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Avviso ai litiganti

Accertamento con adesione:
la “definizione” non pregiudica l’avviso

L’unico elemento che influisce sull’istanza è la sospensione del termine d’impugnazione per novanta giorni trascorsi i quali l’accertamento si può considerare definitivo

accertamento con adesione

SINTESI. In tema di accertamento con adesione, l’istanza di definizione prevista dagli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 218 del 1997, ed i tempi della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, sospendendone solo il termine per l’impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto, cui va ricondotto l’inutile spirare del termine dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Ufficio abbia risposto.
 
Ordinanza n. 17361 del 19 agosto 2020 (udienza 25 febbraio 2020) della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. C irillo Ettore - Est. Giudicepietro Andreina
Artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 218 del 1997 – Accertamento con adesione - L’istanza di definizione non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento - Sospende solo di novanta giorni il termine di impugnazione – Decorsi i novanta giorni senza che si sia perfezionata la definizione consensuale l’accertamento diviene definitivo

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