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Attualità

Tassazione e aiuti di Stato nel mirino della Commissione Ue

Iniziate nei mesi scorsi le inchieste relative alla compatibilità di alcuni regimi vigenti negli Stati di Lussemburgo, Malta e Spagna

Per il Lussemburgo l’inchiesta della Commissione ha riguardato le holding del 1929 mentre per la Spagna le norme che accordano una deduzione annuale del 25 per cento agli investimenti effettuati in società estere per acquisire una partecipazione di controllo e penetrare nuovi mercati. Per Malta, invece, i due regimi di tassazione introdotti nel 1994 e finalizzati ad avvantaggiare i gruppi multinazionali.
La Commissione Ue negli ultimi mesi ha dato il via ad alcune inchieste relative alla compatibilità tra alcuni regimi di tassazione negli Stati membri e gli aiuti di Stato. L’articolo 88 del Trattato prevede che "la Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune (…)".

Il Lussemburgo e le holding del 1929
In particolare la Commissione si è proposta di esaminare i particolari regimi di tassazione previsti dagli ordinamenti del Lussemburgo, di Malta e Spagna. Per il Lussemburgo l’inchiesta della Commissione (IP/06/132 dell’8 febbraio 2006) ha riguardato le holding del 1929. Si tratta di società che traggono il loro status dalla legge del 31 luglio 1929 la cui particolarità è rappresentata dall’assenza di imposizione se non per la soggezione (molto limitata) ad una tassa di sottoscrizione (subscription tax) dello 0,2 per cento e una tassa sul capitale (capital duty) dell’1 per cento. Nel passato il ricorso alla costituzione di tali società rappresentava una costante nel tax planning, ma gli svantaggi connessi all’impossibilità di beneficiare delle disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni e l’evoluzione, anche legislativa, dei mercati finanziari, hanno reso tali strutture obsolete. In relazione alla lotta dichiarata alla concorrenza fiscale dannosa la Commissione aveva incluso le holding del 1929 nei regimi "harmful" in quanto distorsivi della concorrenza all’interno del mercato comune e aveva proposto lo scorso 21 ottobre 2005 di procedere a una revisione della normativa. Il Granducato ha rigettato la proposta della Commissione che ha deciso di verificare la compatibilità del regime delle holding del 1929 con gli aiuti di Stato.

La Spagna e le deduzioni di investimenti in società estere
L’attenzione della Commissione (IP/06/355 del 22 marzo 2006) si è anche focalizzata sulle norme dell’ordinamento spagnolo che accordano una deduzione annuale del 25 per cento sugli investimenti effettuati in società estere al fine di acquisire una partecipazione di controllo e di penetrare nuovi mercati. Tale regime è stato ritenuto incompatibile con il regime degli aiuti di stato previsto dall’articolo 87 del Trattato per cui "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".La Commissione ha quindi invitato il Governo spagnolo ad eliminare tali misure agevolative entro il 2010 e ha proposto l’accoglimento delle seguenti misure: riduzione delle deduzioni al 12 per cento a partire dal 1° gennaio 2007; successiva riduzione delle deduzioni di 3 punti percentuali all’anno per giungere alla completa eliminazione dal 1°gennaio 2011; abrogazione immediata di tutte le misure volte a favorire le attività di esportazione o le attività di importazione poste in essere da società spagnole come disciplinate dai regolamenti del Consiglio 69/2001 e 70/2001. Se entro un mese dalla proposta della Commissione il Governo spagnolo non avrà posto in essere alcuna misura correttiva sarà aperta un’inchiesta formale.
Malta e i regimi di tassazione del 1994
Infine l’azione della Commissione (IP/06/363 del 23 marzo 2006) si è orientata verso due regimi di tassazione introdotti da Malta nel 1994 e finalizzati ad avvantaggiare i gruppi multinazionali. I due regimi delle Maltese Companies with Foreign Income (CFI) e delle International Trading Companies (ITC) prevedono che le società maltesi che operano al di fuori del territorio maltese beneficino di un sistema di rimborso delle imposte sulla distribuzione di dividendi effettuata ad azionisti non residenti a Malta. Il governo maltese ha quindi proposto una riconversione di tali misure da ultimare nel 2012 ma la Commissione ha invitato Malta a porre in essere i seguenti interventi: abolizione del Cfi e dell’Itc a partire dal 1° gennaio 2007 istituzione di un sistema di credito di imposta che non favorisca soltanto le società controllate da azionisti esteri; proibizione della costituzione di Itc a tutte le nuove società registrate in Malta dopo il 31 dicembre 2006; le Itc esistenti potranno beneficiare del loro status sino al 31 dicembre 2010; limitazione del numero di Itc costituite a far data dall’accettazione delle misure e il 31 dicembre 2006 in proporzione alla media annuale delle società Itc costituite negli ultimi cinque anni.
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