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Attualità

Trasferimenti intracomunitari di beni mobili da installare, montare o assiemare

Se i beni sono spediti da altro Stato membro in Italia l'operazione si considera cessione "interna"

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In deroga al principio di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 331/93, secondo cui l'introduzione nel territorio dello Stato da parte di un soggetto passivo di beni provenienti da altro Stato membro costituisce acquisto intracomunitario, è previsto dal successivo comma 5 che non costituiscono acquisti intracomunitari "l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto".

Per effetto dell'articolo 7, comma 2, Dpr 633/72, inoltre, tali cessioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia, con la conseguenza che per il cessionario nazionale l'acquisto di tali beni non realizza un'operazione intracomunitaria bensì un'operazione per così dire "interna".
Di conseguenza, in base a tale disposizione, il trasferimento da parte del fornitore comunitario dei beni, anche in dipendenza di contratti di appalto, d'opera e simili, dal suo territorio in quello nazionale risulta irrilevante ai fini dell'imposta (circolare n. 13/94) e ciò è facilmente spiegabile in quanto il momento impositivo viene a determinarsi all'atto della consegna nel nostro Paese dei beni, successivamente alla loro installazione, montaggio o assiemaggio; tutto ciò in linea con il disposto di cui all'articolo 6, comma 1, Dpr 633/72: "Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento... della consegna o spedizione se riguardano beni mobili".

In altre parole, la cessione, previa installazione, montaggio e assiemaggio a cura del fornitore comunitario o per suo conto, rileva nella sua interezza come fornitura, all'interno dello Stato, anche se in esecuzione di contratto d'appalto, opera e simili (risoluzione n. 456 del 17/11/1994).

Tale assunto sembrerebbe in contrasto con la collocazione giuridica delle figure del contratto d'appalto o d'opera, le quali sono richiamate dall'articolo 3, comma 1, del Dpr 633/72 fra le fonti di prestazioni di un servizio. In realtà, lo stesso Codice civile, all'articolo 2222 e seguenti, per quanto riguarda ad esempio il contratto d'opera, ribadisce che in tale tipo di contratto la materia può essere fornita o meno dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia: nel qual caso (ai sensi dell'articolo 2223 c.c.) si applicano, agli effetti civilistici, le norme sulla vendita.

Stabilito, dunque, che le cessioni di beni mobili da altro Stato membro per essere installati, montati o assiemati nel territorio italiano costituiscono operazioni "interne" e non acquisti intracomunitari da parte dell'acquirente nazionale, è interessante notare che per le corrispondenti operazioni in uscita dall'Italia l'articolo 41, comma 1, lettera c), del decreto legge 331/93 dispone che le stesse costituiscono cessioni non imponibili e, come tali, rilevanti sia ai fini della formazione del plafond per acquisti senza applicazione d'imposta di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72, sia ai fini dell'acquisizione dello status di esportatore abituale.

La norma nazionale, pertanto, deroga alla norma comunitaria di cui alla VI direttiva Cee, che, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), recita: "Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio".

Modalità di fatturazione
Da quanto detto si evince che, nel caso in cui la fornitura di beni da installare o montare è effettuata da un soggetto italiano che trasporta gli stessi in un altro Stato membro, l'operazione verrà fatturata dallo stesso come non imponibile ai sensi dell'articolo 41 citato e cioè come una normale cessione intracomunitaria.

Per quanto riguarda gli acquisti di tali beni da parte di un soggetto nazionale, invece, la qualificazione di tali operazioni come "cessioni interne" implica l'obbligo, in capo al fornitore comunitario, di nominare nel territorio italiano, anteriormente all'effettuazione delle cessioni in esame, un proprio rappresentate fiscale al fine di assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa Iva ovvero identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/72.

Tale obbligo, in realtà, sussiste solo nel caso in cui l'acquirente nazionale sia un soggetto privo di partita Iva; infatti, come precisato dall'articolo 17, comma 3, Dpr 633/72, "gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'art.35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni".

Nel caso, dunque, in cui il fornitore comunitario non abbia nominato un rappresentante fiscale né si sia identificato direttamente, l'acquirente nazionale soggetto d'imposta è tenuto a emettere, in un unico esemplare, un'autofattura con l'indicazione dell'Iva relativa all'operazione. L'autofattura deve essere annotata contemporaneamente nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72.
Ovviamente, l'imponibile di tali operazioni non concorre a formare il volume d'affari.
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