Zfu Centro Italia
Nell’ambito delle misure a favore dei territori di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, il legislatore ha istituito una specifica zona franca urbana, il cui perimetro comprende i Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, al Dl 189/2016 (articolo 46, Dl 50/2017, e successive modificazioni).
Tra le agevolazioni previste per imprese e lavoratori autonomi vi è l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (articolo 46, comma 2, lettera d).
Le novità della legge di bilancio 2018 e la circolare Mise n. 144220
Sulla disciplina della Zfu (e delle connesse agevolazioni) è intervenuta la legge di bilancio 2018, prevedendo, tra l’altro, che a favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari, che hanno subito, a seguito del terremoto, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, è riconosciuto il ricordato esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (articolo 1, comma 746, legge 205/2017).
Come precisato dal Mise, con la circolare direttoriale n. 144220 del 5 marzo 2018, l’agevolazione è riconosciuta esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018 (vedi “Zona franca sisma Centro Italia: le nuove richieste dal 12 marzo”).
Con lo stesso documento di prassi, inoltre, è stato chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di imprese familiari o di imprese individuali che:
- siano localizzate nei Comuni indicati negli Allegati 1 e 2, Dl 189/2016 (rispettivamente “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016” ed “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016”) a condizione che non abbiano già ottenuto le agevolazioni connesse alla Zfu ovvero intendano integrare l’agevolazione già ottenuta, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018
- siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese
- siano state costituite entro il 31 dicembre 2015
- svolgano l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno del territorio dei Comuni interessati
- si trovino nel pieno e libero esercizio dei diritti civili
- non sono in liquidazione volontaria e non sono assoggettati a procedure concorsuali
- hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015 (per “fatturato” si intende l’ammontare complessivo dei ricavi).
Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso
Le istanze, sottoscritte con firma digitale, devono essere presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura disponibile al seguente indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, a partire da oggi e fino alle ore 12 del 20 aprile 2018, utilizzando il modulo allegato alla circolare del 5 marzo.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
L’agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti eseguiti con il modello F24 (che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione), secondo le modalità e nei termini indicati con il provvedimento del 21 dicembre 2017.
Il codice tributo per l’utilizzo dell’agevolazione è “Z148” (istituito con la risoluzione n. 160/2017 – vedi “Zona franca sisma Centro Italia: le agevolazioni viaggiano in F24”).
Informazioni e contatti
Si ricorda, infine, che ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito del Mise.