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Attualità

Vantaggi e svantaggi della tassazione di gruppo (1)

Convenienze e mancati benefici derivanti dall'adesione al regime

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L'opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di un reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti, da considerare, relativamente alle società controllate, per il loro intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante.
Possono aderire al consolidato nazionale soggetti(1) tra i quali intercorra un rapporto di controllo(2). L'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.

I vantaggi e gli svantaggi del consolidato
La partecipazione al regime di tassazione consolidata può implicare vantaggi e/o svantaggi fiscali che si evidenziano confrontando l'imposizione in presenza dell'opzione, rispetto a quella che si sarebbe realizzata senza l'adesione alla tassazione di gruppo.

I vantaggi o gli svantaggi conseguenti l'opzione possono essere di natura economica, quando si realizza un sostanziale risparmio o aggravio di imposta, ovvero di natura finanziaria nel caso in cui vi sia solo un differimento o un'anticipazione nell'imposizione.
Inoltre, mentre alcuni effetti dell'esercizio dell'opzione (positivi o negativi) sono caratterizzanti l'adesione stessa (ad esempio, la non imponibilità del 5 per cento dei dividendi percepiti in caso di adesione al consolidato, ovvero il riallineamento dei valori patrimoniali), talune conseguenze potrebbero essere ottenute anche in assenza del consolidato (ad esempio, la compensazione delle perdite, sebbene non intersoggettiva).

Infine, alcuni effetti dell'opzione sono o possono essere provvisori. Nel caso, ad esempio, del ricalcolo del pro-rata, il beneficio deve essere riacquisito in caso di interruzione anticipata dell'opzione prima del termine del triennio, mentre in caso di trasferimenti in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'articolo 123 del Tuir, il risparmio di imposta è sempre temporaneo, essendo in ogni caso recuperato nel tempo.

Analizziamo i vantaggi fiscali che posso generarsi a seguito dell'opzione per il consolidato.

Compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali
L'adesione al consolidato nazionale permette la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali. Ciò avviene in diretta conseguenza del procedimento di determinazione del reddito complessivo globale del consolidato, che si determina mediante la somma algebrica dei redditi complessivi netti individuali, cioè attraverso la compensazione degli imponibili (positivi o negativi) di tutti i soggetti partecipanti.
La compensazione intersoggettiva avviene immediatamente, data la coincidenza dei periodi d'imposta di tutti i partecipanti alla fiscal unit, prevista quale condizione necessaria per l'accesso al regime di tassazione di gruppo(3).

La determinazione di un reddito complessivo globale può consentire una compensazione di perdite in maniera anticipata nell'ipotesi in cui il soggetto che le ha generate avrebbe, in assenza dell'opzione, conseguito redditi capienti prima della scadenza delle perdite, oppure un utilizzo altrimenti precluso nel caso in cui l'impresa sia perennemente in perdita o comunque non in grado di compensare tali perdite nei limiti temporali disposti dalla legge. I vantaggi descritti sono definitivi e nella prima ipotesi solo di tipo finanziario.

La compensazione intersoggettiva dei redditi può anche costituire uno svantaggio nell'evenienza in cui le perdite prodotte da un soggetto non vengano utilizzate a livello di consolidato (sempre in perdita), ma lo sarebbero state negli anni successivi a livello individuale se lo stesso non avesse aderito all'opzione.

Infine, le società o gli enti che partecipano al consolidato nazionale potrebbero ricevere somme compensative in caso di attribuzione all'imponibile consolidato di perdite non immediatamente utilizzabili. La percezione di tali somme concretizza un vantaggio economico se le perdite attribuite non fossero utilizzabili in futuro, altrimenti soltanto un beneficio finanziario.

Totale esclusione da tassazione dei dividendi distribuiti
Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a), del Tuir, i dividendi distribuiti dalle società partecipanti all'opzione sono esclusi dal concorso alla formazione del reddito del consolidato, mediante un'ulteriore variazione in diminuzione effettuata dalla consolidante nella dichiarazione di gruppo.
Si realizza, pertanto, una detassazione totale dei dividendi percepiti all'interno della fiscal unit, in luogo dell'esclusione ordinaria per il 95 per cento del loro ammontare. Il vantaggio descritto è definitivo e riguarda anche i dividendi "provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione".
Sui dividendi percepiti nel consolidato si genera, dunque, un beneficio economico quantificabile nell'1,65 per cento (33 per cento del 5 per cento) per ogni distribuzione.

Collegata alla neutralità della circolazione dei dividendi all'interno del perimetro di consolidamento è l'irrilevanza degli effetti delle disposizioni concernenti la norma contro la thin capitalization.
Infatti, l'indeducibilità degli interessi passivi disposta in capo alla società erogatrice, ai sensi dell'articolo 98 del Tuir, e la connessa riqualificazione degli interessi attivi in dividendi in capo al socio qualificato, non produce un differente onere impositivo a livello consolidato.
Il vantaggio è definitivo, e genera un beneficio economico in termini di risparmio d'imposta, sulla parte imponibile (5 per cento) degli interessi riqualificati in dividendi corrisposti tra soggetti che invece non partecipano al consolidato.

Nell'ipotesi di finanziamenti erogati da parti correlate che non partecipano al consolidato (in quanto esclusi dalla previsione ex articolo 122) ovvero nel caso di finanziamenti garantiti dal socio (che non sono riqualificati in dividendi), le disposizioni di contrasto alla sottocapitalizzazione non risultano sterilizzate all'interno della tassazione di gruppo.

Maggiore deduzione di interessi passivi per effetto del ricalcolo del pro rata patrimoniale
L'articolo 97, comma 2, lettera b), n. 1, del Tuir, dispone che nel calcolo dell'eccedenza delle partecipazioni esenti sul patrimonio netto (pro rata patrimoniale), sono escluse le partecipazioni esenti in società il cui reddito concorre insieme a quello della controllante alla formazione dell'imponibile consolidato.
Per effetto di tale esclusione è possibile una maggiore deduzione di interessi passivi.
Tale vantaggio può essere solo transitorio, in quanto è necessario recuperare la rettifica effettuata nel caso in cui il consolidato cessi prima del compimento di un triennio. In tale ultima ipotesi, il vantaggio è solo di natura finanziaria.
Il ricalcalo del pro rata può comportare una variazione in aumento del reddito; tuttavia, in tal caso, l'apparente svantaggio è controbilanciato dall'effetto positivo generato dalla rettifica sui dividendi.

Cessione di beni in neutralità fiscale
Le cessioni di beni che non generano ricavi o plusvalenze esenti, effettuate tra soggetti aderenti al consolidato, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti in capo al cedente, se si esercita l'ulteriore opzione per il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo previsto all'articolo 123 del Tuir.
In tal modo, la plusvalenza che si genera dalla cessione non è assoggettata a tassazione, mentre il bene continua a mantenere i vecchi valori fiscali.
Il vantaggio derivante dalla cessione di beni in neutralità è soltanto di natura finanziaria, poiché è in ogni caso recuperato nel tempo (mediante i minori ammortamenti, nell'ipotesi di cessazione del consolidato, ovvero in caso di nuova cessione del bene non in neutralità).

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata martedì 21

NOTE
1. Società o ente controllante rientrante fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir, in quest'ultimo caso alle condizioni di cui all'articolo 117, comma 2, del Tuir. Soggetti controllati: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.

2. Rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120 del Tuir.

3. L'articolo 119, comma 1, lettera a), del Tuir, tra le condizioni di efficacia dell'opzioni prevede: "identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante".

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