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Attualità

Valutazione alternativa al costo per le partecipazioni in controllate o collegate

Necessario applicare le regole di consolidamento

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In base al punto 4) del primo comma dell'articolo 2426 del codice civile, rubricato "Criteri di valutazione", le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da partecipazioni in imprese controllate o collegate, possono essere valutate, anziché al "costo d'acquisto", "per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis".

E' questo il cosiddetto "metodo del patrimonio netto", deroga ammessa al principio generale del "costo" come limite massimo delle valutazioni di bilancio (in base ai principi contabili italiani), in virtù della considerazione che esso meglio si attaglia a dare una corretta rappresentazione contabile di partecipazioni in società in cui elevata è la possibilità di orientare il processo decisionale e di influire, quindi, sui risultati. Non a caso lo stesso articolo 2426, nella seconda parte del punto 3), obbliga, qualora si utilizzi il "criterio del costo" (e non si è obbligati a redigere il bilancio consolidato), a motivare, in nota integrativa, l'eventuale differenza positiva fra questo valore e quello "corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata".

La prima iscrizione
"Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo d'acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto...può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata" (articolo 2426, punto 4), seconda parte).

Si supponga che la società "A" acquisti una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di "B". Il costo di acquisto è di 100.000 euro. Nello stato patrimoniale di "A" si avrà:

AttivoPassivo
A)...
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:

a) controllate

100.000


Si supponga che il patrimonio netto di "B" sia così composto:

Capitale sociale=100.000
Riserva legale=20.000
Riserva straordinaria=
10.000
Totale PN=130.000


La corrispondente frazione del patrimonio netto di "B" è pari, quindi a 78.000 euro (60 per cento di 130.000).
La differenza di 22.000 euro fra questo valore e il prezzo pagato, può essere frutto di un "cattivo affare" fatto dall'acquirente (e in tal caso si procederà a svalutare il valore della partecipazione) o di un valore contabile del patrimonio della partecipata che non corrisponde a quello reale, per effetto, ad esempio, di immobilizzazioni, o rimanenze di magazzino,"sottovalutate", o di un avviamento generato internamente.
Ipotizziamo, per semplicità, che la differenza di 22.000 euro sia imputabile per 10.000 ad avviamento e per 12.000 (al netto delle imposte latenti) a un impianto il cui valore effettivo è superiore a quello di libro.
In questo caso, la società "A" potrà mantenere in bilancio il valore iscritto di 100.000 euro, informando, in nota integrativa, delle ragioni della differenza fra costo d'acquisto e valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto.

Alla fine dell'esercizio
Alla fine dell'esercizio, se "B" registra un utile d'esercizio di 10.000 euro, il valore della partecipazione in "B" nel bilancio di "A", varierà di un valore pari al 60 per cento di:

Utile d'esercizio10.000-
Ammortamento avviamento2.000-
Ammortamento impianti
4.000
=

Totale

4.000 

(Si ammortizza l’avviamento in cinque anni e l’impianto, in base alla vita utile residua stimata, in tre)

cioè, di 2.400 euro.

Per inciso, nel caso ci fossero state utili o perdite infragruppo, sarebbe stato necessario procedere alla loro eliminazione dal risultato d'esercizio; ad esempio:
"A" acquista prodotti per 1.000 euro, rivendendoli per 1.100 euro a "B". Se alla fine dell'esercizio la società partecipata (B) ha ancora in magazzino quei prodotti, non essendosi l'operazione conclusa con una economia terza, bisogna procedere a rettificare l'utile del "gruppo" (si ricorda che valutare una partecipazione col metodo del patrimonio netto equivale ad applicare una metodologia di consolidamento), di 100 - 33 (per imposte anticipate) euro.

Tornando all'esempio principale, la società "A" rivaluterà la sua partecipazione di 2.400 euro, accreditando, come contropartita, al conto "Riserva partecipazioni valutate al patrimonio netto", una riserva disponibile (utilizzabile, cioè, per la copertura di perdite e per l'incremento di capitale, ma non distribuibile ai soci), così come previsto dal punto 4) dell'articolo 2426 che, nella terza parte, recita "negli esercizi successivi, le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile".

All'atto della distribuzione degli utili
Ipotizzando che l'assemblea dei soci di "B" decida per la distribuzione integrale degli utili realizzati, il suo patrimonio netto diminuirà di 10.000 euro e, di conseguenza, il valore della partecipazione di "A" di 6.000 euro (60 per cento di 10.000).
La rilevazione contabile effettuata dalla partecipante sarà:

Riserva partecipazioni valutate al patrimonio netto2.400
Svalutazione partecipazioni3.600

Partecipazioni

6.000


"Svalutazione partecipazioni" è un conto acceso a componenti negativi di reddito, accolto nella voce D) 19) a) del conto economico, ex articolo 2425 del codice civile.

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