordinata con le previsioni dettate dall'articolo 127 del Tuir(1), in tema di responsabilità, così come modificato dal decreto correttivo dell'Ires.
Per ciò che concerne la società consolidante, quest'ultima è responsabile per le maggiori imposte accertate a seguito di rettifica del proprio reddito imponibile e per la violazione degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 122, nonché per la maggiore imposta di gruppo accertata a seguito di rettifiche del reddito operate su qualsiasi soggetto aderente all'opzione.
Risponde, inoltre, per una somma pari alla sanzione inflitta alla consolidata, in conseguenza della maggiore imposta di gruppo accertata per effetto della rettifica dell'imponibile della consolidata stessa.

Diversamente, la consolidata risponde in proprio delle sanzioni emesse per effetto del maggior imponibile di gruppo scaturente dalla rettifica del proprio reddito (e/o dichiarazione), e, in solido con la consolidante, delle somme (imposte e interessi) dovute per effetto della rettifica del reddito di gruppo scaturenti da rettifiche effettuate sul proprio reddito.

Dall'esposizione della normativa vigente emerge che, a seguito di verifica fiscale su soggetti della fiscal unit, per procedere all'accertamento dovrebbe essere necessaria l'emanazione di più atti, l'uno rettificativo della dichiarazione individuale della società oggetto del controllo, l'altro che, sul presupposto del precedente, ridetermini l'eventuale maggior imposta scaturente dal modello Cnm presentato dalla consolidante.
La competenza territoriale degli uffici preposti all'emanazione di tali atti andrà poi individuata con riferimento al domicilio fiscale dei soggetti coinvolti.

Alla luce di tali considerazioni, nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di effettuare una gestione unitaria di tale procedura accertativa, da realizzarsi coordinando le attività poste in essere dagli uffici, al fine di evitare comportamenti irrazionali in caso di accertamento con adesione e contenzioso tributario.


NOTE:
1) Così l'articolo 127 del Tuir:
La società o ente controllante è responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata, e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.
Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile:
a) solidalmente con l'ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione,a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).(...)"

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