Con il decreto direttoriale 7 dicembre 2017, infatti, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha approvato gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo che possono godere delle agevolazioni previste dalla legge (allegati 1 e 2).
Il decreto, peraltro, contiene le seguenti precisazioni:
- le agevolazioni spettanti a ciascun beneficiario, indicate nell’elenco contenuto nell’allegato 2, sono concesse sotto condizione risolutiva, in attesa del rilascio dell’informazione antimafia
- l’allegato 3 riporta l’elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che finora non hanno trasmesso la documentazione antimafia e che hanno la possibilità di farlo entro il 30 dicembre 2017. Per questi soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni solo a seguito dell’avvenuta trasmissione della documentazione, in mancanza della quale l’istanza verrà rigettata
- nell’allegato 4, invece, è contenuto l’elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo per i quali gli aiuti de minimis dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti. Anche per questi soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni solo dopo il completamento delle verifiche sull’ammontare dell’importo concedibile.
Per ulteriori informazioni sulla zona franca urbana si rinvia alla specifica sezione del sito del Mise, oltre che ai seguenti precedenti articoli pubblicati su questa rivista:
- Zona franca sisma Centro Italia: come e quando richiedere i benefici
- Zona franca sisma Centro Italia: per ogni anno, benefici al 100%
- Zona franca sisma Centro Italia: altri chiarimenti dal ministero
- Zona franca sisma Centro Italia: domande fino al 20 novembre
- Calcolo per le agevolazioni Zfu: orientativa la “formula” del Mise.