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Attualità

Versamento acconti d’imposta 2019:
la partita si chiude il 2 dicembre

Appuntamento imminente con il secondo anticipo dell’anno che, a differenza del primo, dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di suddividere il dovuto in rate

fischio finale

Con il prossimo 2 dicembre (la scadenza naturale del 30 novembre cade di sabato) si conclude la fase più calda degli adempimenti fiscali. Scade, infatti, il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti Irpef, Ires, Irap e di diverse altre imposte.
Sono chiamate all’adempimento tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires) anche se con alcune differenze relative sia alla misura dell’acconto sia alle modalità di versamento. In merito a queste ultime, tenuto conto del “denominatore” comune, costituito dall’utilizzo dell’F24, l’unica diversità riguarda le procedure di presentazione del modello, obbligatoriamente telematiche solo per i titolari di partita Iva, e l’utilizzo di diversi codici tributo.

Più articolato è, invece, il calcolo dell'importo da pagare, che dipende sia dalla tipologia d'imposta sia da quella del contribuente. Ad esempio, per quest’anno, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati i relativi Isa e hanno fruito della proroga al 30 settembre per il versamento della prima rata d’acconto, godono di uno sconto del 10 per cento. Il collegato fiscale (articolo 58, Dl n. 124/2019), infatti, per tali contribuenti ha rimodulato i versamenti in acconto, prevedendo, in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per Irpef, Ires e Irap due rate al 50%, fatta salva l’eventuale prima tranche nella misura del 40%, o l’unica soluzione al 90 per cento. la novità si applica anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario agevolato o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Infine, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile anche alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero – Ivie – o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero – Ivafe (risoluzione n. 93/2019 – vedi articolo “Rimodulazione versamenti in acconto: per Irpef, Ires e Irap due rate al 50%”).

In generale, dunque, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in due fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.

Metodi di calcolo
In linea generale, sono due i criteri attraverso i quali procedere al calcolo dell’acconto:

  • metodo storico – il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2018), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi
  • metodo previsionale – il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2019), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e i crediti d’imposta spettanti.

La prima procedura, a occhio, si addice ai contribuenti che hanno una situazione reddituale “stabile”. Al contrario, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore possono ricorrere al metodo previsionale. Questa scelta può essere vantaggiosa, ma sicuramente più incerta e rischiosa. Infatti, da un lato, comporta la riduzione (o il non pagamento dell’acconto), dall’altro espone al rischio di errore, con il conseguente versamento di un acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata. Ma veniamo al dunque.

L’acconto Irpef

Il saldo che risulta dal modello Redditi Pf 2019 e l’eventuale prima rata di acconto sono stati  versati entro lo scorso 30 giugno, oppure nei successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento. La scadenza per la seconda o unica rata di acconto è, quest’anno, il 2 dicembre (anziché il 30 novembre).
In particolare, l’acconto Irpef  è pari al 100% dell’imposta dichiarata nel 2019 (riferita al 2018) ed è dovuto solo se questa, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, evidenziata al rigo RN34 del modello Redditi Pf, supera i 51,65 euro. In tal caso, l’anticipo va versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 2 dicembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 2 dicembre.

Al di là del metodo scelto per la sua determinazione, per pagare la seconda o unica rata dell’acconto Irpef 2019 deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 (Irpef - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione).

L’acconto Ires
Anche questo anticipo è fissato nella misura del 100% e va pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. All’appello di lunedì 2 dicembre sono chiamati, quindi, pure i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il 40% dell’acconto dovuto è stato versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda, cioè entro il prossimo 2 dicembre.
Se utilizzano il metodo storico, per il calcolo dell’acconto dovuto devono fare riferimento al rigo RN17 del modello Redditi Sc 2019 o al rigo RN28 del modello Redditi Enc 2019 (“Ires dovuta o differenza a favore del contribuente”). L’acconto non è dovuto se gli importi indicati in tali righi non supera i 20,66 euro.

In alternativa al metodo storico, è possibile ricorrere al metodo previsionale: in tal caso, il soggetto Ires, che ritiene di realizzare un minor reddito nel 2019 può parametrare l’acconto all’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo. Anche in questo caso il contribuente si espone al rischio di errore con la possibilità di dover successivamente pagare sanzioni e interessi sull’importo non versato.

I soggetti Ires, in sede di compilazione del modello F24, devono indicare il codice tributo 2002 (Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione).

L’acconto Irap
Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento, entro il prossimo 2 dicembre, della seconda rata (o, nei casi previsti, dell’acconto in unica soluzione) e da indicare sul modello F24 è il 3813.

Acconto cedolare secca
Per stabilire se è dovuto o meno l’anticipo relativo alla cedolare secca per l’anno 2019 è necessario controllare l’importo indicato nel rigo LC1 del modello Redditi Pf 2019, colonna 5, “Differenza”.
Se questo importo non supera i 51,65 euro l’acconto non è dovuto, se va oltre tale cifra l’anticipo è dovuto nella misura del 95% del suo ammontare.
Per quanto riguarda modalità e termini di versamento si applicano le regole previste per l’Irpef.
Per il pagamento con F24 della seconda rata si utilizza il codice tributo 1841.

Casi di acconti ricalcolati
In tema di calcolo, c’è poi da prendere in considerazione  l’ipotesi in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerge una maggiore imposta, con conseguente nuova determinazione degli acconti dovuti in misura superiore. Ebbene – dice la circolare n. 42/2016 – se l’integrativa viene presentata dopo il termine di pagamento del secondo acconto (quello in argomento) non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento, pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13, Dlgs n. 471/1997).
In ogni caso – prosegue la richiamata circolare – anche quando l’integrazione avvenga prima dell’adempimento in esame, il primo acconto non sarà sanzionabile se con il secondo il contribuente versa la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata. “Come chiarito con circolare n. 23 del 9 giugno 2015, infatti, la fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare. Pertanto, se l’importo versato per gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento”.

Gli altri contribuenti e tributi interessati
I termini per versare l’acconto scadono il 2 dicembre anche per coloro che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e i contribuenti “di piccole dimensioni” che aderiscono al regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).
Tali contribuenti, nell’F24 indicano i seguenti codici tributo:

  • 1794 – imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione
  • 1791 – imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto seconda rata o in unica soluzione.

La vicina scadenza inoltre interessa anche altri tributi, come l’Ivie e l’Ivafe, rispettivamente “imposta sul valore degli immobili situati all’estero” e “imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero”. E, poi, naturalmente, le addizionali e le maggiorazioni all’Irpef e/o all’Ires.

Questi i codici tributo per il pagamento della seconda rata o dell’acconto in unica soluzione:

  • 4045 – imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 4048 – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 4004 – addizionale Irpef
  • 2005 – addizionale Ires
  • 2014 – addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas
  • 2019 – maggiorazione Ires (per le società di comodo).
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