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Attualità

Visite fiscali esenti dall'Iva

Si tratta di controlli che hanno comunque come scopo principale la tutela della salute

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Con la recente risoluzione n. 7/E del 9 gennaio, l'Agenzia delle entrate torna ancora una volta sulla definizione dei contorni esentativi, ai fini Iva, previsti dal numero 18 del comma 1 dell'articolo 10 del Dpr 633/72.
Ricordiamo che, con tale numero, non sono assoggettate a Iva "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza".
Tale disposizione, in ambito comunitario, trova riscontro nell'articolo 13, parte A, n. 1, lettera c), della VI direttiva, con il quale viene demandata agli Stati aderenti il riconoscimento dell'esenzione per "le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche".

Com'è noto, con la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, l'Amministrazione finanziaria ha risolto definitivamente una serie di dubbi interpretativi, creatisi a seguito di diverse sentenza della Corte di giustizia europea. Questa, infatti, aveva escluso dall'esenzione le attività di carattere peritale.
La Corte aveva ritenuto che l'esenzione non poteva applicarsi all'insieme "delle prestazioni che possono essere effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo a quelle corrispondenti alla nozione "di prestazioni mediche" che deve assumere, ai fini dell'esenzione, un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell'ambito di tali professioni".
Essa va quindi riconosciuta "esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute".

In tale senso, uniformandosi al criterio espresso in ambito comunitario, "l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia". Sottolineando, altresì, come l'interpretazione comunitaria abbia come campo di applicazione l'ambito "oggettivo" della prestazione e non quello "soggettivo".

Per quanto detto, consegue che "è lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata dall'Iva" (risoluzione n. 7/2006).
"Pertanto deve ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata dall'art. 10, n. 18), secondo cui, sotto il profilo soggettivo, la prestazione medica e paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002" (circolare 4/2005).

Ciò premesso, va ricordato come la circolare 4/2005, nel quadro della determinazione delle prestazioni esenti o viceversa da sottoporre a tassazione, abbia precisato, fra l'altro, che "gli accertamenti medico-legali effettuati dall'INAIL, sulla base di convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi, connessi alle istanze di riconoscimento di "cause di servizio" presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente, devono essere assoggettati ad IVA. Si tratta infatti di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno di benefici economici nei confronti del personale e non finalizzate alla tutela della salute di detto personale. Qualora tuttavia l'INAIL renda, sulla base delle convenzioni, prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione, queste fruiscono dell'esenzione: è il caso dei controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne l'idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro".

Tale ultimo assunto risulta di particolare rilevanza, poiché, con la citata risoluzione n. 7/2006, sono state prese in considerazione le prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell'Inps.
La nota di prassi, ai fini dell'esatto inquadramento delle suddette prestazioni, rileva che sostanzialmente esse si esplicano, in breve sintesi, nel seguente modo:

  • accertamento dello stato di malattia e l'eventuale incapacità del soggetto a svolgere l'attività lavorativa, con possibile conferma della prognosi del medico curante o valutazione della medesima
  • considerazione della sussistenza delle condizioni per poter riprendere l'attività lavorativa ed eventuale dichiarazione di idoneità.

Sulla base di quanto descritto, la risoluzione 7/2006 rileva che le prestazioni "non sono dirette esclusivamente ad individuare i casi in cui non sussiste la malattia dell'assistito con conseguente perdita del diritto all'indennità relativa, ma sono riconducibili ad una prestazione sanitaria che ha il primario scopo di tutelare ed, in particolare, di ristabilire la salute dell'assistito al fine di evitare che la stessa venga ulteriormente compromessa".
Si configura, pertanto, quanto già rilevato per le prestazioni mediche dell'Inail rivolte a definire l'idoneità fisica, come in precedenza riportato, per le quali è stata riconosciuta l'esenzione.

Ne discende che non può non esservi che una analoga interpretazione, atteso che anche in questo caso ciò che emerge è la finalità di appurare lo stato di salute del soggetto colpito dalla patologia in precedenza accertata.
A tal fine, la nota di prassi riporta quanto emerso in sede di Corte di giustizia europea, allorché si è rilevato che "il fatto che tali controlli medici avvengano su richiesta di terzi, e che possano soddisfare interessi propri dei datori di lavoro o delle compagnie di assicurazioni, non impedisce di considerare che tali controlli hanno come scopo principale la tutela della salute".

Infine, la risoluzione afferma che "al di là della fattispecie considerata, il trattamento di esenzione compete in tutte le ipotesi di visite fiscali dirette alla verifica delle condizioni di salute dei lavoratori assenti per malattia".

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