Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Tfr, datori di lavoro alla cassa per l'acconto sulle rivalutazioni

L'imposta sostitutiva deve essere pagata tramite F24 entro mercoledì 16. "1712" il codice tributo da utilizzare

cassa
Ancora una settimana di tempo - il termine scade mercoledì 16 dicembre - per i datori di lavoro tenuti ad effettuare il versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla quota annua di rivalutazioni del trattamento di fine rapporto.

La prescrizione normativa
L'articolo 11 del Dlgs 47/2000 ("Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare") prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. L'imposta, dovuta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno, deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, entro il giorno 16 del mese di dicembre, è però dovuto un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente; in alternativa, l'importo può essere calcolato sul 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto.

L'articolo 2120 del codice civile prevede che gli accantonamenti annuali per il tfr vanno rivalutati con l'applicazione di un tasso composto dall'1,5% fisso e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Per quanto riguarda la scadenza del prossimo 16 dicembre relativa all'anno 2009, occorre dunque riferirsi al mese di dicembre 2008, per il quale l'Istituto di statistica ha fissato il tasso per la rivalutazione del tfr in misura pari a 3,036419% (da utilizzare con troncamento a sole due cifre decimali, pertanto 3,03%).
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso, l'indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Calcolo dell'acconto
La rivalutazione, determinata con le modalità appena descritte, è assoggettata all'imposta sostitutiva dell'11 per cento. Il versamento avviene in due momenti: l'acconto entro il 16 dicembre di ogni anno, il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
I termini di versamento restano invariati in caso di cessazione di rapporto in corso d'anno.

L'acconto di dicembre si può determinare utilizzando due metodi: storico o previsionale.

Metodo storico
Utilizzando il metodo storico, l'acconto è pari al 90% per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai tfr, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.

Metodo previsionale
In alternativa, il sostituto d'imposta può scegliere di calcolare l'acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.
In questo caso, il sostituto d'imposta determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell'acconto (appunto il 16 dicembre) non è ancora "maturata" la quota del trattamento di fine rapporto di competenza. Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell'anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale calcolare l'acconto d'imposta del 90%.

Dipendenti cessati prima del 16 dicembre
Fa eccezione alle modalità appena viste, il caso in cui, prima del 16 dicembre, tutti i dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro: in tale ipotesi, infatti, è possibile applicare l'acconto non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l'acconto.

Modalità di versamento
Per versare l'imposta sostitutiva in acconto, va utilizzato il modello F24, con indicazione del codice tributo 1712.
Per i soggetti titolari di partita Iva, c'è l'obbligo di utilizzare esclusivamente, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche.
I datori di lavoro possono compensare il debito con eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. Se esistente, è sfruttabile anche il credito d'imposta derivante dal prelievo anticipato sui tfr effettuato negli anni 1997-1998 (articolo 3 della legge 662/1996, Finanziaria 2007).

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/tfr-datori-lavoro-alla-cassa-lacconto-sulle-rivalutazioni