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Attualità

Tax credit servizi digitali editoria:
online le faq per capire meglio

Titolari o rappresentanti legali dell’impresa possono trasmettere le domande tramite la procedura riservata del portale “ impresainungiorno.gov.it fino al prossimo 20 novembre

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Come presentare la domanda, dubbi sui requisiti, precisazioni sui servizi ammissibili, documentazione necessaria. A un giorno dall’apertura del canale per la presentazione delle richieste, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblica le faq aggiornate che rispondono ai quesiti più frequenti riguardanti le modalità di accesso al bonus, valido per il 2020, destinato alle case editrici di quotidiani e periodici online. Il tax credit, previsto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio”, ha riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta, nello scorso anno, per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il Dpcm del 4 agosto 2020 ha definito le modalità di attuazione e accesso al bonus (vedi articolo “Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le istruzioni per l’uso”). Per l’invio delle domande c’è tempo fino al prossimo 20 novembre tramite la procedura riservata del portale “impresainungiorno.gov.it

Le faq disponibili sul sito del dipartimento sono suddivise, per argomento, in quattro gruppi: modalità di presentazione della domanda, requisiti di accesso, servizi ammissibili e documentazione.

Vediamone qualcuna più da vicino.
Il dipartimento precisa, ad esempio, che non sono previste deleghe per la presentazione della domanda. L’istanza dovrà pervenire dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa.

Numerosi i chiarimenti richiesti in relazione ai requisiti d’accesso. Una casa editrice iscritta precedentemente soltanto come testata “a stampa” al Registro degli operatori di comunicazione, precisano le faq, per accedere al credito deve necessariamente aggiornare la sua posizione comunicando anche l’edizione in formato elettronico.
Dal beneficio sono escluse, specifica un’altra risposta, le agenzie di stampa anche se pubblicano in formato digitale, perché non possiedono il codice Ateco specificatamente richiesto dall’agevolazione. Sull’argomento, le risposte mettono bene in chiaro che requisito di ammissione all’agevolazione è l’attribuzione del codice Ateco “58 attività editoriali”, con le specifiche: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici).

Il dipartimento specifica, poi, che sono considerati servizi ammissibili per la fruizione del tax credit i costi per l’adattamento dei contenuti della rivista online sui siti web, sostenuti nell’ambito di acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva per testate in formato digitale e non quelli riferibili alla gestione corrente del giornale, non riconducibili a nessuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del Dpcm 4 agosto 2020.
In linea generale, riguardo ai costi agevolabili oppure no, il dipartimento sintetizza che il bonus è riconosciuto per i servizi di hosting di siti internet delle testate digitali, di protezione Vpn per gli accessi ai siti internet delle testate edite in formato online, per i servizi di connettività a internet (ad esempio Adsl e fibra ottica). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono invece esclusi i servizi dei e-commerce, licenze per l’utilizzo software di grafica, i canoni per servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.

L’ultima sezione della pagina dedicata alle faq si occupa di documentazione. Al riguardo, è precisato che l’attestazione da produrre in relazione alle spese sostenute per l’accesso al beneficio, deve essere rilasciata dai soggetti che pongono il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e alle risultanze contabili e, quindi, da Caf, professionisti abilitati e revisori legali dei conti. La suddetta documentazione non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.

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