Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Sul credito per imposte pagate all’estero il Lussemburgo inverte la rotta

Il 17 gennaio 2006 la Corte amministrativa del Granducato ha rivisto le conclusioni del giudice di primo grado

Il caso riguarda una banca lussemburghese che nel 1998 ha percepito interessi di fonte spagnola. La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati prevede che il Granducato sia tenuto a concedere un credito a fronte della ritenuta subìta in uscita dalla Spagna. L’8 novembre 2005 è stato pubblicato su FiscoOggi un intervento relativo a una sentenza dell'11 luglio 2005, con cui la Corte amministrativa lussemburghese (Corte di primo grado) aveva deciso su un caso di sgravio delle imposte pagate all’estero su un flusso di interessi passivi a fronte dell’imposta municipale sugli affari (municipal business tax). Lo scorso 17 gennaio 2006, la Corte amministrativa del Granducato del Lussemburgo (Corte d’Appello) ha rivisto le conclusioni del giudice di primo grado.

L’oggetto della controversia
Il caso si riferisce a una banca lussemburghese che ha percepito interessi di fonte spagnola nel corso del 1998. Il soggetto pagante ha applicato una ritenuta in uscita. La convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Spagna ed il Lussemburgo prevede che il Lussemburgo sia tenuto a concedere un credito a fronte della ritenuta subìta in uscita dalla Spagna. Una prassi ormai consolidata, tuttavia, ritiene che il credito possa essere concesso soltanto a fronte della componente statale dell’imposta e non anche a fronte di quella municipale. Il contribuente, tuttavia, era dell’avviso che il credito potesse essere scomputato anche dall’imposta municipale. La Corte di prima istanza gli ha dato ragione ma il giudizio di appello si è concluso in senso contrario.

La decisione della Corte di primo grado
La prassi amministrativa vigente in Lussemburgo era oramai consolidata nel senso di negare la possibilità di scomputare le imposte pagate all'estero dall'imposta municipale. La normativa interna, infatti, pur prevedendo la concessione di un credito per le imposte pagate all'estero, esclude espressamente la possibilità di scomputarlo dall'imposta municipale. E' tuttavia necessario valutare attentamente l’eventuale presenza di una disposizione convenzionale di maggior favore. La Corte amministrativa di primo grado, infatti, aveva mutato l’orientamento che sembrava ormai consolidato sostenendo, nel corso del 2005, che l’imposta municipale sugli affari è sostanzialmente analoga all’imposta comunale sul commercio vigente che esisteva alla data della firma della Convenzione.

L'inversione di rotta in sede di appello
La Corte di Appello ha elaborato le sue conclusioni premettendo che non è possibile interpretare il testo di un trattato sulla scorta delle altre convenzioni stipulate dal Lussemburgo. L'unico punto di riferimento, al contrario, è costituito dal Modello di Convenzione elaborato dall’Ocse e dal relativo Commentario, sempreché, ovviamente, il testo della Convenzione si ispiri ad esso. Relativamente all’articolo 23A e 23B del Modello, ossia alle norme che prevedono il meccanismo per evitare la doppia imposizione, la Corte illustra come si tratti di norme di carattere generale che non contengono indicazioni di dettaglio circa le modalità per scomputare il credito. Secondo la Corte d’Appello, coerentemente con quanto illustrato nel Commentario, la disposizione convenzionale che prevede il meccanismo per evitare la doppia imposizione si limiterebbe a delineare i tratti essenziali della disciplina rinviando alla normativa interna per la disciplina di dettaglio. Nel caso di specie la convenzione con la Spagna non menziona espressamente l'imposta municipale e la disciplina domestica, come abbiamo già osservato, non prevede la possibilità di scomputare il credito da tale tributo. Da ciò discenderebbe la supposta irrecuperabilità integrale dell'imposta pagata in Spagna.

Critiche alla decisione
La decisione della Corte di Appello non è stata condivisa dalla dottrina, non soltanto in quanto le conclusioni del giudice possono portare a un evidente fenomeno di doppia imposizione che contrasta ovviamente con lo scopo delle convenzioni internazionali, ma anche perché l’imposta municipale dovrebbe quindi intendersi ricompresa nel contesto convenzionale. Infatti l’articolo 3 della Convenzione tra la Spagna e il Lussemburgo, entrata in vigore il 1° gennaio 1988, stabilisce che "The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular: …the individual income tax (l'impôt sur le revenu des personnes physiques); the company income tax (l'impôt sur le revenu des collectivités); the special tax on directors' fees (l'impôt spécial sur les tantièmes); the capital tax (l'impôt sur la fortune); the municipal trade tax on profits and working capital (l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation); the tax on payroll (l'impôt communal sur le total des salaires)".
L'imposta municipale dovrebbe quindi intendersi ricompresa nel contesto convenzionale (municipal trade tax on profits and working capital). Il ministero delle Finanze lussemburghese ha tuttavia proposto ricorso sostenendo che se si fosse voluto includere l'imposta municipale nel trattato lo si sarebbe previsto in modo più espresso.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sul-credito-imposte-pagate-allestero-lussemburgo-inverte-rotta