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Attualità

Con la 'Tecno-Tremonti' sconto fiscale per chi investe in ricerca e sviluppo

L'agevolazione è per i titolari di reddito d'impresa già in attività dal 2 ottobre, data di entrata in vigore del decreto

Nella prospettiva della massima incentivazione degli investimenti in tecnologia, cioè in infrastrutture, beni e servizi che possano promuovere la presenza italiana nei settori emergenti e più innovativi, il decreto legge 30.9.2003, n. 269, ha esordito con alcuni articoli del titolo I ("Disposizioni per favorire lo sviluppo") la cui ratio è, per l'appunto, rinvenibile nello stimolo alla "rinascita" tecnologica del Paese.

In particolare, la cosiddetta "Tecno-Tremonti" consente l'applicazione di una forma agevolata di imposizione dei componenti negativi di reddito legati agli investimenti tecnologici. L'incentivo si caratterizza dunque per un target più circoscritto e "qualificato" rispetto alle precedenti agevolazioni fiscali, poiché la sua finalità è, non tanto di stimolare le attività imprenditoriali, quanto di rimettere in moto la vis innovativa del Paese, per ottenere competitività in uno scenario economico mondiale profondamente mutato, i cui settori produttivi "maturi" sono caratterizzati da una presenza sempre più forte dei paesi in via di sviluppo.

Allo stato, dovrà farsi riferimento al disegno di legge di conversione, che ha recepito il "maxi-emendamento" governativo approvato dal Senato, ed è attualmente all'esame della Camera (A.C. 4447, già A.S. 2518, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", assegnato alla Commissione V - Bilancio il 30.10. 2003).

I costi di ricerca e sviluppo e gli investimenti in tecnologie digitali
L'articolo 1 del decreto legge in conversione è contenuto nel capo I ("Innovazione e ricerca") del titolo I, ed è rubricato "Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti".
L'articolo in commento dispone che, per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), in aggiunta all'ordinaria deduzione dei costi, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 10 per cento:
  • dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali
  • degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative.
All'importo relativo ai costi di ricerca e sviluppo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti.
Le stesse percentuali sono applicate all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche.
L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Il funzionamento del meccanismo agevolativo sopra illustrato è quindi il seguente:
  • spetta sempre e comunque la detassazione di un importo pari al 10 per cento dei costi iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, che si aggiunge all'ordinaria deduzione delle quote di ammortamento
  • spetta inoltre la detassazione, aggiuntiva rispetto a quella del 10 per cento, di un importo pari al 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi dei tre periodi precedenti
  • in presenza di investimenti in tecnologie digitali, come sopra indicati, spetta la detassazione di un importo pari al 10 per cento degli investimenti stessi.
Nozione di costi di ricerca e di sviluppo nei principi contabili
Si rammenta che, dal punto di vista della prassi contabile, i costi di ricerca e sviluppo trovano riscontro:
  • nei principi contabili nazionali, elaborati dal Cndc-Cnr, in particolare nel documento n. 24, che distingue:
    • ricerca di base
    • ricerca applicata, o finalizzata a uno specifico prodotto o processo produttivo
    • sviluppo (ovvero applicazione dei risultati della ricerca)
  • nei principi contabili internazionali, in particolare nel principio contabile internazionale n. 38, "Attività immateriali", approvato dal Board dello Iasc nel luglio 1998 ed entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. Il principio n. 38 sostituisce i precedenti Ias 4, "Contabilizzazione degli ammortamenti", limitatamente all'ammortamento (svalutazione) delle attività immateriali, e Ias 9, "Costi di ricerca e sviluppo".
Secondo lo Ias 38, il quale richiede che tutte le spese di ricerca siano rilevate come costo quando sostenute:
  • la ricerca è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze o scoperte, scientifiche o tecniche
  • lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente avanzati, precedente all'avvio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.
L'adozione ufficiale nei Paesi Ue dei principi contabili internazionali è stata disposta con regolamento della Commissione del 29.9.2003, n. 2003/1725/Ce, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ce n. L 261 del 13.10.2003.

Le altre norme della "Tecno-Tremonti"
Secondo la normativa in commento, sono altresì detassati:
  • l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, escluse comunque le spese per sponsorizzazioni
  • l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a:
    • studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria
    • a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi
  • l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11 del decreto legge.
Ai sensi del comma 2, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero a partire dal 2005), l'acconto d'imposta Irpef e Irpeg - Ires è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative.
Il comma 2-bis prevede che le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati ne rilevino progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
Le ulteriori modalità di comunicazione verranno disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il terzo comma stabilisce le modalità con le quali dev'essere rilasciata, ai fini della fruizione del beneficio, l'attestazione di effettività delle spese sostenute, la quale si deve riferire a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dell'articolo.
L'attestazione è sottoscritta:
  • dal presidente del collegio sindacale;
  • in mancanza del presidente del collegio sindacale:
    • da un revisore dei conti
    • da un professionista iscritto nell'albo
      • dei revisori dei conti
      • dei dottori commercialisti
      • dei ragionieri e periti commerciali
      • dei consulenti del lavoro
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28.3.1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.5.1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Si rammenta che, ai sensi della citata normativa (l'articolo 13 del decreto legge del 1997 è rubricato "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali", ed è riferito a un credito d'imposta percentuale a valere sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo), la dichiarazione necessaria a fruire dell'agevolazione (in tale contesto indirizzata al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, e alla stessa vanno allegati la certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.
L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 (spese sostenute per gli stage aziendali) è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

L'incentivo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Seguendo un'evidente logica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, il legislatore ha disposto, nell'iter parlamentare per la conversione del decreto legge, la soppressione del comma 5 dell'articolo 1, ove era previsto, in capo alle imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati, l'obbligo di rilevazione dei dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo e alle tecnologie digitali, e di comunicazione dei dati stessi, a consuntivo, all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

Il comma 6, infine, pone un "tetto" quantitativo all'agevolazione, stabilendo che gli investimenti in spese di ricerca e sviluppo, nonché in tecnologie digitali, sono detassati solo entro il limite del 20 per cento della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni dell'articolo 1, senza computare gli esercizi in perdita.

I chiarimenti della relazione illustrativa
La relazione ministeriale al decreto legge ha precisato che la forma di detassazione prevista dall'articolo 1 è destinata esclusivamente ai titolari di reddito d'impresa in attività alla data di entrata in vigore del provvedimento.
In particolare, viene chiarito che, in materia di acconto Irpef e Irpeg (ma, a partire dal 1° gennaio 2004, occorrerà piuttosto riferirsi all'Ires), ai sensi del comma 2, è stabilito che, per il 2005, andrà assunta come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazioni concesse.
Sono altresì illustrate le modalità per la fruizione del vantaggio fiscale, con l'obbligo del rilascio di un'attestazione relativa all'effettività delle spese sostenute, nonché le precisazioni sulla decorrenza (che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, comporta la spettanza del beneficio per il 2004).
Sono infine illustrati i limiti quantitativi del meccanismo, fissati al 20 per cento della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti, senza che rilevino nel calcolo i periodi d'imposta chiusi in perdita. Pertanto, se il primo periodo d'imposta evidenzia un reddito di 100, il secondo periodo d'imposta un reddito di 40 e il terzo periodo si è chiuso con una perdita fiscale, il beneficio massimo è pari al 20 per cento della media tra 100 e 40, ovvero a 14, poiché bm = (p1 + p2 / 2) x 20% = (100 + 40 / 2) x 20% = 14).

Conclusioni
Il decreto legge n. 269/2003 esordisce con un'agevolazione fiscale che, pur vedendo limitata la propria operatività al 2004, spicca per la propria funzione di incentivo direttamente collegato all'investimento "innovativo" effettuato, sicché l'impresa potrà stimare in modo lineare e sufficientemente preciso l'ammontare del vantaggio fiscale conseguito.
Il meccanismo, che opera direttamente come "detassazione" di parte del reddito, sul modello delle due leggi "Tremonti" (rivolte a premiare, in maniera indifferenziata, tutti gli investimenti in beni strumentali nuovi), si presta a un'applicazione più semplice rispetto a quella di un credito d'imposta.
Alla luce delle previsioni della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7.4.2003, n. 80), l'articolo 1 qui commentato rappresenta un'anticipazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera s), ove è prevista l'introduzione "...di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione".
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