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Attualità

Tonnage tax: prossima alla scadenza
l'opzione per il regime forfetario

Il 2 aprile è il termine ultimo previsto quest'anno per trasmettere alle Entrate la comunicazione che deve essere presentata esclusivamente in via telematica

nave mercantile
Il Fisco riceve fino al 2 aprile la comunicazione dell'opzione per la tassazione Ires secondo il regime della tonnage tax. Tonnellaggio e anzianità delle imbarcazioni sono i due parametri di riferimento del regime fiscale forfetario. Interessate all'adempimento sono le imprese marittime che intendono avvalersi del regime forfetario di determinazione della base imponibile del reddito prodotto dalle navi. Per esercitare o rinnovare l'opzione è attivo un servizio telematico e la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico utilizzando il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
 

Esercizio dell'opzione: i contribuenti interessati
I principali soggetti Ires che possono esercitare l'opzione per il regime di tassazione forfetaria, rispetto a quello ordinario, a condizione che siano residenti nel territorio dello Stato e operino nel settore marittimo, sono i seguenti:

  • società per azioni e in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperative o di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice.

L'opzione è esercitabile anche dalle società e dagli enti non residenti nel territorio nazionale ma dotati di stabile organizzazione in Italia.

Le novità al regime della tonnage tax nella Finanziaria 2008
Con la legge finanziaria 2008 sono state introdotte alcune modifiche al regime della tonnage tax. In particolare:

  • l’estensione alle società di persone del regime agevolativo con apposita modifica dell’articolo 56 comma 1 del Tuir. Ad avvalersi dell’opzione per il regime forfetario possono essere le Snc e Sas in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 155 del Tuir;
  • l’eliminazione del requisito dell’utilizzo in traffico internazionale delle navi armate dall’impresa.

Opzione individuale e di gruppo
L'opzione per il regime tonnage tax è individuale se il riferimento è a una singola impresa di navigazione che non fa parte di alcun gruppo ed è invece di gruppo se si riferisce a un gruppo di imprese. In entrambi i casi la scelta si perfeziona unicamente con la trasmissione della comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione: le regole da seguire
La comunicazione relativa al regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime, cui si accompagnano differenti requisiti temporali, è disciplinata da tre regole.
Se è la prima volta che si esercita l'opzione, la comunicazione deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende usufruirne. Nel caso di nuove imprese, il termine decorre dalla data di costituzione. Se invece l'opzione viene rinnovata, il modello telematico deve pervenire all'Agenzia entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione esercitata in precedenza. La terza ipotesi è la variazione del gruppo, e in questo caso, la regola prevede il termine di tre mesi dall'evento che ha prodotto la variazione. L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali.

La tipologia delle navi
Il reddito, che viene determinato a forfait, si riferisce alle navi che esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle appena indicate, sono iscritte nel Registro internazionale e hanno un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.

Il calcolo del reddito
Le imprese che optano per il regime della tonnage tax calcolano il reddito imponibile in modo forfetario sulla base del reddito giornaliero di ogni nave. Quest'ultimo, in base a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 156 comma 1 del Tuir),  è calcolato sulla base di importi in cifra fissa per i seguenti scaglioni di tonnellaggio:

  • per navi da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta, il reddito giornaliero è di 0,0090 euro per tonnellata;
  • per navi da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta, il reddito giornaliero è di 0,0070 euro per tonnellata;
  • per navi da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta, il reddito giornaliero è di 0,0040 euro per tonnellata;
  • per navi con una stazza netta superiore a 25.000 tonnellate, il reddito giornaliero è di 0,0020 euro per tonnellata.

Esclusione dal computo del reddito
Dal calcolo del reddito relativo all'esercizio (articolo 156, comma 2, del Tuir) sono escluse:

  • le giornate di mancata utilizzazione della nave per operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria e straordinaria, ammodernamento e  trasformazione;
  • le giornate di disarmo temporaneo della nave.

Dall'imponibile determinato non è ammessa alcuna deduzione.

L'invio della comunicazione
Il canale telematico, attraverso tre distinte modalità, è l'unico utilizzabile per poter presentare la comunicazione. Questo è possibile direttamente da parte dei contribuenti interessati, tramite una società del gruppo oppure rivolgendosi a intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf).

Casi particolari
La società controllante, qualora si tratti di gruppi di imprese, è quella che è tenuta a presentare la comunicazione. La comunicazione dell'esercizio dell'opzione alla controllante tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, spetta invece alle controllate. L'opzione, anche in questo caso, deve essere esercitata per tutte le navi con i requisiti previsti dalla legge, gestite dal gruppo di imprese alla cui composizione concorrono, secondo la normativa vigente, la società controllante e le controllate (articolo 2359 del codice civile). Non può scegliere il regime della tonnage tax (articolo 160, comma 1, del Tuir) la società controllante o la controllata che ha esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale. Inoltre, prima che sia decorso il decennio originariamente previsto, non è possibile optare nuovamente per la tonnage tax nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata.

Il modello di comunicazione: le caratteristiche
Sei sono i quadri che compongono il modello di comunicazione. Nel primo quadro un apposito campo è dedicato alla scelta tra opzione, rinnovo e variazioni del gruppo. Nel secondo quadro devono essere invece indicati, nel dettaglio, i dati relativi alla società o all' armatore. Nel terzo e nel quarto quadro del modello devono essere riportati i dati relativi al rappresentante della comunicazione e alle società del gruppo. Nel quinto quadro un apposito campo è invece dedicato al firmatario della comunicazione, mentre il campo del sesto quadro contiene l'impegno alla presentazione telematica nel caso in cui il contribuente si rivolga a un intermediario e deve contenere la firma dell'incaricato.

Il software per la trasmissione telematica
Sul sito dell'Agenzia è disponibile gratuitamente il software dedicato denominato Tonnage-Tax necessario per effettuare la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione. Questo vale sia per chi invia direttamente la comunicazione sia per chi si affida agli intermediari abilitati.
La data della presentazione viene rilevata il giorno in cui l'Agenzia riceve la comunicazione mentre per la prova dell'avvenuta presentazione fa fede la ricevuta che l'Agenzia trasmette al mittente, anche in questo caso, per via telematica.
Se per la comunicazione ci si avvale di un intermediario abilitato, spetta all'incaricato rilasciarne copia al titolare. In questo caso l'intermediario dichiara esplicitamente nella comunicazione l'impegno a trasmettere per via telematica i dati oggetto della comunicazione e a specificare se è stata predisposta direttamente oppure è stata già consegnata interamente compilata dall'interessato.

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