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Attualità

La tassazione dei redditi da risparmio (1)

Disciplina e modalità d'attuazione della nuova direttiva che ha ridisegnato la disciplina tributaria della materia a livello comunitario e nazionale
La direttiva Ue del 3 giugno 2003, n. 2003/48/CE, entrata in vigore il 16 luglio 2003, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 cui hanno fatto seguito i provvedimenti esplicativi dell’Amministrazione finanziaria. Da questo numero FiscoOggi pubblica un contributo dedicato all’argomento suddiviso in quattro parti. In questa prima puntata l’attenzione si focalizza sulla definizione di pagamento di interessi e di beneficiario effettivo.

>> domani la seconda puntata
Premessa
Con la direttiva europea (EU Taxation of Savings Directive) del 3 giugno 2003, n. 2003/48/CE (pubblicata sulla G.U.U.E. 26 giugno 2003, L157), entrata in vigore il 16 luglio 2003, il Consiglio dell'Unione europea ha ridisegnato, in ambito comunitario, la disciplina sulla tassazione dei redditi da risparmio. Il principio cardine delle nuove disposizioni è di consentire che i redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro. A livello di legislazione interna, la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005). Successivamente sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi e precisamente:
a) provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005) che ha determinato le modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio del certificato attestante che le entità che percepiscono un pagamento di interessi a vantaggio di beneficiari effettivi hanno scelto di essere trattate come un Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) ai fini delle disposizioni finalizzate a consentire la tassazione effettiva dei redditi di risparmio;
b) provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’ 8 luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2005) contenente le disposizioni per la trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria delle informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a o soggetti residenti in un altro Stato;
c) provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 luglio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2005) con cui sono state emanate le modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio del certificato valido ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte con la relativa modulistica da utilizzare a tale scopo.

La disciplina comunitaria

La direttiva n. 2003/48/CE, nel disciplinare la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti, ha colmato una lacuna a livello comunitario che esisteva in materia. Infatti, prima dell’emanazione delle nuove disposizioni, in assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, i residenti degli Stati membri potevano spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questa situazione produceva, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.
Pertanto, facendo seguito all'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli Ecofin del 26 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003, è stata emanata la nuova direttiva con l’obiettivo finale di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.
Tale obiettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri. Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla direttiva permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione nazionale di detto Stato. Secondo il Consiglio Ue, pertanto, è necessario stabilire che gli Stati membri che si scambiano informazioni a norma della direttiva n. 2003/48/CE non possano avvalersi dei limiti allo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE.
La definizione di "pagamento di interessi"
L’articolo 6 della direttiva stabilisce che per "pagamento di interessi" si intendono:
a) interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
b)  interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) redditi derivanti da pagamenti di interessi distribuiti da Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) autorizzati, entità che beneficiano dell'opzione e organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato Cee;
 d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità oltre il 40 per cento del loro attivo in crediti Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) autorizzati, entità che beneficiano dell'opzione, organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato Cee. Gli Stati membri possono includere tali redditi nella definizione del pagamento di interessi soltanto nella misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi.
Il beneficiario effettivo
Il beneficiario effettivo è qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito. Non può essere considerato come beneficiario chi:
- agisce come agente pagatore;
- agisce per conto di una persona giuridica di un'entità i cui profitti sono soggetti a imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) autorizzato o di un'entità stabilita in uno Stato membro alla quale sono pagati interessi o a cui è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo. In quest’ultimo caso il beneficiario deve comunicare la denominazione e l’indirizzo di tale entità all'operatore economico che effettua il pagamento di interessi. L’operatore, a sua volta, deve trasmettere tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito oppure agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo.
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