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Attualità

In Svezia una Cfc legislation a prova di trucco e inganno

La normativa consente di recuperare a tassazione il reddito prodotto da una società estera collocata in Paesi a fiscalità ridotta

La sede del Parlamento svedeseLe nuove disposizioni varate dal governo, unitamente a quelle sul regime delle holding che rendono particolarmente interessante la localizzazione di queste strutture societarie sul territorio, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2004. L’obiettivo è neutralizzare le tecniche che i contribuenti possono utilizzare per ottenere differimenti d'imposta e una minore imposizione fiscale sui redditi realizzati. La disciplina, ed è una delle novità, regolamenta anche situazioni di controllo indiretto.
In tema di disciplina Cfc il contesto europeo ha subìto nel corso di questi ultimi anni un sostanziale cambiamento, dovuto principalmente all’introduzione di tale legislazione nella maggior parte degli Stati membri. Lo scopo di tale normativa è quello di evitare un accumulo di reddito in capo a una società controllata estera ubicata in uno Stato a regime fiscale privilegiato che consenta di rinviare a tempo indefinito l’imposizione fiscale in capo alla società madre provocando in tal modo sottrazione di materia imponibile per l’Amministrazione fiscale dello Stato. Da ciò nasce, quindi, l’esigenza di una rete normativa ad hoc volta a contrastare tale fenomeno, che richiami "automaticamente" a tassazione in capo alla controllante tutti quei redditi prodotti dalle consociate estere attraverso la tassazione di tali redditi in capo agli azionisti, in proporzione al loro legame di controllo, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.
L’approccio operativo
Tale principio generale è il motore di tutte le "Cfc legislation", anche se l’analisi delle varie discipline mette in evidenza due tipi di approcci: il jurisdictional o locational approach (adottato da Italia, Francia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Finlandia) in cui viene preso in considerazione il Paese di residenza della controllante assoggettando a tassazione tutti i redditi prodotti nel Paese di ubicazione della controllata a prescindere dal tipo di reddito, e il transnactional approach (adottato anche da Danimarca, Germania e Spagna) in cui vengono tassati nel Paese della controllante soltanto determinate categorie di reddito, derivanti da specifiche attività agricole o industriali o commerciali, prodotte dalla controllata. In ogni caso entrambi i criteri hanno come presupposto comune la localizzazione della consociata estera in uno Stato con un livello di imposizione fiscale nettamente inferiore rispetto ai Paesi europei e nella realizzazione di redditi che prescindono da una reale ed effettiva attività imprenditoriale nel Paese dove è localizzata la società controllata.
Le caratteristiche della normativa svedese
La pressione fiscale in Svezia è sempre stata, in media, più elevata che nel resto dei Paesi europei e, per questo motivo, il legislatore svedese si è trovato di fronte a una duplice esigenza: da un lato promuovere una politica fiscale che consentisse alle società residenti di "crescere" eliminando quei freni fiscali alla nascita di nuove imprese anche da parte di investitori esteri e, dall’altro, però, evitare pericolose fuoriuscite di capitali in Paesi a fiscalità ridotta. Per questo motivo la Svezia, a differenza di molti altri Stati dell’Ue, già nei primi anni ’90 disponeva di un consistente impianto normativo in tema di "controlled foreign company" volto a contrastare tutte quelle forme di elusione nascoste che, come evidenziato, creano sottrazione di materia imponibile per le finanze dello Stato. Tale normativa ha come destinatarie tutte le società estere controllate per almeno il 50 per cento da entità residenti, siano esse costituite sotto forma societaria che di ente non commerciale o fondo d’investimento. La metodologia utilizzata dalla Svezia per individuare i Paesi a regime fiscale privilegiato è rappresentata, come per la maggior parte dei Paesi, dal sistema del confronto tra le aliquote d’imposta effettivamente applicate nello Stato di ubicazione della controllata e quelle stabilite dalla normativa fiscale interna. Qualora il livello impositivo dello Stato estero risulti inferiore o uguale al 15 per cento, allora tale Paese rientra automaticamente nel campo di applicazione della Cfc legislation. La Svezia ha inoltre stilato una "white list" che ricomprende i Paesi non considerati a regime fiscale privilegiato.
 
La nuova normativa Cfc
Il governo svedese ha varato recentemente una nuova normativa Cfc che consente di recuperare a tassazione il reddito prodotto da una società estera collocata in Paesi nei quali si può usufruire di un regime fiscale privilegiato. È necessario che i soggetti che detengono la partecipazione siano società residenti, stabili organizzazioni svedesi o persone fisiche residenti. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004 insieme al nuovo regime fiscale della società holding che rende particolarmente interessante la localizzazione di tali strutture societarie in questo Paese. E’ necessario, ai fini della nostra analisi, effettuare una breve parentesi sulle principali caratteristiche di questo nuovo regime per le società holding, che può essere così riassunto:
- completa esenzione fiscale sui dividendi e capital gains da cessione di partecipazioni;
- assenza di vincoli sull’ammontare minimo di partecipazione e sul periodo di detenzione;
-  assenza di ritenute sulla distribuzione di dividendi a società estere aventi una partecipazione non inferiore al 25 per cento nel capitale della società svedese distributrice e residenti in uno Stato "white-list";
-  assenza di ritenute sui pagamenti di interessi passivi;
-  assenza di norme sulla thin capitalization;
-  assenza di imposte sul patrimonio netto (imposta di bollo o imposta sul capitale);
-  assenza di restrizioni per le operazioni effettuate con controparti residenti in Stati a fiscalità privilegiata.
Gli obiettivi della normativa
La nuova disciplina Cfc è stata introdotta per neutralizzare le tecniche che i contribuenti possono utilizzare per ottenere differimenti d'imposta; può accadere, infatti, che alle summenzionate agevolazioni concesse alle società holding in merito all’esenzione sui capital gains e alle distribuzioni di dividendi possa abbinarsi, ad esempio, l’acquisizione di una partecipazione in una società residente in un paradiso fiscale. Altra combinazione che può realizzarsi è la deducibilità degli interessi pagati su un prestito ottenuto per effettuare un investimento in una Cfc. In Svezia è ammessa la deduzione di tali spese e non viene data alcuna rilevanza alla destinazione del finanziamento. Si viene a creare anche in questa ipotesi un doppio vantaggio che di fatto erode il reddito tassabile in Svezia: da un lato vi è il ridotto prelievo fiscale dei redditi di provenienza estera, dall’altro la deducibilità degli interessi sul prestito. Questi alcuni esempi delle possibili strategie che un soggetto residente potrebbe adottare al fine di ottenere una minore imposizione fiscale sui redditi realizzati. La nuova disciplina Cfc è volta a limitare il più possibile fenomeni di questo tipo e si pone come presupposto principale, laddove si realizzi un’imposizione eccessivamente ridotta, di riprendere a tassazione i redditi prodotti secondo le ordinarie regole interne. Rispetto al vecchio impianto normativo, che stabiliva l’applicabilità del regime Cfc soltanto a società direttamente partecipate, escludendo quindi situazioni di controllo indiretto (es. partecipazioni controllate da una società holding per interposta società), la nuova disciplina regola anche situazioni di controllo indiretto fino a ora utilizzato, invece, come cavillo normativo per eludere tale regime.

Le condizioni necessarie e sufficienti
Con la nuova disciplina sono espressamente previste due condizioni:
- la partecipazione diretta o indiretta deve costituire almeno il 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto esercitabili in assemblea;
- i proventi esteri non devono essere assoggettati a una imposizione diretta nel Paese di provenienza con aliquota inferiore al 15,4 per cento.
In particolare il legislatore svedese ha precisato che l’aliquota applicata nel Paese estero non deve essere inferiore del 55 per cento all'analoga aliquota svedese. Al verificarsi di questi due presupposti, i redditi prodotti dalla società controllata vengono automaticamente assoggettati a imposizione nel territorio svedese con la puntuale conseguenza che le aliquote fiscali applicate e il calcolo della base imponibile seguiranno le disposizioni normative. Il risultato è, dunque, che le società situate in paradisi fiscali siano tassate come fossero, di fatto, società residenti sul suolo svedese. È necessario però fare alcune precisazioni. Innanzitutto le percentuali richieste vanno riferite al giorno di chiusura dell’anno fiscale della società controllante e devono tenere conto, nel caso di persone fisiche residenti, delle azioni la cui proprietà viene condivisa con altri soggetti.
Il caso delle holding
Per quanto riguarda invece le società holding, per comprendere se si superi o meno la soglia prevista per applicare la normativa Cfc, si deve moltiplicare la quota capitale detenuta da ogni singola società che fa parte del Gruppo. Si viene a creare così un effetto demoltiplicativo che tende a ridurre la percentuale complessiva di partecipazione al capitale. Supponiamo il caso, per esempio, di una società holding A che detiene una partecipazione del 20 per cento in una società B che, a sua volta, detiene una quota pari al 45 per cento nella società C, residente nel paradiso fiscale. Tenendo conto del sopra citato effetto demoltiplicativo la partecipazione di A in C sarà del 9 per cento che, come ben notiamo, è inferiore al 25 per cento richiesto dalla legislazione svedese, necessario per l’applicazione del regime Cfc.
Diritti di voto e partecipazione al capitale
Diversamente, per determinare i diritti di voto spettanti, sarà necessario procedere considerando la percentuale più bassa dei diritti di voto posseduti dalle società che fanno parte del Gruppo. Nel caso precedente prospettato, se si considerano le medesime percentuali per il diritto di voto, si avrà il 20 per cento come dato di riferimento. La partecipazione al capitale rappresenta un’alternativa al diritto di voto e, dunque, la soglia del 25 per cento viene soddisfatta indipendentemente se riferita al primo o al secondo caso. La differenza rileva soltanto in sede di tassazione perché la parte di reddito su cui sarà applicata l’aliquota interna corrisponderà alla quota di capitale posseduta. Se, ad esempio, si detengono diritti di voto per il 40 per cento e il 10 per cento del capitale soltanto, il 10 per cento dei redditi provenienti dalla Cfc sarà soggetto a tassazione in Svezia. Nella proposta di legge la soglia prevista non era superiore al 10 per cento. Questo dimostra come il limite sia stato alzato in modo da tener conto soltanto di quelle realtà in cui vi sia un controllo marcato, anche se ciò non toglie che debba essere considerata l’influenza indiretta esercitabile sulle società residenti nei paradisi fiscali.
I centri offshore e le soglie limite
Per quanto riguarda la percentuale minima richiesta per considerare un Paese a fiscalità privilegiata, che è del 15,4 per cento, va ricordato che si ricomprende anche l’ipotesi di Paesi che non prevedono alcun tipo di tassazione sui redditi prodotti dalle società ivi residenti. È’ una soglia simbolica che trova spunto dal confronto con le aliquote interne. Infatti è necessario fare una comparazione tra le aliquote fiscali in Svezia e quelle nel Paese da cui provengono i redditi. Se queste risultano inferiori del 55 per cento, allora si verifica uno dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina Cfc.Tuttavia va ricordato che sono previste delle eccezioni all'applicazione della normativa. In particolare se la società controllata svolge un'attività commerciale o se è costituita in un Paese non a fiscalità privilegiata ovvero in un Paese cosiddetto "white list". La "white list" comprende un elenco di Stati con cui la Svezia ha stabilito un trattato fiscale e sono generalmente Paesi caratterizzati da una elevata fiscalità. La 'white list' include tuttora Albania, Usa, Argentina, Bangladesh, Belgio, Bolivia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Danimarca, Egitto, Filippine, Finlandia, Francia, Gambia, Grecia, India, Indonesia, Israele, Italia, Jamaica, Giappone, Canada, Kenya, Cina, Corea del Sud, Latvia, Lituania, Macedonia, Marocco, Messico, Namibia, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Sri Lanka, Regno Unito, Sud Africa, Tanzania, Trinidad e Tobago, Turchia, Germania, Ucraina, Venezuela, Vietnam, Zambia. Inoltre è importante sottolineare che tale disposizione non trova riscontro in particolari settori quali quello finanziario e assicurativo. Le due ipotesi non devono essere soddisfatte contemporaneamente ma è sufficiente che si verifichi almeno una delle due per non applicare il relativo regime anche se risulterà sicuramente più problematica la dimostrazione che una società svolge un’effettiva attività commerciale piuttosto della mera appartenenza a una lista.
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