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Attualità

Unico società di persone. Cosa c'è di nuovo (4)

Nel quadro RS è stato ritoccato il prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

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Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati
Il quadro RN è stato ritoccato in vari punti rispetto allo scorso anno. Innanzitutto, nella sezione "Redditi", è stata reinserita, dopo un anno di assenza, la colonna 3, che accoglie "le imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative al netto delle imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti da soggetti non residenti partecipati, di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir".
Nella sezione in oggetto è stato inserito, inoltre, il campo 5, in corrispondenza dei redditi d'impresa in contabilità ordinaria e semplificata e di lavoro autonomo (righi da RN1 a RN3), da barrare in caso di presenza di una perdita illimitatamente riportabile. Tale indicazione permette ai singoli soci un corretto utilizzo delle perdite attribuite dalla società.

Altra novità di rilievo è stata la suddivisione del rigo RN8, relativo al reddito di partecipazione proveniente dal quadro RH, in tre "sottorighi" (1, 1-bis e 1-ter). Tale modifica si è resa necessaria al fine di tenere distinte le perdite eventualmente generatesi in capo ai diversi soggetti partecipati dalla società semplice o associazione fra artisti e professionisti, in base alla loro natura. Per effetto delle novità introdotte dall'articolo 36, comma 27, del Dl n. 223/2006, all'articolo 8 del Tuir, infatti, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate è stata estesa anche ai titolari di reddito d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo. I soci della società semplice o dell'associazione fra artisti e professionisti, che ha indicato nel quadro RH (e di conseguenza nel quadro RN) perdite di varia natura, possono in tal modo scomputare correttamente le perdite loro attribuite dai singoli redditi personali (di impresa e da associazione fra artisti e professionisti).



Per le ragioni sopra esposte, è stato eliminato il rigo nel quale riportare il totale dei redditi o delle perdite, indicati nel quadro RN, nonché il riquadro dove andavano indicate le perdite d'impresa in contabilità ordinaria da partecipazione in società di persone (quadro RH), in quanto non più significativi.

Rispetto allo scorso anno, infine, il rigo (RN15), relativo agli oneri da quadro RP (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) sui quali determinare la detrazione, è stato modificato, suddividendolo in due colonne: nella prima vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione del 41 per cento, nella seconda quelle per le quali è prevista la detraibilità al 36 per cento.



Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RE, RF, RG e RH
Il quadro RS del modello "Unico 2007 SP" ha subito rilevanti modifiche rispetto a quello dello scorso anno. In particolare, è stato ritoccato il prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi. Sono stati aggiunti, inoltre, i prospetti relativi alla "Tassa etica" e all'"Ammortamento dei terreni".

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi
Per quanto concerne la disciplina delle cosiddette società di comodo, si è reso necessario adeguare il modello alle novità introdotte dall'articolo 35, comma 15, del decreto legge n. 223/2006, e dall'articolo 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Una prima novità la si può notare a proposito del rigo RS15: è stata prevista, infatti, un'apposita casella (la numero 1) per esplicitare la sussistenza di una delle cause di esclusione dalla disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice:

  • 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
  • 3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria
  • 4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri o che sono da essi controllate, anche indirettamente
  • 5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto
  • 6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 100.

Sempre nel rigo RS15 è stata istituita la casella n. 2 ("Interpello"), per dare applicazione a quanto previsto dal nuovo comma 4-bis del predetto articolo 30, e, cioè, consentire al contribuente di richiedere all'Agenzia delle entrate la disapplicazione della disciplina in esame, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Ulteriore possibilità di disapplicare la normativa in esame viene offerta ai soggetti che, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 111 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, relativamente al periodo di imposta anteriore a quello di scioglimento ovvero di trasformazione in società semplice, abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del Codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione; in tal caso, va barrata la casella "Scioglimento o trasformazione", posizionata appena sotto il titolo del prospetto in oggetto.

Per quanto concerne i righi dei singoli componenti per i quali determinare il ricavo e il reddito presunto (da RS16 a RS20), c'è da notare come, accanto ad alcuni di essi già presenti nel modello dello scorso anno, per i quali si è provveduto ad aggiornare eventualmente solo la percentuale da applicare al valore medio dei beni (ad esempio il 2 per cento anziché l'1 per cento, sul valore medio di titoli e crediti), siano state previste due nuove voci (in base a quanto disposto dalla lettera c), articolo 1, comma 109, della Finanziaria 2007) sulle quali applicare percentuali ridotte rispetto al caso normale e, cioè, gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e quelli a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel rigo RS16 ("Titoli e crediti") è stata, inoltre, prevista una nuova casella ("Opzione c. 110"), per attuare quanto previsto dall'articolo 1, commi 109 e 110, della legge n. 296/2006, in base ai quali il contribuente, per il periodo d'imposta 2006, può tener conto, ai fini del valore medio per la determinazione dei ricavi presunti, dei beni indicati anche nelle lettere d) ed e) dell'articolo 85, comma 1, del Tuir, qualora più favorevole. In tal caso, va barrata la casella in questione.

Il nuovo rigo RS22 comprende, oltre al campo in cui indicare i redditi esclusi e le altre agevolazioni (colonna 1), anche un'ulteriore colonna, in cui riportare il reddito imponibile minimo, pari alla differenza tra il reddito presunto (rigo RS21, colonna 5) e gli anzidetti redditi esclusi. A questo punto, è necessario procedere al raffronto tra:

  • l'ammontare del reddito imponibile minimo e quello del reddito d'impresa in contabilità ordinaria, indicato nel rigo RF56, colonna 2, in caso di soggetto in regime di contabilità ordinaria
  • l'ammontare del reddito imponibile minimo e quello del reddito d'impresa in contabilità semplificata, indicato nel rigo RG26, colonna 2, in caso di soggetto in regime di contabilità semplificata.

Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, nella colonna 1 del rigo RN1 (o RN2) va riportato l'importo del reddito imponibile minimo.



Tassa etica
Tale prospetto è stato previsto per dare attuazione al comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006). Ai sensi di tale disposizione, infatti, ai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, si applica un'addizionale del 25 per cento alle imposte sui redditi. Per quanto concerne la compilazione del prospetto, in colonna 1 del rigo RS25 va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto, proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti da tali attività. Ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente a più attività sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti dall'attività cui si applica la "tassa etica", e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella colonna 2 va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1.
Il materiale pornografico e di incitamento alla violenza è individuato con Dpcm, su proposta del ministro per i Beni e le Attività culturali, sentito il ministro dell'Economia e delle Finanze.



Ammortamento dei terreni
L'articolo 36, comma 7, del Dl n. 223/2006, come sostituito dal Dl n. 262/2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono.
Il prospetto in esame va, dunque, compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato nel valore del fabbricato. In particolare, nel rigo RS26 va indicato:

  • in colonna 1, il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno
  • in colonna 2, il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1
  • in colonna 3, il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno
  • in colonna 4, il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Per il rigo RS27 valgono le stesse istruzioni del rigo RS26, ma con riferimento ai fabbricati strumentali non industriali.



Quadro RQ - Imposte sostitutive
Nel quadro RQ del modello 2007 è stata prevista, insieme al già noto prospetto per la determinazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 8 della legge n. 342/2000, in materia di conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di Caf, una seconda sezione, da compilare da parte delle società considerate non operative nel periodo d'imposta 2006, nonché da quelle che, nello stesso anno, si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, avendo deliberato lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, applicano l'imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 1, commi da 112 a 118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, i soggetti devono richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese, a norma degli articoli 2312 e 2495 del Codice civile, entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione.
L'opzione può essere esercitata a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 1° gennaio 2007, ovvero che siano stati iscritti entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.

In caso di scioglimento, nel rigo RQ7, colonna 1, va indicato il reddito d'impresa determinato ai sensi dell'articolo 182 del Tuir e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento del reddito di cui alla colonna 1.
In caso di trasformazione, nel rigo RQ8, colonna 1, va indicata la differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, mentre, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di colonna 1.
Nel rigo RQ9, colonna 1, va indicato l'importo delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di colonna 1.
Nel rigo RQ10, colonna 1, va indicato l'importo dei saldi attivi di rivalutazione e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1.
Nel rigo RQ11, va indicato il totale dell'imposta sostitutiva dovuta.



4 - fine. Le precedenti puntate sono state pubblicate nei giorni 2, 4 e 5 aprile

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