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Attualità

Il trasferimento delle perdite al gruppo (2)

Remunerazione "definitiva" e "proporzionale"

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Caso 1: remunerazione "definitiva" della perdita; eventuale parte residua, alla cessazione del regime, attribuita alla consolidante
L'accordo infragruppo prevede che la consolidante "paghi", alla società che produce la perdita, un "prezzo" per l'intero ammontare della stessa, a prescindere dalla parte che in quell'esercizio, tenendo conto del risultato complessivo del gruppo, è utilizzabile. La consolidante, se una porzione della perdita è da riportare agli esercizi successivi, sta acquistando un risparmio d'imposta solo eventuale e, di conseguenza, versa alla (alle) consolidata (consolidate) una somma inferiore al beneficio fiscale trasferito. A essa spettano tutte le valutazioni circa l'iscrivibilità in bilancio delle imposte anticipate, considerata, peraltro, l'acquisizione delle eventuali perdite residue al termine della tassazione di gruppo.

Esempio 1:

Risultato di A + 2.000
Risultato di B- 3.000
Risultato di gruppo- 1.000

A = consolidante
B = consolidata
"A" paga a "B" un prezzo pari al 25% della perdita trasferita.

Scritture contabili di "B"
B iscrive il credito verso A di 750 (pari al 25% di 3.000) in contropartita della voce 22 del conto economico "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate"

Crediti verso controllanti
SP - voce C) II 4
 750 
 Imposte correnti
CE - voce 22
 750


Scritture contabili di "A"
Il carico fiscale della consolidante passa dal 33 al 25%, facendo, perciò, registrare un provento fiscale di natura corrente pari all'8% di 2.000 (perdita usata in compensazione), cioè 160. "A" dovrà, poi, contabilizzare il costo delle perdite riportate a nuovo (25% di 1.000), facendolo affluire nella voce 22 del conto economico, nonché stimare i futuri risultati di gruppo per valutare se iscrivere o meno le imposte anticipate. Nell'ipotesi che i redditi ragionevolmente attendibili nel triennio permetteranno di utilizzare solo 800 dei 1.000, le imposte anticipate ammonteranno a 264 (33% di 800).

Imposte correnti
CE - voce 22
 660 
 Debiti tributari
SP - voce D) 12 del passivo
 

660

Per la rilevazione dell'Ires di competenza (33% di 2.000)


Crediti per imposte anticipate
Sp - voce C) II 4-ter
 264 
 Imposte anticipate
CE - voce 22
 

264

Rilevate le imposte anticipate


Debiti tributari
SP - voce D) 12 del passivo
 660 
Imposte differite
CE - voce 22
 250 
 Imposte correnti
CE - voce 22
 160
 Debiti v/imprese controllate
SP - voce D) 9 del passivo
 750
Rilevato il debito verso la consolidata. Chiuso il debito tributario. Rilevati gli ulteriori oneri e proventi fiscali connessi al trasferimento della perdita.


Caso 2: remunerazione "proporzionale" della perdita; eventuale parte residua, alla cessazione del regime, attribuita alla società che la ha prodotta
L'accordo infragruppo prevede che la consolidante "paghi", alla società che produce la perdita, solo la parte utilizzabile in compensazione con i risultati positivi del gruppo. Se più società trasferiscono perdite, queste saranno utilizzate (e quindi remunerate) proporzionalmente.
Tale configurazione, in aggiunta alla circostanza che, cessato il regime di tassazione di gruppo, le perdite resteranno nella disponibilità delle società cui si riferiscono, rende plausibile una remunerazione del beneficio fiscale pari all'aliquota d'imposta.

Esempio 2:

Risultato di A+ 2.000
Risultato di B - 2.000
Risultato di C - 1.000
Risultato di gruppo - 1.000

A = consolidante
B e C = consolidate

"A" paga un prezzo pari al 33% per la sola parte di perdita utilizzata (2.000). Il corrispettivo di 660 (33% di 2.000) sarà attribuito a "B" per 440 (2.000:3.000) e a "C" per 220. Le valutazioni sull'iscrivibilità delle imposte anticipate spetteranno, restando le perdite, sia in vigenza di consolidato che alla sua cessazione, nella loro disponibilità, alle società consolidate.
Lasciando immutata l'ipotesi dell'esempio 1 (ricuperabilità di 800 dei 1.000 di perdita riportati a nuovo), avremo questa situazione:

Scritture contabili di "B"
"B" rileverà prima di tutto il credito verso "A"

Crediti verso controllanti
SP - voce C) II 4
 440 
 Imposte correnti
CE - voce 22
 440


quindi le imposte anticipate, pari al 33% dei 2/3 (la sua perdita è pari ai 2/3 di quella totale) di 800 (perdita stimata recuperabile), per un totale di 176

Crediti per imposte anticipate
SP - voce C) II 4-ter
 176 
 Imposte anticipate
CE - voce 22
 

176



In futuro, all'atto del trasferimento della perdita ad "A", il credito per imposte anticipate si chiuderà con contropartita, in dare, l'accensione del credito verso la consolidante.

Scritture contabili di "C"
Le rilevazioni contabili di "C" saranno analoghe a quelle dell'altra consolidata. Diversi saranno gli importi.
Il credito verso "A" sarà pari a 220

Crediti verso controllanti
SP - voce C) II 4
 220 
 Imposte correnti
CE - voce 22
 220


le imposte anticipate saranno pari a 88, cioè il 33% di 1/3 (la sua perdita è pari ai 1/3 di quella totale) di 800 (perdita stimata recuperabile)

Crediti per imposte anticipate
Sp - voce C) II 4-ter
 

88

 
 Imposte anticipate
CE - voce 22
 

88



Anche per "C", all'atto del trasferimento della perdita ad "A", sarà rilevato il credito verso la consolidante in contropartita di quello per imposte anticipate.

Scritture contabili di "A"
La consolidante rileverà le imposte di competenza sul reddito da essa prodotto (33% di 2.000) e, contestualmente, il debito verso le consolidate

Imposte correnti
CE - voce 22
 

660

 
 Debiti tributari
SP - voce D) 12 del passivo
 

660



Debiti tributari
SP - voce D) 12 del passivo
 660 
 Debiti v/imprese controllate (B)
SP - voce D) 9 del passivo
 440
 Debiti v/imprese controllate (C)
SP - voce D) 9 del passivo
 220


2 - fine. La prima parte è stata pubblicata venerdì 14

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