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Attualità

Territorialità Iva: fra consulenza e perizia la distinzione si fa nel concreto

Per l’attività di una società italiana che certifica l’idoneità alla navigazione di navi commerciali si deve procedere alla disamina, caso per caso, delle prestazioni rese e dei risultati delle stesse

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In riferimento a un quesito riguardante il corretto inquadramento delle attività svolte da una società italiana che certifica l’idoneità alla navigazione di navi commerciali e unità da diporto, sia nazionali che estere, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 15/E del 1° febbraio 2007, escludendo che le stesse siano riconducibili alle prestazioni di servizi scientifici, ha ribadito, al fine della loro qualificazione come consulenze tecniche o perizie, la necessità di valutare le singole attività poste in essere dall’istante e, soprattutto, il risultato delle stesse.

Occorre innanzitutto ricordare che, ai fini Iva, assume particolare rilevanza l’inquadramento di un’attività in una determinata tipologia di prestazioni di servizi, in quanto le regole che disciplinano la territorialità dell’imposta variano in funzione del tipo di prestazione svolta. Così, mentre le perizie su beni mobili e le prestazioni di servizi scientifici sono assoggettate a Iva solo se sono eseguite nel territorio dello Stato italiano (articolo 7, lettera b), Dpr 633/72), le prestazioni di consulenza e assistenza, ai sensi dello stesso articolo, lettere d) ed e), si considerano effettuate in Italia alla duplice condizione che le stesse siano rese a committenti italiani e che siano utilizzate all’interno dell’Unione europea, ovvero siano rese a committenti Ue che non siano soggetti passivi d’imposta.

Al fine di una corretta distinzione, dunque, tra consulenza e perizia, la citata risoluzione richiama precedenti documenti di prassi (risoluzioni nn. 129/2002, 153/2002 e 122/2005), ribadendo, in particolare, che le perizie sono essenzialmente prestazioni dirette a individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali e immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, anche se assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico-scientifici, restando esclusa ogni analisi di utilità prospettica, ovvero senza possibilità di estendere le medesime considerazioni ad altri elementi della stessa specie.

La stessa definizione di “perizia” fornita dalla Corte di giustizia (causa C-167/95 del 6/3/1997) risulta ancorata ai concreti elementi di fatto che caratterizzano uno specifico bene, ed è proprio questo stretto legame con il bene che giustifica il criterio territoriale per cui la perizia è assoggettata a Iva nello Stato dove la stessa trova materiale esecuzione.

Le prestazioni di consulenza, invece, attengono ad attività professionali che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri e in cui assume preminente rilevanza la valutazione soggettiva del consulente. Anche le prestazioni di analisi su campioni di prodotti, al fine di verificarne la rispondenza agli standard di qualità, si configurano servizi di consulenza, in quanto producono risultati validi per la totalità del prodotto dal quale è estratto il campione; in altre parole, le stesse implicano quella analisi di utilità prospettica che è esclusa con riferimento alla perizia, la cui valutazione soggettiva resta circoscritta alla verifica dei concreti elementi di fatto del bene.

Per quanto riguarda la differenza con le prestazioni di carattere scientifico, inoltre, queste, pur presupponendo un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, non sono finalizzate alla resa di giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri.

Pertanto, in presenza di una molteplicità di prestazioni di servizi si dovrà valutare caso per caso se la prestazione resa, considerata nel suo complesso, rientri nella disposizione generale del terzo comma dell’articolo 7, o se, in base ai criteri sopra esposti, possa essere qualificata alternativamente come perizia o consulenza tecnica, alle quali applicare le deroghe previste dal quarto comma (risoluzione n. 153 del 23/5/2002).

Nel caso in cui non sia possibile distinguere, dal complesso delle diverse prestazioni svolte, quelle non rientranti nel campo di applicazione dell’imposta, l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad assoggettare a Iva l’intera attività, in base al criterio generale di cui al comma 3 dell’articolo 7, Dpr n. 633/72, ai sensi del quale l’imposta si applica nel Paese del prestatore (risoluzione n. 391056/1983 e risoluzione n. 356351/1987).

La risoluzione in commento, infine, richiama alcuni servizi che, in precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha fatto rientrare nelle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica:

 

  • analisi di conformità (cosiddetto testing) di prodotti e apparecchiature elettroniche ai requisiti di sicurezza della normativa nazionale e internazionale, nonché ispezioni e controlli periodici per accertare il mantenimento dei requisiti richiesti (follow up service)
  • analisi di campioni di prodotti farmaceutici
  • parere, reso da un commercialista, circa la convenienza economica di un’operazione
  • le prestazioni, considerate nel loro aspetto unitario, di:
    • sviluppo di formule di nuovi prodotti
    • miglioramenti apportati a formule di prodotti esistenti
    • analisi dei prodotti della concorrenza
    • assistenza della società del gruppo in relazione a contestazioni generate da difetti dei prodotti
    • revisione degli standard di qualità.
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