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Attualità

Termini processuali di piena estate.
Cominciano le ferie regolamentate

Vacanze garantite anche per chi deve avviare la nuova procedura del reclamo, prodromica all’eventuale mediazione con il Fisco e sintonizzata sui tempi dei ricorsi

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Come di consueto, dal 1° agosto al 15 settembre, la giustizia tira i remi in barca. Le aule dei tribunali che si occupano di processi civili, amministrativi e tributari chiudono le porte e iniziano le lunghe vacanze di legge (articolo 1, legge 742/1969). In questo periodo i termini processuali restano sospesi e il conto dei giorni entro i quali le parti in causa possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dai singoli riti, riparte dal 17 settembre (il 16, quest’anno, è domenica). Nell’ipotesi in cui, poi, lo stesso computo dovesse iniziare nel mezzo della pausa estiva, il via si differisce alla fine del periodo di sospensione.
 
Detto ciò, ricordiamo per grandi linee le tipologie a cui si applica la norma, in particolare quelle relative al processo tributario.
Godono delle ferie le scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo sia costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche, per esempio, i depositi di documenti e/o memorie illustrative. In standby finiscono, inoltre, i termini per chi si avvale di alcuni degli strumenti deflativi del contenzioso, che già nella struttura normativa contengono un periodo di sospensione utile alla definizione: ebbene, i diversi intervalli di pausa possono applicarsi cumulativamente senza controindicazioni.
Ad esempio, riguardo alla sospensione prevista dalla disciplina che regola l’accertamento con adesione (90 giorni) e quella “estiva” disposta dalla legge 742/1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), è oramai assodato (circolare 65/2001) che i 90 giorni non costituiscono il termine di riferimento per la conclusione della procedura di adesione. La sottoscrizione dell’atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale.
 
In sostanza, la tregua vale per tutti quegli atti avverso i quali le parti (contribuente e Amministrazione finanziaria) possono proporre ricorso (o resistere) entro un certo termine e, a volte, ingloba anche i termini per il pagamento degli importi indicati negli atti impositivi, in particolare quando gli stessi, in merito al versamento, fanno riferimento al termine per il ricorso. Pertanto, le ferie operano anche per le somme dovute in seguito alla notifica dei nuovi “accertamenti esecutivi” (articolo 29, Dl 78/2010). La norma prevede, infatti, al primo comma, che l’avviso contenga anche l’intimazione ad adempiere “entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
 
Al contrario, la sospensione feriale non riguarda gli altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, primi fra tutti i termini di versamento delle imposte. Per quelli calendarizzati in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto, grazie al Dl 16/2012, è arrivata la definitiva stabilizzazione dello slittamento dei termini, in passato decretato ogni anno. D’ora in poi, i pagamenti in scadenza in quei venti giorni potranno essere correttamente effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 20 agosto.
 
A questo punto, facciamo un po’ di conti per capire meglio il “funzionamento” della sospensione:
  • avviso di accertamento notificato il 6 agosto. Il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l’impugnativa avverso l’atto decorre dal prossimo 17 settembre e, dunque, scadrà il 15 novembre
  • notifica avvenuta il 9 luglio. Il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 22 giorni dal 10 al 31 luglio, stop feriale dal 1° agosto al 15 settembre, 38 giorni dal 17 settembre al 24 ottobre.
 
Sospensione feriale e “reclamo”
Prima di tutto, ripassiamo la disciplina relativa al “reclamo e alla mediazione tributaria”, rintracciabile nell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011.
La norma prevede che per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, il ricorso in Commissione tributaria, da parte del contribuente destinatario di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, sia preceduto obbligatoriamente dalla presentazione, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile, di un’istanza di “reclamo”. La stessa deve contenere la richiesta di annullamento, totale o parziale, dell’atto sulla base degli elementi che trovano posto nel ricorso. Al suo interno il contribuente può formulare anche una proposta di mediazione. Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o “mediare”. Se l’accordo non viene raggiunto o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
Chiarita la connessione con l’ambiente giudiziario, si può desumere che vanno in vacanza i termini per la notifica del reclamo e quelli per l’eventuale costituzione in giudizio, mentre “restano al lavoro” i 90 giorni entro cui la mediazione deve concludersi.
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