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Attualità

Tari: ecco come va calcolata
la parte variabile della tariffa

Il dipartimento delle Finanze precisa che con riguardo alle pertinenze dell’abitazione va computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica

Arrivano i chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) relativa alle utenze domestiche. Con la circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017, il dipartimento delle Finanze del Mef fornisce, in particolare, chiarimenti sul calcolo della parte variabile della stessa.
 
La questione, sollevata in sede di interrogazione parlamentare, attiene al dubbio circa il se la quota variabile della Tari debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione.
Il dubbio è sorto poiché è risultato che le amministrazioni locali in alcune circostanze hanno calcolato l’importo della tassa considerando la quota variabile in relazione sia all’abitazione sia alle pertinenze. Attraverso questa modalità di calcolo la somma dovuta risulta molto più elevata rispetto a quella che emergerebbe computando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.
 
Determinazione della tariffa: la normativa di riferimento
La tariffa della Tari è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e i criteri per la sua determinazione sono dettati dall’apposito regolamento adottato con il Dpr 158/1999, in base al quale essa è composta da:
  • parte fissa - determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
  • parte variabile - rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. 
Più specificamente, per le utenze domestiche:
  • la parte fissa è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare
  • la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza (tuttavia, nel caso di impossibilità di misurazione dei rifiuti per singola utenza, è previsto che essa venga determinata applicando uno specifico coefficiente di adattamento). 
I chiarimenti del Dipartimento
Nella circolare 1/DF viene innanzitutto sottolineato che, in analogia con i principi stabiliti per la Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), per il calcolo della tariffa della Tari la nozione di utenza domesticadeve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze”.
Ciò posto, la circolare evidenzia che:
  • la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa
  • la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. 
Pertanto, con riguardo alle pertinenze dell’abitazione, la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
 
Un metodo di calcolo che prevede di sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze non ha alcun fondamento normativo e determina un aumento ingiustificato dell’importo della Tari.
 
Il rimborso
Definito il metodo corretto per il calcolo, la circolare precisa che i contribuenti che riscontrano conteggi errati da parte dei comuni (o dei gestori del servizio rifiuti) possono chiedere il rimborso degli importi indebitamente pagati. Il rimborso, peraltro, è ammissibile solo per gli anni a partire dal 2014 (anno in cui la Tari fu istituita); di conseguenza, non è ammesso per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu).
 
Inoltre, chiarisce la circolare, non si può presentare istanza di rimborso se i comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva.
 
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento e deve contenere:
  • tutti i dati necessari a identificare il contribuente
  • l’importo versato
  • l’importo di cui si chiede il rimborso
  • i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo.
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