Ogni libro sociale deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni foglio o presso il Registro imprese della Camera di commercio o presso un notaio.
Un solo importo, indipendentemente da quanti sono i libri
Per la bollatura e la numerazione dei libri sociali, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, è dovuta la tassa di concessione governativa (deducibile ai fini Ires e Irap) nella misura forfetaria di:
- 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera l’importo di 516.456,90 euro.
Va evidenziato che le modalità e i termini di versamento della tassa di concessione governativa sono diversi nel caso in cui la società si trovi nel primo anno di attività o in quelli successivi.
In tale ipotesi, infatti, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali, prima di presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva con il modello AA7/10, sul quale vanno riportati anche gli estremi del versamento.
Per i periodi d’imposta successivi al primo, il versamento deve essere eseguito, entro il 16 marzo dell’anno di riferimento, utilizzando il modello F24, esclusivamente per via telematica, con indicazione del codice tributo “7085” nella sezione “Erario”, dell’importo e dell’anno per il quale viene eseguito il versamento.
Chi deve pagare e chi no
Sono obbligate al versamento della tassa esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), incluse le società in liquidazione ordinaria e le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, purché sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
Sono esonerati dall’adempimento: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali già dichiarate fallite, i consorzi con attività esterne, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate a una Federazione sportiva nazionale, o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla legge 289/2002.
I libri da vidimare
La vidimazione iniziale è prevista dall’articolo 2421 del codice civile che stabilisce quali siano i libri da sottoporre a numerazione e bollatura.
Nello specifico si tratta dei seguenti libri e registri:
- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, eccetera), invece, non devono essere vidimati. Per questi ultimi, l’unica formalità richiesta per usarli è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine, eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla loro tenuta.
Sanzioni
L’omesso versamento della tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo della stessa e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
È possibile sanare la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.