SINTESI: In caso di accertamenti bancari il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dall’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 e dall’art. 51 del DPR n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili; di contro, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.
Ordinanza n. 22156 del 13 luglio 2022 (udienza 20 maggio 2022)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore - Est. Angarano Rosanna
Accertamenti bancari – Il contribuente deve dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili
Per gli accertamenti bancari
servono solo prove precise
La Ct deve effettuare una verifica rigorosa sull’efficacia delle dimostrazioni, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone conto in motivazione
