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Attualità

Visto di conformità: abilitazione dalla data della comunicazione

Non muta la decorrenza di inserimento nell'elenco se la documentazione è perfezionata successivamente

L'inserimento nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità decorre dalla data della comunicazione inviata alla direzione regionale; anche se la documentazione, incompleta, viene perfezionata in un secondo tempo. Le polizze assicurative non devono limitare la copertura a un solo modello di dichiarazione.

A chiarirlo, un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate che dà risposta alle numerose richieste di informazioni e precisazioni pervenute alle direzioni regionali da parte dei professionisti interessati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori ai 15mila euro annui.

Come indicato nella circolare 57/2009, i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono inviare un'apposita comunicazione alla direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, indicando: i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale, la partita Iva, il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale, la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione devono essere allegati: la copia conforme della polizza assicurativa prevista dall'articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999, la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza, la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti, elencati dall'articolo 8, comma 1, dello stesso Dm 164.

Nel caso in cui - precisa il comunicato odierno - la documentazione prodotta risulti incompleta, ne sarà richiesta l'integrazione; il successivo perfezionamento non comporta variazioni della data di inserimento nell'elenco informatizzato, la cui decorrenza resta pertanto ancorata alla data della comunicazione. Facendo però attenzione che eventuali clausole aggiuntive di appendice alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa (a copertura del rischio per l'apposizione del visto).

Le polizze, inoltre, non devono circoscrivere la copertura del rischio a un solo modello di dichiarazione, in quanto, per legge (Dlgs 241/1997 e Dm 164/1999), i professionisti sono autorizzati ad apporre il visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solo su quello Iva.

La direzione regionale competente provvederà a comunicare l'avvenuta iscrizione nell'elenco informatizzato o il motivo dell'eventuale mancato inserimento.
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