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Attualità

Sul reverse charge si aggiusta la rotta

Il meccanismo va applicato anche alle prestazioni di servizi rese dalle società consorziate verso il consorzio

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Il meccanismo del reverse charge si applica anche alle prestazioni di servizi rese, nel settore edile, da società consorziate nei confronti del consorzio di cui fanno parte.
Lo ha precisato, con la circolare n. 19/E del 4 aprile, l’Agenzia delle entrate, la quale, in considerazione anche delle difficoltà operative portate alla sua attenzione dalle associazioni di categoria, ha rettificato parzialmente quanto esposto nella circolare n. 37/2006, emanata allo scopo di fornire chiarimenti in ordine all’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, prevista dall’articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, che ha sostituito il sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/1972.

Con la menzionata circolare n. 37/E, l’Amministrazione fiscale aveva affermato che, in linea generale, non si applicava il meccanismo del reverse charge in relazione all’effettuazione di prestazioni di servizi rese nel settore edile da società consorziate nei confronti del proprio consorzio; ciò sia in ragione del fatto che per dette prestazioni di servizi sono i consorzi, nel caso in cui abbiano rilevanza esterna, a essere i soggetti interlocutori dei terzi commissionari delle prestazioni di servizi in parola, e a poter, quindi, fatturare nei confronti dei terzi con il metodo dell’inversione contabile, sia poiché le operazioni in argomento, essendo poste in essere all’interno di consorzi e altre strutture associative analoghe, non possono configurarsi come prestazioni derivanti da un rapporto di subappalto; conseguentemente, le società consorziate erano tenute ad assoggettare l’operazione a Iva secondo le regole ordinarie.

Con l’ultimo documento di prassi, invece, l’Agenzia delle entrate (sulla scorta del fatto che il consorzio, nel caso in cui abbia rilevanza giuridica esterna ed eserciti un ruolo di coordinamento dell’attività dei singoli consorziati, si inserisce nello svolgimento dell’attività tra i consorziati e i terzi) ha evidenziato che le prestazioni di servizi rese dai consorziati al consorzio hanno la stessa natura di quelle rese da quest’ultimo nei confronti dei terzi, così come previsto per le prestazioni di servizi trasferite tra le parti contraenti di un mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972. La norma dispone, infatti, che "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".

Relativamente a quest’ultima disposizione, l’Amministrazione ha più volte chiarito (tra le altre, risoluzione n. 6/1998 e risoluzione n. 146/1999) che la norma, oltre a qualificare come prestazioni di servizi le operazioni trasferite oggetto del mandato, consente alle predette operazioni di mantenere la stessa natura oggettiva delle prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza. Pertanto, nel rapporto in questione sono configurabili due distinte operazioni (l’una tra terzo e mandatario e l’altra tra mandante e mandatario), che devono, di conseguenza, essere oggetto di autonoma fatturazione, e il servizio reso o ricevuto dal mandatario nei confronti del mandante assume la stessa qualificazione oggettiva dell’operazione posta in essere da quest’ultimo nei confronti dei terzi.

Nella circolare, dunque, l’Agenzia delle entrate, in ragione del fatto che le prestazioni rese dalle società consorziate nei confronti dei propri consorzi rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal consorzio nei confronti dei terzi, ha affermato che le precisazioni precedentemente evidenziate in ordine alle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito del contratto di mandato senza rappresentanza valgono anche per le prestazioni di servizi rese dalle società consorziate verso il consorzio. In tal modo, si consente anche per queste ultime operazioni, nel caso in cui, naturalmente, esse siano riconducibili alle operazioni di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, l’applicazione del meccanismo del reverse charge.

E’ stato, infine, precisato, che nel rispetto del criterio del legittimo affidamento, previsto dal comma 2 dell’articolo 10 della legge 212/2000, le prestazioni di servizi rese dalle società consorziate fatturate senza applicazione del meccanismo del reverse charge, in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare n. 37/E del 2006, saranno considerate regolarmente fatturate.

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