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Attualità

Tutto pronto per il bonus ricerca. In rete il software di trasmissione

Dovranno utilizzarlo, dal 22 aprile, le imprese con le carte in regola per prenotare l'accesso al credito

Puntuale, come preannunciato dal provvedimento del 24 marzo del direttore dell'agenzia delle Entrate, da oggi in rete,"CREDITOFRS", il software predisposto per inviare telematicamente al Centro operativo di Pescara il formulario (modello FRS) che prenota l'accesso al bonus ricerca. Il via alle 10 del 22 aprile.
Per le imprese con progetti già avviati al 28 novembre 2008 (giorno precedente all'entrata in vigore del decreto 185 "anticrisi") un mese di tempo per il click: dovranno presentare la loro domanda entro le 24 del 22 maggio.
Il formulario - scaricabile dalla sezione modulistica del sito dell'Agenzia - è quello approvato il 24 marzo, che, recependo le modifiche apportate dal Dl 185/2008, ha sostituito la precedente scheda informatica.

Sollevati dall'onere della presentazione del modello FRS coloro che hanno concretizzato i loro piani a favore della ricerca e dello sviluppo esclusivamente nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e che, al 31 dicembre 2008, avevano già utilizzato tutto il credito.

La concessione del bonus è strettamente connessa alla disponibilità dei fondi stanziati allo scopo e l'invio dell'istanza vale da prenotazione alla fruizione del credito. L'ordine cronologico di arrivo delle domande risulterà fondamentale, è infatti questo il criterio che adotterà l'Amministrazione per riconoscere il beneficio.
Primi posti, in ogni caso, alle attività già in corso al 28 novembre 2008. Soltanto in sequenza a queste, e sempre secondo l'ordine di arrivo, saranno esaminati gli investimenti che hanno preso il via a partire dal giorno successivo (29 novembre).

Doppio binario anche per la stesura della domanda.
Nel primo caso, infatti, potranno essere indicati in un unico FRS tutti i dati e i costi relativi ai progetti per i quali è richiesto il credito; nella seconda ipotesi, dovranno essere presentati tanti formulari quanti sono i piani elaborati.

Diversa anche la valenza della risposta telematica che daranno, in un primo momento, gli uffici finanziari. Le aziende che già investivano alla data dell'entrata vigore del Dl 185, riceveranno il nulla osta che dà il via libera alla fruizione del credito di imposta a partire dal 2009 o, in caso di esaurimento dei fondi, nelle annualità successive. Alle imprese con progetti avviati dal 29 novembre 2008, l'Agenzia spedirà, invece, sempre per via telematica, una prima comunicazione che certifica l'avvenuta prenotazione e, nei successivi 90 giorni, l'eventuale diniego a usufruire del credito. Trascorsi i 90 giorni senza alcuna notizia da parte dell'Amministrazione, entra in gioco la regola del silenzio-assenso: l'azienda è ammessa al beneficio.

Ecco in sintesi le diverse modalità, distinte secondo la data di avvio degli interventi:

Progetti avviati al 28 novembre 2008
  • trasmissione del formulario dalle ore 10 del 22 aprile
  • termine ultimo per l'invio della domanda, le ore 24 del 22 maggio
  • unico formulario per tutti i progetti intrapresi
  • nulla osta all'utilizzo del credito da parte delle Entrate.

Progetti avviati dal 29 novembre 2008
  • trasmissione del formulario dalle ore 10 del 22 aprile
  • un formulario per ogni progetto intrapreso
  • certificazione dell'avvenuta prenotazione da parte delle Entrate
  • eventuale diniego entro 90 giorni dalla certificazione
  • trascorsi i 90 giorni, regola del silenzio-assenso.

Modalità di invio
Il modello FRS deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica al Centro operativo di Pescara (dalle 10 del 22 aprile) direttamente dal soggetto interessato o da un intermediario abilitato o, ancora, per i gruppi societari, attraverso una delle società appartenenti al gruppo.
I canali telematici sono due:
  1. Fisconline, a cui possono accedere tutti i contribuenti e le società e gli enti sostituti di imposta, per non più di 20 soggetti, che non abbiano già l'abilitazione al sistema Entratel
  2. Entratel, riservato ai professionisti, ai soggetti autorizzati alla trasmissione delle dichiarazione dei contribuenti e alle società ed enti che devono presentano il 770 per più di 20 soggetti.
Potrebbe anche capitare che, per un qualsiasi motivo, un'impresa voglia annullare l'istanza già trasmessa. In tal caso, occorre inviare nuovamente il frontespizio (e non il quadro A) del formulario segnalando nel riquadro "Rinuncia al credito d'imposta" il numero di protocollo del precedente modello e barrando la casella "Totale".
Attenzione, però, nell'eventualità di una nuova richiesta, la rinuncia fa decadere ogni diritto, compreso l'ordine cronologico di prenotazione.
Non perde invece l'ordine di prenotazione la rinuncia parziale al credito. Questa volta, oltre a compilare il riquadro "Rinuncia al credito d'imposta" e a barrare la casella "Parziale", va riempito il quadro A con tutti i dati richiesti e non soltanto quelli oggetto di variazione.

Il bonus sviluppo e ricerca
Introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283, legge 296/2006) per premiare le aziende che svolgono attività di ricerca e sviluppo, è stato poi rivisto dalla Finanziaria 2008 e, recentemente, dal Dl "anticrisi". Il decreto interministeriale n. 76 del 2008 ne ha regolato obblighi e modalità di applicazione.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/2008, è intervenuta fornendo chiarimenti a proposito di:
  • soggetti beneficiari
  • attività ammissibili
  • costi ammissibili
  • documentazione necessaria
  • utilizzo e rilevanza del credito di imposta.

La misura prevede la concessione di un credito d'imposta pari al 10% dei costi sostenuti per l'attuazione di piani di ricerca industriale nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2009. La percentuale sale al 40% se gli oneri sono riferibili a contratti stipulati con università ed enti di ricerca. Il tetto massimo di spesa è di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

Possono usufruirne sia le piccole e medie imprese che le grandi aziende (escluse quelle in difficoltà finanziaria), operanti in qualsiasi settore, che svolgono direttamente ricerca o che investono in essa attraverso terzi. A proposito di questo ultimo punto, si precisa che non è necessario che il progetto si concretizzi nel territorio nazionale, ma può essere elaborato e svolto anche da organismi residenti all'estero.

Sono previsti finanziamenti per tutti i lavori che in qualche modo concorrono allo sviluppo dell'industria, quindi alla sperimentazione di nuovi prodotti e tecnologie, all'acquisizione di conoscenze innovative, alla creazione di prototipi che migliorino processi e servizi.
Negato il contributo, invece, se le operazioni, anche se migliorative, sono considerate di routine e intervengono su linee di produzione o processi di fabbricazione già esistenti, senza apportare effettivi cambiamenti.

Il credito è utilizzabile per i versamenti Irpef, Ires e Irap dovuti nell'anno di imposta in cui sono effettuati gli investimenti. È consentito portare l'eventuale eccedenza in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Conviene annotarsi, inoltre, se non si vuole perdere il beneficio, che i costi per le attività avviate dopo il 28 novembre 2008 devono essere sostenuti entro l'anno successivo a quello in cui si è ricevuto il nulla osta e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009.
Limitati anche i tempi per la fruizione del credito - che non può andare oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la spesa - e gli importi che non devono superare, in progressione, il 30% nell'anno di presentazione della domanda e, per la parte residua, nell'anno successivo.
Coloro che invece hanno ricevuto il via libera per quanto investito prima del 29 novembre possono valersi dell'agevolazione già dall'esercizio in corso o, se esaurite le disponibilità finanziarie stanziate, negli esercizi successivi.

La misura, infine, non essendo considerata "aiuto di Stato", ma iniziativa a favore dello sviluppo industriale, è cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni salvo che le norme disciplinanti le altre misure a favore della ricerca non dispongano diversamente. Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap e non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 96 del Tuir.
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