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Attualità

Zona franca della Lombardia:
al via le agevolazioni per il 2017

A seguito della proroga prevista dal decreto “conti pubblici”, le microimprese interessate sono tenute a presentare un’apposita comunicazione a partire dal prossimo 20 novembre

Le microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia, istituita nei comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, già beneficiarie delle agevolazioni fiscali per il 2016, potranno usufruirne fino al 31 dicembre 2017 attraverso le modalità indicate dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) con la circolare n. 171549 del 15 novembre 2017.
 
Zona franca Lombardia
Nei comuni della Lombardia interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la legge di stabilità 2016 ha istituito una zona franca, il cui perimetro comprende i centri storici o i centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara (articolo 1, comma 445, legge 208/2015).
 
Alle microimprese presenti in tali Comuni sono riconosciute agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali.
 
La stessa legge di stabilità 2016 indica dettagliatamente le caratteristiche dei beneficiari e le agevolazioni concedibili, individuando anche le aree dei comuni che rientrano nella zona franca, le risorse finanziarie disponibili, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni nonché le tipologie di esenzioni fiscali (articolo 1, commi da 446 a 452).
Peraltro, il comma 451 limita l’operatività delle agevolqzioni solo al periodo d’imposta 2016.
 
Il Mise, con la circolare n. 21801 del 10 marzo 2016, ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso ai benefici.
 
Successivamente, con il decreto direttore 31 maggio 2016, è stato approvato l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.
 
La proroga
Il decreto legge 50/2017 ha prorogato la fruibilità delle agevolazioni fino al 31 dicembre 2017, incrementando, inoltre, la relativa disponibilità finanziaria (articolo 46-sexies).
Di conseguenza, le imprese già beneficiarie delle esenzioni fiscali possono fruirne anche per il 2017. A tal fine, le agevolazioni sono incrementate, compatibilmente con il massimale de minimis, di un importo pari a quello già concesso.
 
La circolare 15 novembre 2017
Con la circolare pubblicata ieri, il Mise ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione dei benefici alla luce delle novità introdotte dal ricordato Dl 50/2017.
 
Modalità e termini per fruire delle agevolazioni
Le imprese (indicate nell’elenco allegato al decreto direttoriale 31 maggio 2016), già ammesse ai benefici per il 2016, per poter accedere alla proroga delle agevolazioni devono trasmettere apposita comunicazione sulla base del modello il cui facsimile è allegato alla circolare.
Le comunicazioni devono essere firmate digitalmente e vanno presentate esclusivamente in via telematica attraverso la procedura informatica accessibile dalla sezione “Zona Franca Lombardia” del sito internet del Mise.
 
Per accedere alla procedura è necessaria l’identificazione e l’autenticazione tramite il codice fiscale dell’impresa beneficiaria. La circolare evidenzia che la verifica dell’identità dell’impresa viene effettuata attraverso il Registro delle imprese presso le Camere di commercio e invita, quindi, le imprese interessate a verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva.
 
Possono accedere alla procedura solo i soggetti rappresentanti legali dell’impresa o altri soggetti delegati di potere di rappresentanza.
 
Colui che compila e presenta la comunicazione deve firmala digitalmente. In caso di presentazione da parte di un delegato, è necessario trasmettere anche il documento di delega sottoscritto con firma digitale o in modalità autografa con copia del documento di identità.
 
Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dal 20 novembre 2017 e comunque in data
utile per la fruizione delle agevolazioni per il periodo di imposta indicato.
 
La circolare, inoltre, ricorda che non verranno prese in considerazione le comunicazioni trasmesse con modalità diverse.
 
Intensità delle agevolazioni
I benefici sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis, che prevede per ciascun soggetto un’agevolazione fino al limite massimo di 200mila euro (cfr regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
 
Più precisamente, l’importo dell’agevolazione è riconosciuto a ciascuna microimpresa beneficiaria nella misura massima pari all’importo già concesso per il 2016, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dal ricordato regolamento europeo e al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti a titolo di “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
 
Sul punto, la circolare precisa che i limiti di aiuto devono essere riferiti al soggetto beneficiario, prendendo in considerazione le sue relazioni con altre imprese e che qualificano la nozione di “impresa unica” ai sensi della disciplina europea.
Il regolamento europeo n. 1407/2013, in particolare, stabilisce che per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Ne consegue che anche per la fruizione delle agevolazioni in esame le imprese tra le quali intercorre una di tali relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono considerate “impresa unica”.
 
Peraltro, nel modulo di comunicazione devono essere indicati gli importi delle agevolazioni eventualmente già ottenute, alla data di presentazione della comunicazione, a titolo di de minimis in qualità di “impresa unica”.
 
Modalità di concessione delle agevolazioni
Con un successivo provvedimento del Mise, pubblicato sul sito istituzionale, saranno stabiliti gli importi delle agevolazioni spettanti alle singole microimprese richiedenti.
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