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Attualità

Transfer price e aziende nel mirino dell'Ocse

Con la creazione di un apposito gruppo di lavoro, l’organizzazione, con sede a Parigi, si è prefissata una serie di obiettivi

In particolare analizzare se l’attribuzione di utili seguenti a una riorganizzazione aziendale rispetti il principio di libera concorrenza e  l'applicabilità alle ristrutturazioni d'azienda dando in tal modo attuazione all’articolo 9 del Modello Ocse. Il fenomeno delle ristrutturazioni aziendali comporta una ridistribuzione degli utili tra le società appartenenti al gruppo multinazionale. Occorre, in primis, ricordare che ai fini della determinazione del transfer pricing è opportuno condurre un’analisi economica delle società appartenenti al gruppo identificando i diversi profili funzionali e di rischio.

I profili funzionali per la produzione
In particolare, i profili funzionali per la produzione possono essere così individuati: full fledged manufacturer, svolge le funzioni e sostiene i rischi connessi al processo produttivo, detiene la proprietà delle materie prime, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti, è proprietario o licenziatario degli intangibili relativi al processo produttivo; stripped manufacturer, sostiene rischi limitati in relazione al processo produttivo, detiene la proprietà delle materie prime e dei semi-lavorati e non possiede intangibili; toll manufacturer, funzione che non prevede l’assunzione di rischi, la produzione è svolta secondo le indicazioni del "principal", nessuna proprietà di materie prime, semi-lavorati e prodotti finiti o intangibili.

Distribuzione e profili
Per ciò che concerne la distribuzione si distinguono i seguenti profili: proprietà legale dei beni: full distributor e stripped distributor; nessuna proprietà legale dei beni: commissionario e agente. L’Ocse, attraverso la creazione di un apposito di working group, si è proposto di analizzare se l’attribuzione di utili che segue una riorganizzazione aziendale rispetti il principio di libera concorrenza (at arm’s lenght principle) e, più in generale, se l’arm’s lengh principle si applica anche alle ristrutturazioni aziendali e se quindi trovi applicazione l’articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse: "1. Where an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly (…)".

Le ristrutturazioni aziendali

Inoltre, le ristrutturazioni aziendali possono generare issues relative alla stabile organizzazione e, in particolare, alla verifica della sua esistenza secondo i criteri stabiliti dall’articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse: "1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 2. The term "permanent establishment" includes especially: a place of management; a branch; an office; a factory; a workshop, and a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources (…)". Conseguentemente, occorre valutare le modalità di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione a seguito della sua identificazione.

Le aree di intervento del working group
I lavori del working group si focalizzano sulle seguenti aree:
- riconoscimento delle transazioni poste in essere dal contribuente. Le Amministrazioni finanziarie possono disconoscere le operazioni poste in essere dal contribuente o procedere ad una ulteriore caratterizzazione ai fini della determinazione del transfer pricing; occorre inoltre valutare l’accettabilità e le conseguenze derivanti dal trasferimento di intangibili e dalla rideterminazione dei rischi;
- conseguenze relative al transfer pricing derivanti da riorganizzazioni aziendali che non implicano ricaratterizzazioni. In questo caso occorre considerare quanto segue: se, in relazione all’arm’s lenght principle, deve essere riconosciuta una indennità o altra forma di compensazione dopo la conversione; le modalità di remunerazione per l’entità ristrutturata e per il "principal"; l’applicazione differenziata dell’arm’s lenght principle ad una entità ristrutturata e ad un’entità qualificata a basso profilo di rischio sin dall’inizio dell’attività; modalità di contabilizzazione dei gains derivanti dalla riorganizzazione;
- stabile organizzazione. In questo caso si deve procedere a una identificazione dei casi in cui una società estera può avere una stabile organizzazione a seguito di una riorganizzazione e necessità di emanare ulteriori indicazioni sulle modalità di attribuzione degli utili a una stabile organizzazione personale (agente dipendente).

I precedenti su riorganizzazioni aziendali e transfer pricing
A oggi le problematiche inerenti le riorganizzazioni aziendali e il transfer pricing sono state oggetto di discussione nei seguenti meeting: "New Oecd International Tax Initiatives: Looking ahead", Washington, 4 – 5 giugno 2007 (meeting congiunto dell’Ocse e dell’Uscib – United States Council for international business); "Tax efficiency and business reorganization: designing pro-growth tax systems", Stoccolma, 28 – 29 maggio 2007; 2nd Annual Centre for Tax Policy and Administration Roundtable: business restructuring, 26 – 27 gennaio 2005.
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