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Attualità

Sul transfer pricing la Ue detta l’agenda di interventi

Per il 2007-2008 la Commissione europea ha elaborato un piano lavori nell’ambito del Forum istituito dall’ottobre 2002

Servizi centralizzati e giustificazione del riaddebito dei costi alle società affiliate, analisi delle conseguenze relative ai problemi ancora aperti sul transfer pricing, disciplina della thin capitalization e convenzione arbitrale sono alcuni dei problemi al centro degli incontri. Con il documento intitolato "Consolidated document on the suggestions received for the JTPF 2007-2008 work program" la Commissione Ue ha reso nota l’agenda dei lavori per il 2007-2008 dell’European Joint Transfer Pricing Forum. Come noto, la Commissione Ue ha proposto l’istituzione del Forum con la comunicazione "Towards an Internal Market without tax obstacles - A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities" (COM (2001) 582 of 23 October 2001).

Le origini storiche del Forum
Il Forum è stato formalmente costituito dalla Commissione nel giugno 2002 ed è composta da un rappresentante dell’Amministrazione finanziaria di ogni Stato membro e da dieci rappresentanti dell’economia. La prima riunione del Forum si è tenuta nell’ottobre del 2002 e ha stabilito un’agenda biennale dei lavori. Tuttavia data l’importanza delle questioni affrontate nel corso delle riunioni del meeting, la Commissione ha esteso il mandato del Forum per altri due anni, dal gennaio 2005 al dicembre 2006.

Le nuove issues

La nuova agenda per il 2007-2008 stabilisce che i lavori del Forum si focalizzino in ordine di importanza sulle seguenti issues: monitoraggio dell’implementazione della convenzione arbitrale, del codice di condotta per il transfer pricing e dell’Apa code of best practice; servizi centralizzati e giustificazione del riaddebito dei costi alle società affiliate, convenzione arbitrale e mutual agreement procedure (Map); analisi delle conseguenze relative ai problemi ancora aperti relativi al transfer pricing; modalità alternative di risoluzione delle controversie (ovvero consultazione preventiva con le Amministrazioni finanziarie; disciplina della thin capitalization e convenzione arbitrale; applicazione dell’arm’s lenght test.

Convenzione arbitrale, codice di condotta, best practice

Gli Stati membri hanno l’obbligo di informare periodicamente la Commissione europea sul processo di implementazione della Convenzione arbitrale e dei codici nonché di comunicare eventuali difficoltà di implementazione nei rispettivi ordinamenti giuridici. Per tale ragione tale issue costituisce un elemento di carattere continuativo nei lavori del Forum. Inoltre il Forum ha il compito di monitorare gli approcci seguiti dagli Stati membri e di valutare le best practices per favorire una applicazione uniforme in tutti gli Stati membri; servizi centralizzati e riaddebito dei costi alle società affiliate. I servizi infraguppo sono solitamente forniti a vantaggio di società affiliate ma per alcune Amministrazioni finanziarie la deducibilità dei costi connessi alla prestazione di tali servizi è correlata all’effettivo vantaggio e utilità dei servizi ricavati dalla società beneficiarie. Il Forum si propone di uniformare il trattamento fiscale di tali costi attraverso il riconoscimento della deducibilità degli stessi in relazione a corrette modalità di allocazione dei costi complessivi sostenuti per i servizi tra le società del gruppo.  

La convenzione arbitrale e la mutual agreement procedure
In quest’ambito sono state individuate tre aree di interesse:
- riscossione delle imposte e pagamento degli interessi. L’orientamento prevalente è che la riscossione delle imposte debba essere sospesa in caso di ricorso all’applicazione della convenzione arbitrale o della procedura amichevole. Le Amministrazioni finanziarie dovranno inoltre garantire il coordinamento tra il pagamento degli interessi e le procedure di rimborso;
- aggiustamenti derivanti dall’applicazione della convenzione arbitrale e dalle procedure amichevoli e sanzioni. In alcuni casi gli aggiustamenti di prezzo derivanti dal ricorso alla Convenzione arbitrale o alle procedure amichevoli determinano il sorgere di sanzioni a carico del contribuente, anche se il prezzo di trasferimento si colloca nell’arm’s lenght range. L’obiettivo dei lavori del Forum è uniformare il trattamento degli aggiustamenti ed evitare che possano essere comminate sanzioni al contribuente se il prezzo di trasferimento si colloca comunque all’interno dell’arm’s lenght range;
- convenzione arbitrale/procedure amichevoli e interazione con i procedimenti di diritto interno. In merito i lavori del Forum mirano ad individuare una best practice che possa incontrare il favore di tutti gli Stati membri. In quest’ottica si rivelerà fondamentale la sinergia con i lavori dell’Ocse in merito alla risoluzione delle controversie.

Problemi ancora aperti relativi al transfer pricing
Il transfer pricing rappresenta un costo per la società e può quindi condurre alla creazione di modelli di business non funzionali. Per tale ragione si riconosce la necessità di creare gruppi di lavoro che analizzino l’impatto macro-economico delle problematiche di treansfer pricing ancora non risolte.

Modalità alternative di risoluzione delle controversie
È stato proposto un modello di risoluzione alternativa delle controversie relative al transfer pricing che si basa su una consultazione preventiva con le Amministrazioni finanziarie in base ad un’analisi funzionale delle società coinvolte nelle transazioni. Il Forum si propone di favorire un approccio comune in tutti gli Stati membri e valutare in termini di costi tutte le procedure che coinvolgono le Amministrazioni finanziarie.

Disciplina della thin capitalization e convenzione arbitrale
L’applicazione della disciplina della thin capitalization è esclusa dal campo applicativo della convenzione arbitrale, nonostante la stessa faccia riferimento all’esistenza di relazioni commerciali e finanziarie tra le società. Tuttavia la disciplina sulla thin cap interagisce con quella del transfer pricing quando vengano poste in essere operazioni di finanziamento tra società appartenenti allo stesso gruppo; pertanto, non può escludersi che a seguito dell’applicazione della convenzione arbitrale si proceda a effettuare degli aggiustamenti sugli interessi in relazione alla disciplina della thin cap. Può essere questo il caso in cui il Paese A proceda alla riqualificazione degli interessi in dividendi (applicando le norme di transfer pricing agli interessi) e applichi la ritenuta alla fonte sui dividendi senza possibilità di ottenere lo sgravio nel Paese B. In presenza di tale situazione il Paese A richiederà la procedura amichevole ai sensi dell’articolo 10 (dividendi) della Convenzione e il Paese B ai sensi dell’articolo 11 (interessi). È quindi opportuno chiarire se la thin cap rientra nel campo applicativo della convenzione arbitrale e se l’arm’s lenght test trovi applicazione anche con riferimento alla thin cap.

Applicazione dell’arm’s lenght test
Il Forum si propone di analizzare le seguenti questioni:
- utilizzo dei "secret comparables" e possibilità di effettuare aggiustamenti retroattivi in base a risultati aziendali attuali. A tale riguardo è stato chiarito che l’effettuazione di aggiustamenti retroattivi è contrario all’arm’s lenght standard e quindi non può in nessun caso può trovare giustificazione;
- operazioni di ristrutturazione aziendale. Il riferimento è ad alcuni ordinamenti europei, e in particolare la Germania, che hanno sviluppato norme di transfer pricing che trovano applicazione in caso di operazioni di ristrutturazione aziendale che comportano il trasferimento di funzioni aziendali. Con riferimento all’ordinamento tedesco questo prevede il riconoscimento di un ammontare a titolo di compensazione in caso di trasferimento cross-border delle funzioni che tuttavia risulta contrario alla previsioni del Trattato Ue;
- disciplina del transfer pricing per le piccole-medie imprese. La disciplina del transfer pricing si applica a tutte le società indipendentemente dalle loro dimensione. Tuttavia, per ciò che concerne gli obblighi di documentazione non possono essere imposti obblighi sproporzionati rispetto all’effettiva capacità della società. Per tale ragione si ritiene che le società di piccole dimensioni debbano essere esentate da alcune obblighi o che le stesse possano beneficiare di alcune semplificazioni senza tuttavia pregiudicare l’applicazione dell’arm’s lenght principle;
- casi trilaterali/multilaterali di applicazione della convenzione arbitrale/procedure amichevoli. Il Forum si propone di analizzare tutti i casi in cui l’applicazione della convenzione arbitrale o delle procedure amichevoli coinvolga un paese extra-Ue.
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