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Attualità

La tassazione societaria in Polonia a confronto con le novità

Dal 1° gennaio 2005 le distribuzioni di dividendi dalle società residenti alla casa madre non residente sono esenti da ritenuta

Per beneficiare di tale regime la società madre deve essere soggetta a tassazione ordinaria nello Stato di residenza e controllare almeno il 20 per cento della società polacca (15 per cento dal 1° gennaio 2007 e 10 per cento dal 1° gennaio 2009) per un periodo ininterrotto di almeno due anni. In concomitanza con l’entrata della Polonia nell’Unione europea dal 1° maggio 2004 (insieme ad altri Stati quali Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) alcune previsioni dell’ordinamento tributario sono state armonizzate con la legislazione dell’Unione. In particolare si tratta delle norme relative alle imposte dirette, all’Iva, alle accise, alla reciproca assistenza e collaborazione amministrativa.

Il worldwide principle
Il sistema di tassazione polacco non differisce da quello di altri Paesi europei in quanto basato sul worldwide principle, secondo cui i residenti sono tassati per i redditi ovunque prodotti. Per quanto riguarda le società si considerano residenti quelle che hanno in Polonia la sede legale o la sede amministrativa. Sono soggette all’imposta sui redditi societari le società per azioni, a responsabilità limitata, le imprese di proprietà dello Stato e le imprese cooperative. Dal 1° gennaio 2005 anche le società di persone estere sono soggetti passivi di imposta se nello Stato di residenza sono considerati soggetti passivi illimitati. Gli unici soggetti esenti dall’imposta sulle società sono i fondi di investimento e i fondi pensione.

Società residenti e non residenti
Le società non residenti sono tassate sui redditi e sui capital gains (nonché sugli utili su azioni di società polacche). Il reddito delle società non residenti è determinato secondo le stesse norme che si applicano a quelle residenti. Nel caso in cui non sia possibile determinare il reddito dalle risultanze del bilancio, si determina in base ad una percentuale del fatturato:
- vendite all’ingrosso e al dettaglio: 5 per cento;
- costruzioni e assemblaggio: 10 per cento;
- commissioni di agenzia: 60 per cento;
- servizi di consulenza legale e perizie: 80 per cento;
- altre attività: 20 per cento.
Tale metodo non si applica se contrasta con le disposizioni contenute nelle Convenzioni contro la doppia imposizione.

L’aliquota sui redditi societari
Dal 1° gennaio 2004 l’aliquota sui redditi societari è del 19 per cento e si applica al reddito netto complessivo. Sono considerati redditi esenti le erogazioni sociali e i corrispettivi connessi alle prestazioni assicurative e alla proprietà.

La tassazione sui dividendi e le novità
I dividendi ricevuti dalle società residenti e quelli pagati a soggetti non residenti sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta all’aliquota del 19 per cento, ad esclusione dei casi in cui si applica l’aliquota più bassa prevista dalle Convenzioni contro la doppia imposizione. A seguito del recepimento della direttiva madre/figlia e delle modifiche introdotte alle norme relative alla tassazione delle società a partire dal 1° gennaio 2005 le distribuzioni di dividendi dalle società residenti in Polonia alla casa madre non residente sono esenti da ritenuta.

Le condizioni necessarie e sufficienti
Per beneficiare di tale regime la società madre deve essere soggetta a tassazione ordinaria nello Stato di residenza e controllare almeno il 20 per cento della società polacca (15 per cento dal 1° gennaio 2007 e 10 per cento dal 1° gennaio 2009) per un periodo ininterrotto di almeno due anni. Gli interessi corrisposti a soggetti non residenti sono tassati a titolo di ritenuta con una aliquota del 20 per cento. Occorre tuttavia notare che, in relazione all’applicazione delle disposizioni della direttiva su interessi e royalties (2003/49/CE), la Polonia gode di un periodo di esenzione transitorio e pertanto può applicare la ritenuta al 10 per cento per quattro anni e al 5 per cento per i quattro anni seguenti. Al pagamento dei canoni si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento.

Deducibilità e non deducibilità
Tutti i costi connessi alla realizzazione di reddito imponibile sono deducibili. La legge non prevede la deducibilità per: i dividendi, le spese sostenute per l’acquisto di terreni, i costi sostenuti in relazione a beni immateriali e immobilizzazioni, gli interessi sulle passività maturate ma non pagate, gli interessi sui conferimenti di capitale, le spese sostenute per i redditi esenti, le sanzioni tributarie.

Le perdite e le partecipazioni
Le perdite possono essere riportate a nuovo per un periodo di cinque anni e ogni anno l’ammontare della perdita scomputata può essere del 50 per cento e non è ammesso il riporto all’indietro. L’ordinamento polacco non contiene norme ad hoc relative all’esenzione derivante dalla vendita di partecipazioni (participation exemption) e alla disciplina delle imprese controllate estere (Cfc). Le società residenti con un capitale di almeno 1 milione di Zloty polacchi (Pln) possano optare per un sistema di tassazione di gruppo. Per l’esercizio dell’opzione è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:
- possesso del 95 per cento delle azioni delle controllate;
- le società controllanti non possiedono azioni delle altre società del gruppo;
- le società non godono dell’esenzione dall’imposta sui redditi;
- il reddito complessivo del gruppo, al netto delle spese sostenute, deve essere almeno pari al 3 per cento del reddito complessivo lordo delle società appartenenti al gruppo.
La base imponibile del gruppo è costituita dalla differenza tra gli utili e le perdite di tutte le società appartenenti al gruppo. Le perdite realizzate prima della costituzione del gruppo e quelle verificatesi a seguito dello scioglimento dello stesso non possono essere computate nella base imponibile.
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