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Attualità

Unificare le tasse di immatricolazione per autoveicoli? Una necessità per l'Europa

A sostenerlo è stata a più riprese la Commissione europea secondo cui urge la necessità di sostituirle con un unico tributo

La mancata armonizzazione, a livello comunitario, delle tasse di immatricolazione degli autoveicoli vigenti in ogni Stato membro rischia di rallentare notevolmente il processo di piena attuazione della libera circolazione delle persone e delle merci in ambito Ue. L’allarme, evidenziato dalle frequenti pronunzie rese dalla Corte di Giustizia europea soprattutto in controversie riguardanti il pagamento di questa tassa da parte di soggetti stabiliti, per mere ragioni lavorative, in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ha indotto la Commissione europea a sottoporre agli Stati membri una proposta di direttiva volta a omogeneizzare la disciplina esistente in materia. In effetti, attualmente non sussiste, in ambito Ue, univocità neanche per quanto concerne la natura giuridica di tale tributo.

Una realtà a macchia di leopardo
In alcuni Stati l’imposizione, all’atto della immatricolazione dell’autoveicolo è molto elevata e rappresenta una vera e propria tassa applicata per il semplice fatto che il veicolo viene immesso in circolazione, sia pure in astratto, nello Stato di appartenenza. Per contro, in altri Paesi tale tributo viene percepito alla stregua di un mero "canone" riscosso sulla base di un servizio effettivamente erogato.

La posizione della Commissione europea
Nelle intenzioni della Commissione europea le singole tasse di immatricolazione, attualmente in vigore, dovranno essere sostituite da un unico tributo, la cui genesi coincide con l’immatricolazione dell’autoveicolo e il cui ammontare è proporzionale all’inquinamento che il medesimo produce. E’ chiaro che l’adozione di una tale misura sarà soggetta al principio di unanimità per cui occorrerà il voto favorevole dei 25 Paesi membri per la sua adozione. Intanto è interessante evidenziare la posizione assunta dalla Corte di Giustizia europea relativamente ad alcune fattispecie per le quali le indicazioni fornite dai giudici comunitari sono di seguito riportate:  

Prima immatricolazione in uno Stato membro di un veicolo proveniente da altro Stato membro
La Corte ha affermato che uno Stato membro ha il diritto di percepire la tassa in esame all’atto della prima immatricolazione di un veicolo al proprio interno anche se tale veicolo è usato. Sempre però che – conformemente a quanto previsto dall’articolo 90 del Trattato – l’ammontare della tassa di immatricolazione in esame non ecceda l’ammontare complessivo della tassa  inclusa nel prezzo di un veicolo similare venduto all’interno del medesimo Paese. In base a tale pronunzia la Commissione ha deferito la Grecia dinnanzi alla Corte ed ha aperto numerose procedure di infrazione nei riguardi di Cipro e della Polonia  per avere adottato, nelle normative interne, principi difformi da quello ricavabile dal predetto articolo 90 e dall’interpretazione dei giudici. 

Trasferimento della residenza
La Commissione ha sottolineato in diverse occasioni che la direttiva 83/183/Cee, che garantisce la esenzione dalla tassa di immatricolazione alle persone fisiche che trasferiscono, in via definitiva, la loro residenza in un altro Stato membro, vieta che lo Stato membro di trasferimento percepisca la tassa di immatricolazione. Tuttavia, in alcuni casi, la Corte ha riconosciuto che non sussistevano le condizioni per l’applicazione della esenzione di cui alla direttiva citata. Occorre sottolineare che molti Stati membri applicano l’esenzione sulla base solo della normativa interna, senza effettuare alcun raccordo con le previsioni derivanti dalla direttiva 83/183.  

Autovetture concesse in leasing
La Corte ha stabilito che la tassa di immatricolazione può essere percepita sulle autovetture concesse in leasing provenienti da un altro Stato membro; è, tuttavia, necessario che lo Stato membro dove l’autovettura è di fatto utilizzata debba tener conto della durata dell’utilizzo del veicolo al suo interno, consentendo all’utilizzatore un congruo margine temporale per esplicare le formalità richieste.  

Utilizzo del veicolo da parte del lavoratore
Nelle sue pronunzie la Corte ha affermato il principio che l’impiegato di una ditta possa utilizzare, all’interno dello Stato in cui risiede, tanto a fini privati che lavorativi, un veicolo immatricolato a nome del suo datore di lavoro in un altro Stato membro, a condizione che il veicolo non sia utilizzato essenzialmente nello Stato di residenza del lavoratore.  

Utilizzo del veicolo da parte dell’imprenditore
La Corte ha precisato che il principio sopra esposto vale anche nel caso in cui il veicolo, di proprietà dell’azienda, venga utilizzato dai propri manager (soci azionisti, amministratori).  

Tassa di immatricolazione e Iva
Si discute se la tassa di immatricolazione di un veicolo debba essere compresa tra gli elementi costitutivi della base imponibile e, come tale, rientrare nel computo per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. In una recente controversia con la Danimarca la Corte ha stabilito che, poiché la tassa di immatricolazione riscossa all’atto dell’importazione degli autoveicoli non è altro che un’imposta anticipata dal prestatore in nome e per conto dell’acquirente, essa si configura come una "posta provvisoria". Pertanto non rientra a far parte della prestazione del soggetto passivo del tributo (e, cioè, del rivenditore che interviene soltanto per effettuare il pagamento che gli verrà successivamente rimborsato dall’acquirente) e, come tale, deve considerarsi esclusa dal computo della base imponibile.
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