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Attualità

Unico Enc 2012, licenzia la bozza
e si presenta in versione definitiva

Il modello, che dovrà essere utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati per la dichiarazione dei redditi 2011, non contiene novità sostanziali rispetto alla stesura provvisoria

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Disponibile sul sito dell’Agenzia Unico Enc 2012 per la dichiarazione dei redditi 2011 degli enti non commerciali ed equiparati. Il modello conferma le integrazioni e i ritocchi, già presenti nella bozza, resisi necessari a seguito delle numerose novità normative intervenute lo scorso anno.
Ad approvarlo un provvedimento direttoriale del 31 gennaio.
 
Tra i principali interventi legislativi che hanno comportato modifiche o new entry nel modello Unico Enc 2012, il “decreto sviluppo” (Dl n. 71/2011), la “manovra di ferragosto (Dl n. 138/2011), il “decreto salva Italia” (Dl n. 201/2011).
 
In particolare, nel quadro RQ sono presenti due nuovi prospetti: il primo (sezione XVI) è destinato all’indicazione dell’imposta sostitutiva del 5% da parte dei soggetti che detenevano, alla data del 31 dicembre 2010, una quota di partecipazione ad un fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5% (Dl n. 70/2011); nel secondo (sezione XX), invece, va gestita la maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali per i soggetti “non operativi”, introdotta dal Dl 138/2011, articolo 2, comma 36-quinquies.
 
Per quanto riguarda il quadro RF, va segnalata l’introduzione del codice 34 identificativo della variazione in aumento per i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile (Dl n. 138/2011, articolo 2, comma 36-quaterdecies).
 
Nel quadro RS esordisce il rigo RS65A per accogliere la nuova fattispecie di intervento di riqualificazione energetica ammessa alla detrazione del 55%, ossia la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 4, comma 4, Dl 201/2011).
 
Per i quadri RT e RM, in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, va segnalata la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato in occasione di una eventuale precedente rideterminazione del valore degli stessi beni.
 
Nel frontespizio, infine, debutta la casella “Dichiarazione integrativa” (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98), con la quale si potrà segnalare la volontà di trasformare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione già presentata in richiesta di utilizzo in compensazione, facoltà possibile fino a 120 giorni dal termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia già stato erogato (Dl 70/2011, articolo 7, comma 1, lettera g).
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