Viareggio: per i sopravvissuti scadenze fiscali rinviate
Si tratta dei cittadini che hanno avuto case e negozi distrutti dal disastro ferroviario dello scorso 29 giugno
Si tratta della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari in favore degli abitanti, degli esercenti e dei loro dipendenti che sono stati colpiti dal disastro di fine giugno. In particolare per coloro che hanno subito gravi danni l'ordinanza prevede che i contratti di surroga e cessione del credito, stipulati tra il commissario delegato e quanti usufruiscono dei contributi e/o rimborsi assegnati in base alla precedente ordinanza del 6 agosto 2009, siano esenti da imposte di bollo e registro. Anche i contratti di acquisto di immobili, stipulati da coloro che hanno avuto la loro abitazione o esercizio commerciale distrutto o non ristrutturabile, sono esenti da imposte relative alla quota di spettanza degli acquirenti.
Sempre per andare incontro alle difficoltà dei cittadini che sono stati danneggiati dalla tremenda esplosione è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti delle imposte Irpeg, Ires, Irpef e Irap scadenti dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010. La riscossione delle imposte non versate riprenderà, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di gennaio 2011, in diciotto rate mensili di pari importo. L'Agenzia delle Entrate emanerà, in un successivo momento, un provvedimento direttoriale in cui verranno stabilite le modalità di effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione.