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Attualità

Ultimi giorni per il saldo Iva
senza interessi o maggiorazioni

La cifra può essere suddivisa in un massimo di nove rate di pari importo, da completare entro novembre. A partire dalla seconda, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile

immagine di calendario

Ancora una settimana per rispettare l’appuntamento con il saldo Iva 2018. Quest’anno, infatti, poiché il 16 marzo (scadenza ordinaria) cade di sabato, slitta a lunedì 18 il termine per versare, senza maggiorazioni, l’imposta emergente dalla dichiarazione annuale, la cui presentazione – ricordiamo – deve avvenire entro il 30 aprile.
Il pagamento può comunque essere differito fino alla scadenza per le imposte sui redditi (1° luglio, in quanto il 30 giugno è domenica), aggiungendo uno 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo (la maggiorazione va applicata soltanto sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24).
Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi di tale opportunità, versando l’imposta entro il 1° luglio, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Inoltre, è possibile posticipare ulteriormente il versamento al trentesimo giorno successivo (31 luglio), applicando un altro 0,40% sull’importo dovuto, già precedentemente maggiorato.
 
Il saldo, oltre che in unica soluzione, può essere versato ratealmente, a partire dal 18 marzo o dal 1° luglio (se si opta per lo slittamento fino alla scadenza per pagare le imposte sui redditi) o dal 31 luglio (se si beneficia dell’ulteriore differimento di trenta giorni).
In ogni caso, le rate devono essere:

  • di pari importo
  • versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (a seconda di quando si parte: 16 aprile, 16 maggio, ecc.; 16 luglio, 20 agosto, ecc.; 20 agosto, 16 settembre, ecc.)
  • concluse entro il mese di novembre 2019.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% mensile; pertanto, sulla seconda rata graverà lo 0,33%, sulla terza lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99% e così via.
 
Riepilogando, il contribuente Iva, in riferimento al saldo 2018, può alternativamente:

  • versare in un’unica soluzione entro il 18 marzo 2019 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • versare in un’unica soluzione entro il 1° luglio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo, oppure rateizzare, maggiorando dapprima l’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo e, poi, aumentando dello 0,33% mensile ogni rata successiva alla prima
  • versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, maggiorando l’importo da versare (comprensivo degli interessi dell’1,60% per lo slittamento) di un ulteriore 0,40%, oppure rateizzare l’importo (comprensivo della doppia maggiorazione), aumentando dello 0,33% mensile ogni rata successiva alla prima.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, indicando il codice tributo “6099”.
In caso di rateizzazione, gli interessi vanno identificati con il codice tributo “1668”.
I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf), esclusivamente modalità telematiche di pagamento.
I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale vanno presentati esclusivamente tramite i servizi telematici “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
 
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva, è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ridotta alla metà se il ritardo non supera 90 giorni. Quest’ultima, per i versamenti effettuati con ritardo contenuto nei 15 giorni, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997). Le violazioni sono comunque regolarizzabili tramite ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).
Inoltre, è prevista una sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni) per chi non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre), l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-ter, Dlgs 74/2000).

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