È, in sostanza, una particolare forma di ravvedimento operoso pensata per evitare che piccole dimenticanze, relative ad adempimenti formali non eseguiti nei tempi giusti, sbarrino la strada al contribuente che, avendo i requisiti sostanziali, desidera fruire di agevolazioni fiscali o di regimi opzionali.
Ma quali sono gli adempimenti sfuggiti, e a chi?
I casi sanabili con la remissione in bonis entro il prossimo 30 settembre (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), riguardano:
- le società di capitali che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale, per il triennio 2013-2015, e non hanno presentato il modello per comunicare la scelta entro il 31 dicembre 2013
- i contribuenti Ires che vogliono entrare nel regime di tassazione del consolidato fiscale, per il triennio 2014-2016, ma non hanno inviato il modello per l’opzione, entro il 16 giugno 2014
- gli enti e le società controllanti che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento dell’Iva di gruppo per l’anno 2014, ma non hanno trasmesso il modello Iva 26 entro il 17 febbraio 2014
- le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, che, per l’anno d’imposta 2014, intendono determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali, e non hanno presentato il modello per l’opzione
- le imprese marittime, che hanno deciso di aderire al regime della tonnage tax dal periodo d’imposta 2014 e hanno dimenticato di inviare l’apposito modello per comunicare la scelta entro lo scorso 31 marzo.
I punti fermi della sanatoria
Per accedere alla regolarizzazione, è necessario che:
- la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/2012, ha ricordato che, in caso di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, riguardante settori impositivi diversi da quello a cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non preclude l’opportunità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto
- “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, per accedere a regimi agevolati o a benefici fiscali, devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale
- la comunicazione deve essere effettuata o l’adempimento richiesto va eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Con tale espressione, si intende il termine ordinario di presentazione di Unico e non ha alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998.
La penalità
Correre ai ripari tramite questo tipo di ravvedimento costa 258 euro. Perché la remissione funzioni, oltre che provvedere alla presentazione della comunicazione o all’adempimento, occorre effettuare contestualmente il pagamento della sanzione. Il codice tributo che la individua, da riportare nell’F24, è 8114. Una raccomandazione: la sanzione non può essere versata compensando con crediti eventualmente disponibili.