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Attualità

Tonnage tax: il faro sulla scadenza
illumina l’approdo ai naviganti

La comunicazione per aderire al regime forfetario di determinazione della base imponibile del reddito prodotto dalle navi deve essere trasmessa entro il 31 marzo

faro per i naviganti
Le imprese operanti nel settore marittimo che intendono avvalersi del regime forfetario di determinazione della base imponibile del reddito prodotto dalle navi sono quelle interessate dall’adempimento prossimo alla scadenza. Il 31 marzo è il termine ultimo, previsto quest’anno, per trasmettere al Fisco la comunicazione (opzione, rinnovo, variazione del gruppo) per la tassazione Ires secondo il sistema della tonnage tax. Per l’esercizio o il rinnovo dell’opzione, a disposizione dei contribuenti un modello in formato elettronico, reperibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, unitamente a un software gratuito per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della comunicazione.
 
La procedura e le modalità
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf), utilizzando il modello apposito corredato anche dalle istruzioni per la compilazione entrambi reperibili all’indirizzo web del sito dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini della presentazione, rileva il giorno in cui l’Agenzia riceve la comunicazione e la ricevuta che l'Amministrazione trasmette, sempre per via telematica, fa fede come prova di avvenuto ricevimento.
 
Il modello da utilizzare
Sei sono i quadri che compongono il modello di comunicazione. Nel primo deve essere indicata la scelta tra opzione, rinnovo e variazioni del gruppo. Nel secondo devono essere, invece, riportati i dati relativi alla società o all'armatore mentre nel terzo e quarto quadro quelli relativi al rappresentante della comunicazione e alle società del gruppo. Nel quinto quadro, un apposito campo è dedicato al firmatario della comunicazione. Infine nel sesto, e ultimo quadro, l'impegno a presentare per via telematica il modello qualora il contribuente non provveda direttamente e si rivolga a un intermediario abilitato.
 
Un programma ad hoc
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione deve essere effettuata utilizzando il software tonnage-tax messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Il programma può essere scaricato dal sito web delle Entrate e utilizzato sia da chi invia direttamente la comunicazione che dagli intermediari abilitati. Dallo scorso anno è in rete una nuova versione del software che consente la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della comunicazione. Nella nuova versione del software è possibile barrare nel frontespizio la casella “variazione del gruppo” senza indicare i codici fiscali delle società del gruppo. L’intento è consentire ai gruppi che hanno optato per il regime della tonnage tax di comunicare la fuoriuscita dal gruppo di tutte le società che ne fanno parte.
 
I requisiti per esercitare l’opzione
Possono esercitare l’opzione per il regime agevolato della tonnage tax, rispetto a quello ordinario, le società per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o di mutua assicurazione che risiedono nel territorio dello Stato. Nel novero dei contribuenti interessati rientrano anche le società o gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, società in nome collettivo e in accomandita semplice. Alle imprese marittime che intendono fruire del regime agevolato spetta poi l’obbligo di formare allievi ufficiali. Questo significa, in termini pratici, imbarcare un allievo ufficiale o versare, al fondo nazionale marittimi o istituzioni analoghe, un importo determinato. La legge di bilancio 2008 ha apportato alcune importanti modifiche al regime della tonnage tax. In particolare:
  • l’estensione alle società di persone del regime agevolativo con apposita modifica dell’articolo 56 comma 1 del Tuir. Ad avvalersi dell’opzione per il regime forfetario possono essere le Snc e Sas in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 155 del Tuir;
  • l’eliminazione del requisito dell’utilizzo in traffico internazionale delle navi armate dall’impresa.
Le caratteristiche delle navi
Il reddito, determinato a forfait, si riferisce a imbarcazioni che:
  • esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle appena indicate;
  • sono iscritte nel Registro internazionale;
  • hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.
Il disegno di legge semplificazioni
Grazie alle misure contenute nel disegno di legge “semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 giugno dello scorso anno e che attualmente è in esame alla Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato (prima Commissione in sede referente), sarà più facile aderire alla tonnage tax una volta che il ddl sarà divenuto legge. Infatti mentre ancora oggi l’opzione per il regime opzionale deve essere portata a conoscenza dall'Agenzia delle Entrate con una comunicazione separata dove la tempistica e le modalità sono dettati da procedimento attuativo del direttore dell'Agenzia, una volta che l’iter legislativo sarà completato, la scelta di adesione al regime speciale sarà più facile e veloce. L’opzione, infatti, sarà segnalata direttamente al Fisco con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella presentata nell’anno a partire dal quale l’ingresso nel regime diventa efficace.
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